IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio)
1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:
a) nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
b) alla rubrica del Titolo I le parole “e previdenziale” sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica dell’articolo 2, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;
d) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;
e) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;
f) alla rubrica del Capo III del Titolo I le parole "assegno vitalizio, assegno di reversibilità" sono soppresse;
g) gli
articoli da
3. Per
i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato
entro
4. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 21 ottobre 2011
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
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TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40
(Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai
Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi
consiliari)
COORDINATO CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE
DECORRONO DALL'INIZIO DELLA X LEGISLATURA
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi
presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R.
Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.
TITOLO I
Trattamento economico [e previdenziale]
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Testo unico disciplina il trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e le spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Le disposizioni del presente Testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare.
CAPO II
Indennità di carica, indennità di funzione, diaria mensile, rimborso spese di
trasporto, indennità di missione e assicurazione infortuni
Art. 2
Trattamento economico [e previdenziale]
1. Il trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) diaria mensile;
d) rimborso spese di trasporto;
e) indennità di missione;
f) assicurazione infortuni;
g) indennità di fine mandato;
[h) assegno vitalizio].
2. La gestione del trattamento economico [e previdenziale] di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta per quanto attiene al trattamento di missione spettante agli Assessori.
3. Ai consiglieri regionali
4. Il trattamento di cui al presente articolo spetta ai consiglieri regionali dalla data di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni.
Art. 3
Indennità di carica
2. Le variazioni dell'indennità di carica dei componenti della Camera determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennità di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto
legge
Art. 4
Sospensione di diritto dalla carica
1. Al soggetto nei cui confronti sia stata
disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 15, comma 4
bis della legge
2. Per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, al soggetto sospeso ai sensi del comma 1 non sono corrisposte le voci del trattamento economico e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 5
Contributi obbligatori
1. Il Consigliere è assoggettato d'ufficio ai seguenti contributi obbligatori mensili:
a) 4% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato;
[b) 24% dell'indennità di carica mensile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al netto della ritenuta di cui alla lettera a) e delle ritenute fiscali, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio].
2. I contributi di cui al comma 1 sono versati sul capitolo 37207 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
Art. 6
Indennità di funzione
1. Al Consigliere che svolge particolari funzioni compete, in aggiunta all'indennità di carica, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della L. n. 1261/1965:
a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio: 30%;
b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta: 20%;
c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti , speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari: 15%;
d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta e della Giunta per il regolamento: 5%.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3
(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni) del decreto
legge
4. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
5. La disposizione di cui al comma
Art. 7
Divieto di cumulo
Art. 8
Consigliere dipendente di amministrazioni pubbliche
1. Al Consigliere che sia dipendente di pubbliche
amministrazioni si applicano le norme dell'articolo 68 del decreto legislativo
2. Il Consigliere che sia dipendente di pubbliche amministrazioni può effettuare l'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 in qualsiasi momento mediante comunicazione al Presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere appartiene.
3. Al Consigliere che abbia optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza spettano le voci del trattamento economico e previdenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
Art. 9
Diaria mensile
1. Al Consigliere sono corrisposti a titolo di diaria mensile:
a) una somma quantizzabile dall'Ufficio di Presidenza nella misura compresa tra 12 e 18 sedute mensili, valutate ciascuna in un importo annualmente determinato con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza;
b) un rimborso spese di viaggio commisurato ad un numero di chilometri determinato annualmente dell'Ufficio di Presidenza, per un importo chilometrico pari a quello previsto per i dipendenti regionali.
2. Sulla somma di cui al comma 1, lettera a), è applicata una penale pari al doppio dell'importo della singola presenza, per ogni giornata di assenza nel corso del mese, e per un numero massimo stabilito dall'Ufficio di Presidenza con il provvedimento di cui al comma 1, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:
a) del Consiglio;
b) della Giunta;
c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
e) della Conferenza dei capigruppo;
f) della Giunta per il regolamento;
g) della Giunta per le elezioni.
3. La penale di cui al comma 2 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:
a) motivi di salute;
b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 2;
c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;
d) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
e) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;
f) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;
g) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno.
Art. 10
Disposizioni a tutela della maternità e della paternità in favore dei
Consiglieri
1. La penale di cui all'articolo 9, comma 2 non si
applica nei confronti della Consigliera che non partecipa alle sedute degli
organismi istituzionali durante il periodo di astensione dal lavoro per
maternità previsto dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo
2. Prima dell'inizio dei periodi di cui al comma
1, la consigliera presenta al competente ufficio del Consiglio il certificato
medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al
parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di
nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure
la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica
3. La penale di cui all'articolo 9, comma 2 non si applica nei confronti del Consigliere che non partecipa alle sedute degli organismi istituzionali durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001. Il Consigliere presenta al competente ufficio del Consiglio la certificazione prevista dall'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 151/2001.
Art. 11
Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio
1. Ai Consiglieri, ad eccezione di quelli che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, spettano per l'espletamento del mandato un rimborso spese per il trasporto effettuato con proprio mezzo:
a) per la partecipazione alla riunione degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, per motivi di studio e ricerca, nonché per attività relative all'espletamento del mandato;
b) per la partecipazione, