IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio)

1.   Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio.

2.   In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:

a)   nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;

b)  alla rubrica del Titolo I le parole “e previdenziale” sono soppresse;

c)   al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica dell’articolo 2, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;

d)  la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;

e)   la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;

f)   alla rubrica del Capo III del Titolo I le parole "assegno vitalizio, assegno di reversibilità" sono soppresse;

g)   gli articoli da 20 a 24 e da 26 a 34 del Capo III del Titolo I sono abrogati.

3.   Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

4.   Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 21 ottobre 2011

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

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TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40
(Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 21 OTTOBRE 2011, N. 36
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE DECORRONO DALL'INIZIO DELLA X LEGISLATURA

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 10 agosto 2010, n. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

TITOLO I
Trattamento economico [e previdenziale]

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Testo unico disciplina il trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e le spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

2. Le disposizioni del presente Testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare.

CAPO II
Indennità di carica, indennità di funzione, diaria mensile, rimborso spese di trasporto, indennità di missione e assicurazione infortuni

Art. 2
Trattamento economico [e previdenziale]

1. Il trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) diaria mensile;

d) rimborso spese di trasporto;

e) indennità di missione;

f) assicurazione infortuni;

g) indennità di fine mandato;

[h) assegno vitalizio].

2. La gestione del trattamento economico [e previdenziale] di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta per quanto attiene al trattamento di missione spettante agli Assessori.

3. Ai consiglieri regionali la Regione assicura il patrocinio legale secondo i casi e le modalità stabiliti all'articolo 18.

4. Il trattamento di cui al presente articolo spetta ai consiglieri regionali dalla data di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.

Art. 3
Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali è pari al 55% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

2. Le variazioni dell'indennità di carica dei componenti della Camera determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennità di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% la misura dell'indennità di cui al presente articolo.

Art. 4
Sospensione di diritto dalla carica

1. Al soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) è corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ridotta di un terzo.

2. Per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 non sono corrisposte le voci del trattamento economico e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

3. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità di carica e, se dovuta, di funzione.

Art. 5
Contributi obbligatori

1. Il Consigliere è assoggettato d'ufficio ai seguenti contributi obbligatori mensili:

a) 4% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato;

[b) 24% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al netto della ritenuta di cui alla lettera a) e delle ritenute fiscali, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio].

2. I contributi di cui al comma 1 sono versati sul capitolo 37207 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

Art. 6
Indennità di funzione

1. Al Consigliere che svolge particolari funzioni compete, in aggiunta all'indennità di carica, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della L. n. 1261/1965:

a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio: 30%;

b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta: 20%;

c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti , speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari: 15%;

d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta e della Giunta per il regolamento: 5%.

2. L'indennità di funzione è adeguata in base alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% la misura dell'indennità di cui al presente articolo.

4. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

5. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 3 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22 Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.

Art. 7
Divieto di cumulo

1. L'indennità di carica e di funzione non spettano al Consigliere e al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio o siano nominati componenti della Giunta di un'altra Regione e che fruiscano del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino all'eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione Abruzzo.

2. L'indennità di carica e di funzione non spettano al componente di una delle due Camere, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato Consigliere o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione Abruzzo.

3. L'indennità di carica e di funzione non spettano al Consigliere e ai componenti della Giunta regionale che versino in una delle ulteriori cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 della L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 recante (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale), sino a quando le predette cause non siano rimosse ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 51/2004.

Art. 8
Consigliere dipendente di amministrazioni pubbliche

1. Al Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le norme dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la comunicazione di cui all'articolo 68, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 è effettuata dal Presidente del Consiglio.

2. Il Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni può effettuare l'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 in qualsiasi momento mediante comunicazione al Presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere appartiene.

3. Al Consigliere che abbia optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza spettano le voci del trattamento economico e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f).

Art. 9
Diaria mensile

1. Al Consigliere sono corrisposti a titolo di diaria mensile:

a) una somma quantizzabile dall'Ufficio di Presidenza nella misura compresa tra 12 e 18 sedute mensili, valutate ciascuna in un importo annualmente determinato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza;

b) un rimborso spese di viaggio commisurato ad un numero di chilometri determinato annualmente dell'Ufficio di Presidenza, per un importo chilometrico pari a quello previsto per i dipendenti regionali.

2. Sulla somma di cui al comma 1, lettera a), è applicata una penale pari al doppio dell'importo della singola presenza, per ogni giornata di assenza nel corso del mese, e per un numero massimo stabilito dall'Ufficio di Presidenza con il provvedimento di cui al comma 1, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

a) del Consiglio;

b) della Giunta;

c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

e) della Conferenza dei capigruppo;

f) della Giunta per il regolamento;

g) della Giunta per le elezioni.

3. La penale di cui al comma 2 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:

a) motivi di salute;

b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 2;

c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;

d) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.

e) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;

f) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;

g) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno.

Art. 10
Disposizioni a tutela della maternità e della paternità in favore dei Consiglieri

1. La penale di cui all'articolo 9, comma 2 non si applica nei confronti della Consigliera che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 del d.lgs. 151/2001.

2. Prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 1, la consigliera presenta al competente ufficio del Consiglio il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. La penale di cui all'articolo 9, comma 2 non si applica nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001. Il Consigliere presenta al competente ufficio del Consiglio la certificazione prevista dall'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 151/2001.

Art. 11
Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio

1. Ai Consiglieri, ad eccezione di quelli che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, spettano per l'espletamento del mandato un rimborso spese per il trasporto effettuato con proprio mezzo:

a) per la partecipazione alla riunione degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, per motivi di studio e ricerca, nonché per attività relative all'espletamento del mandato;

b) per la partecipazione, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a missioni, convegni, riunioni, manifestazioni o incontri indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 al Consigliere spetta altresì l'abbonamento per la circolazione autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese e il rimborso delle spese autostradali sostenute per missioni fuori del territorio regionale.

3. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b) è determinato per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI, rilevabili anticipatamente all'inizio di ogni semestre, sulla base del doppio delle distanze tra il luogo di residenza o di domicilio e le sedi istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), spetta una sola volta se il Consigliere partecipa nella stessa giornata e nello stesso luogo a più riunioni degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2.

5. Per la copertura dei rischi di viaggio sostenuti dal Consigliere regionale che partecipa a convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, il competente ufficio del Consiglio regionale stipula apposita polizza assicurativa, del tipo “CASCO”.

Art. 12
Rimborso spese di trasporto con mezzi pubblici

1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, in aereo o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo;

b) un supplemento pari al 20% dell'ammontare del rimborso di cui alla lettera a);

c) in alternativa al supplemento di cui alla lettera b), il rimborso spese per l'uso di taxi per il trasporto urbano.

Art. 13
Indennità di missione fuori regione

1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta, per ogni giornata di trasferta o frazione non inferiore alle otto ore, una indennità uguale a quella stabilita per la qualifica di Presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 14
Rimborso spese per missione fuori regione

1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, in esercizi non di lusso.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura della indennità di trasferta di cui all'articolo 13 è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.

Art. 15
Missioni all'estero

1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione all'estero spetta la diaria netta in valuta estera prevista nella tabella b), gruppo secondo, annessa al D.M. 13 gennaio 2003 (Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola) e dall'articolo 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 6 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 in materia di rimborsi spese.

Art. 16
Anticipo della missione

1. Il Consigliere e i componenti della Giunta possono chiedere rispettivamente agli uffici del Consiglio e della Giunta l'anticipazione delle somme occorrenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla missione.

Art. 17
Regime fiscale della diaria e dei rimborsi spese

1. La diaria mensile di cui all'articolo 9 nonché i rimborsi spese sono disciplinati ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Art. 18
Coperture assicurative. Rischi assicurati ed entità dei massimali. Patrocinio legale

1. I Consiglieri usufruiscono di un'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni che gli stessi possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa, qualora non siano coperti, per altro titolo, da alcun trattamento assicurativo obbligatorio.

2. Il Dirigente della struttura competente stipula con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalla disposizioni vigenti in materia di contabilità, una convenzione per l'assicurazione contro i rischi di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei consiglieri regionali trova applicazione l'articolo 57, commi 1 e 2, della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97 “Norme sullo Statuto del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987” così come interpretato dall'articolo unico della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 “Interpretazione autentica dell'art. 57 della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97 (Patrocinio legale dipendenti)”.

CAPO III
Indennità di fine mandato[, assegno vitalizio, assegno di reversibilità] e interventi economici in favore degli eredi

Art. 19
Indennità di fine mandato

1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.

2. L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.

3. L'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal Consigliere cessato dal mandato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.

[Art. 20
Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione

1. L'assegno vitalizio mensile spetta al Consigliere cessato dal mandato che abbia compiuto sessantacinque anni di età ed abbia corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Abruzzo.

2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'età richiesta per aver diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

3. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

Art. 21
Contributi volontari

1. Il Consigliere che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed ha almeno trenta mesi di anzianità contributiva può continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento dei contributi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo. In tal caso l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantacinquesimo anno di età, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere che, al momento della cessazione del mandato, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per completare il quinquennio contributivo, può versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

3. Il Consigliere che nell'arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, può versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del periodo di legislatura.

4. La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato.

5. Il Consigliere cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

6. Il Consigliere ammesso al versamento dei contributi volontari, qualora cessi di corrisponderli, è messo in mora dal competente ufficio del Consiglio regionale, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

7. I soggetti sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della L. n. 55/1990 non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in un'unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.

Art. 22
Rinunzia ai contributi

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 20 e abbia versato i contributi per un periodo non inferiore a trenta mesi, ma non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al Presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. La facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del Consigliere, compete agli aventi diritto di cui all'articolo 31; in tali casi, la domanda al Presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.

Art. 23
Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo della L. n. 1261/1965, nella seguente misura:

a) anni di contribuzione 5: 30%,

b) anni di contribuzione 6: 33%;

c) anni di contribuzione 7: 36%;

d) anni di contribuzione 8 : 39%;

e) anni di contribuzione 9: 42%;

f) anni di contribuzione 10: 45%;

g) anni di contribuzione 11: 48%;

h) anni di contribuzione 12: 51%;

i) anni di contribuzione 13 : 54%;

j) anni di contribuzione 14: 57%;

k) anni di contribuzione 15: 60%;

l) anni di contribuzione 16 e oltre: 63%.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono adeguate proporzionalmente alle variazioni dell'indennità di carica conseguenti alle variazioni dell'indennità dei componenti della Camera dei Deputati.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con propria deliberazione, modificare nel limite del 10% le percentuali di cui al presente articolo.

Art. 24
Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età prescritta dall'articolo 20.

2. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il Consigliere che abbia già maturato il diritto all'assegno percepisce l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.

4. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del Consigliere.]

Art. 25
Sospensione dell'assegno vitalizio

1. Qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato.

2. La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.

2 bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.

2 ter. Il titolare dell'assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennità connessa all'incarico assunto

[Art. 26
Anticipazione dell'assegno vitalizio

1. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, dal compimento del sessantesimo anno di età.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura dell'assegno vitalizio è ridotta, anche ai fini della determinazione dell'assegno di reversibilità, applicando i seguenti coefficienti di riduzione:

a) età di pensionamento 60: coefficiente di riduzione 0,7604;

b) età di pensionamento 61: coefficiente di riduzione 0,8016;

c) età di pensionamento 62: coefficiente di riduzione 0,8460;

d) età di pensionamento 63: coefficiente di riduzione 0,8936;

e) età di pensionamento 64: coefficiente di riduzione 0,9448.

Art. 27
Valutazione della frazione di anno

1. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e dell'anticipazione dell'assegno vitalizio la frazione di anno è computata per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Art. 28
Consigliere inabile al lavoro

1. Il Consigliere cessato dal mandato il quale provi di essere divenuto inabile al lavoro in modo permanente ha diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dal requisito dell'età di cui all'articolo 20, purché abbia esercitato il mandato per almeno cinque anni o abbia, comunque, effettuato il versamento dei contributi per un corrispondente periodo.

2. Qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla effettiva durata mandato.

3. Sulla applicabilità delle disposizioni del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 29
Accertamento dell'inabilita al lavoro

1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 28 è compiuto, secondo i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 30
Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità al lavoro

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 1, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 28, comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile:

a) prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera a);

b) dopo aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero effettivo di anni per i quali i contributi sono stati versati.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio resta sospesa se il Consigliere:

a) esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma;

b) percepisce, a qualsiasi titolo, emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso.

4. Nel caso in cui gli emolumenti di cui al comma 3, lettera b) siano di ammontare inferiore alla misura dell'assegno vitalizio, lo stesso assegno è ridotto in misura corrispondente agli emolumenti.

5. La corresponsione dell'assegno vitalizio è subordinata a verifica quinquennale sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

Art. 31
Assegno di reversibilità

1. Il Consigliere, previo versamento di una quota mensile pari al 25% del contributo obbligatorio di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), può determinare l'attribuzione di un assegno di reversibilità dopo il proprio decesso, nella misura pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante, in favore dei seguenti soggetti:

a) coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;

b) figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;

c) figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purché studenti, fino al compimento dei ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale.

2. Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 29.

3. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario.

5. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 1 sia eletto alla carica di Consigliere regionale o sia nominato componente della Giunta regionale, l'erogazione dell'assegno è sospesa per la durata del mandato ed è ripristinata alla cessazione dello stesso, salvo il caso in cui il consigliere abbia maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

6. In ogni caso l'assegno di reversibilità non è cumulabile con l'assegno vitalizio.

7. L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

Art. 32
Condizioni per l'erogazione dell'assegno di reversibilità

1. L'assegno di reversibilità è erogato a condizione che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Il Consigliere che intenda attribuire l'assegno di reversibilità in favore dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di proclamazione.

3. La decadenza di cui al comma 2 non opera nel caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre, rispettivamente, dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.

4. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

5. Per la corresponsione dell'assegno di reversibilità i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al competente ufficio del Consiglio regionale.

Art. 33
Contributi volontari per l'assegno di reversibilità

1. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima del compimento del sessantacinquesimo anno, i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità a decorrere dalla data del decesso. In tal caso l'ammontare dell'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al Consigliere deceduto sulla base degli effettivi anni di contribuzione e del requisito minimo di età.

2. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno facoltà di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, in un'unica soluzione o in rate mensili, secondo le modalità stabilite dal competente ufficio del Consiglio regionale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'erogazione dell'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo è stato completato.

4. Nel caso in cui il Consigliere sia deceduto per cause di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno comunque diritto all'erogazione dell'assegno di reversibilità. In tal caso l' Ufficio di Presidenza verifica la sussistenza della causa di servizio.

5. Nel caso in cui il Consigliere muoia prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, agli stessi è restituito l'importo delle quote di cui all'articolo 31, comma 1 versate, con rivalutazione ed interessi nella misura legale.

Art. 34
Documentazione in materia di assegno vitalizio e di reversibilità

1. I titolari dell'assegno vitalizio o di reversibilità sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita, lo stato vedovile o il rapporto di filiazione. A tale scopo la competente struttura del Consiglio, nel marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autocertificazione, corredata di apposito modulo.]

Art. 35
Interventi economici in favore degli eredi

1. Alla morte del Consigliere in carica in favore degli eredi sono corrisposti:

a) un contributo una tantum pari ad una mensilità dell'indennità di carica di cui all'articolo 3;

b) un assegno pari all'ammontare dell'indennità di fine mandato di cui avrebbe beneficiato il Consigliere ai sensi dell'articolo 19.

CAPO IV
Assessori esterni

Art. 36
Prerogative

1. Gli Assessori esterni di cui all'articolo 46, comma 1, dello Statuto partecipano alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto.

2. Nei confronti degli Assessori esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Gli adempimenti previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2 in capo al Presidente del Consiglio sono effettuati dal Presidente della Giunta.

Art. 37
Trattamento economico

1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:

a) all'indennità di carica di cui all'articolo 3

b) all'indennità di funzione di cui all'articolo 6, lettera b);

c) alla diaria mensile di cui all'articolo 9;

d) ai rimborsi spese e all'indennità di missione previsti dal presente testo unico;

e) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18.

2. Agli Assessori esterni non si estendono le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di fine mandato, di assegno vitalizio e di reversibilità nonché quelle relative agli interventi economici in favore degli eredi previste per i Consiglieri.

3. Gli Assessori esterni non sono soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 5.

4. Gli Assessori esterni sono soggetti a pubblicità della propria situazione patrimoniale secondo la normativa regionale e statale vigente per i Consiglieri.

TITOLO II
Spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 38
Contributi ai gruppi consiliari

1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, a ciascun Gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assegnati la disponibilità di strutture e personale nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

2. I contributi di cui al comma 1 si articolano in:

a) contributi finanziari;

b) contributi sostitutivi.

3. Con apposito regolamento sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sulla base dei principi generali stabiliti dal capo II del presente titolo.

CAPO II
Contributi finanziari

Art. 39
Ripartizione dei contributi

1. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

2. In caso di variazione del numero dei gruppi consiliari o della consistenza numerica degli stessi, l'Ufficio di presidenza provvede alla determinazione del contributo o della nuova misura del contributo con effetto dalla data della comunicazione della variazione al Consiglio.

3. L'Ufficio di Presidenza dota ciascun gruppo di locali adeguatamente arredati, avuto riguardo alla loro consistenza numerica.

Art. 40
Rendicontazione

1. Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi finanziari.

1 bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale.

Art. 41
Quota fissa

1. A ciascun gruppo è assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 10% della somma annua disponibile ai sensi dell'articolo 38, comma 1 ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.

Art. 42
Quota variabile

1. Il 90% della somma annua che residua a seguito delle operazioni di cui all'articolo 41 è assegnato a ciascun gruppo in proporzione al numero dei componenti. A tal fine l'Ufficio di Presidenza determina un quoziente di assegnazione pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica.

2. A ciascun Gruppo è riconosciuto un importo determinato moltiplicando il quoziente di assegnazione di cui al comma 1 per il numero dei componenti.

TITOLO III
Entrata in vigore, disposizioni transitorie, norma finanziaria e abrogazioni

Art. 43
Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. La disciplina relativa all'indennità di carica entra in vigore a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente testo unico; fino a tale data e a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l'indennità di carica è determinata nella misura spettante alla data del primo gennaio 2010 ridotta del 10%.

3. Fatti salvi i rapporti esauriti e i diritti quesiti, la disciplina relativa all'assegno vitalizio e di reversibilità entra in vigore a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia. Gli articoli 20, 21, 22, 24 e 26 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

4. La disciplina relativa ai contributi finanziari spettanti ai gruppi consiliari entra in vigore il primo gennaio 2011; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 44
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente testo unico si fa fronte, per l'esercizio 2010, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – F.O. 01- U.P.B. 005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”. Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio”.

Art. 45
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono abrogate le disposizioni di cui all'Allegato A.

2. Le disposizioni regionali vigenti in materia di indennità di carica, assegno vitalizio e di reversibilità, sono abrogate a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico. Le disposizioni regionali vigenti in materia di contributi finanziari spettanti ai Gruppi consiliari sono abrogate a decorrere dal primo gennaio 2011.

3. E' altresì abrogata ogni disposizione difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente testo unico.

__________________

 

Allegato A

Disposizioni abrogate (art. 45, comma 1)

 

a )

la L.R. 2 marzo 1972, n. 5 (Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio regionale);

b )

la L.R. 20 novembre 1972, n. 25 (Contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

c )

la L.R. 26 febbraio 1973, n. 9 (Norme sulla previdenza e il fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);

d )

la L.R. 30 maggio 1973, n. 22 (Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);

e )

la L.R. 30 maggio 1973, n. 23 (Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973, concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);

f )

la L.R. 7 novembre 1973, n. 41 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);

g )

la L.R. 31 dicembre 1973, n. 47 (Modifica dell'art. 28 della L.R. 41/1973 recante nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);

h )

la L.R. 16 aprile 1975, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973 recante norme sull'assistenza e la previdenza a favore dei consiglieri regionali);

i )

gli articoli 1, 2 e 4 della L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

j )

la L.R. 21 aprile 1977, n. 20 (Interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, L.R. 30 maggio 1973, n. 22 recante determinazione della indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);

k )

la L.R. 13 settembre 1977, n. 61 (Norme integrative ed interpretative della L.R. 41/1973 sul fondo di previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo);

l )

la L.R. 29 dicembre 1977, n. 78 (Trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali - Modifica degli artt. 3 e 4 della L.R. 2 marzo 1972, n. 5);

m )

la L.R. 18 gennaio 1980, n. 5 (Modifica alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla successiva modifica del 14 settembre 1976, n. 59 concernenti la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali);

n )

la L.R. 30 luglio 1981, n. 24 (Modificazioni e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla L.R. 41/1973);

o )

la L.R. 30 luglio 1981, n. 25 (Modifiche alla legge approvata il 30 luglio 1981 concernente modificazioni e integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 23 e alla L.R. 41/1973);

p )

la L.R. 14 agosto 1981, n. 30 (Modifica della L.R. del 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7);

q )

la L.R. 15 settembre 1981, n. 44 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1977, n. 78);

r )

la L.R. 30 marzo 1982, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1981, n. 24);

s )

l'articolo 63 della L.R. 13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982);

t )

l'articolo 26 della L.R. 14 maggio 1983, n. 27 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983);

u )

la L.R. 7 luglio 1983, n. 43 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 1981);

v )

la L.R. 6 novembre 1985, n. 62 (Integrazioni della normativa sui fondi di previdenza e di solidarietà a favore dei consiglieri regionali, di cui alla L.R. 41/1973);

w )

la L.R. 26 novembre 1986, n. 69 (Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a "Modifica alla L.R. 41/1973 concernente la previdenza e il fondo di solidarietà dei consiglieri");

x )

la L.R. 17 dicembre 1986, n. 72 (Modifica alla L.R. 20 novembre 1972, n. 25 recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari modificata con L.R. 29 gennaio 1976, n. 7 e L.R. 14 agosto 1981, n. 30);

y )

la L.R. 26 maggio 1987, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973, e alla L.R. 16 aprile 1975, n. 34, relative alla previdenza dei consiglieri regionali);

z )

la L.R. 3 novembre 1987, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973, concernente nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà dei consiglieri della Regione Abruzzo);

aa )

la L.R. 19 ottobre 1988, n. 85 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla 41/1973);

bb )

la L.R. 21 marzo 1989, n. 20 (Ulteriori modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22);

cc )

la L.R. 28 dicembre 1989, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973 (Norme sulla previdenza e indennità di fine mandato dei consiglieri regionali);

dd )

la L.R. 22 dicembre 1992, n. 98 (Abrogazione L.R. 6 agosto 1992, n. 77, recante modificazioni ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22);

ee )

la L.R. 7 aprile 1994, n. 19 (Norme di attuazione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30);

ff )

la L.R. 31 maggio 1994, n. 33 (Modifiche alla L.R. 41/1973 recante (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni);

gg )

la L.R. 6 aprile 1995, n. 41 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 41/1973 (Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali);

hh )

la L.R. 17 novembre 1995, n. 132 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 41 del 1973 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali");

ii )

la L.R. 26 gennaio 1996, n. 8 (Modifica alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41);

jj )

la L.R. 27 gennaio 1997, n. 10 (Modifiche alla L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione L.R. 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai consiglieri regionali));

kk )

la L.R. 5 febbraio 1997, n. 14 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/1973 e alla L.R. 6 aprile 1995, n. 41);

ll )

la L.R. 22 aprile 1997, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1973 n. 22 e sue modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 15 settembre 1981, n. 44 e alla L.R. 27 gennaio 1997, n. 10, in ordine a: Titoli e rimborsi in favore dei consiglieri regionali);

mm )

la L.R. 20 dicembre 2000, n. 119 (Disposizioni relative ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e modifiche alla L.R. n. 10/1997 e successive modifiche ed integrazioni);

nn )

la L.R. 29 dicembre 2000, n. 121 (Finanziamento in favore dei gruppi consiliari per attività di studio e di elaborazione dello Statuto regionale);

oo )

il comma 6 dell'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione);

pp )

il comma 5 dell'articolo 1 (Rifinanziamenti e modifiche di stanziamenti previsti da varie leggi regionali) della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002));

qq )

il comma 22 dell'articolo 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002));

rr )

il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003));

ss )

la L.R. 12 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 1993, n. 15: Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari);

tt )

l'articolo 8 (Revisione delle norme istituzionali) e il comma 1 dell'articolo 172 (Modifiche alla L.R. n. 14/1997 ed alla L.R. n. 90/2000) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));

uu )

il comma 1 dell'articolo 6 (Modifica art. 172 L.R. n. 15/2004) nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 172 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e l'articolo 13 (Integrazione all'art. 9 L.R. n. 41/1973) della L.R. 18 agosto 2004, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. n. 16/2004 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo));

vv )

l'articolo 233 (Fondi erogati ai gruppi consiliari) e il comma 5 dell'articolo 245 (Integrazione alla L.R. n. 83/1997) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

ww )

la L.R. 7 maggio 2007, n. 8 (Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici);

xx )

il comma 34 dell'articolo 1 (Disposizioni) della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).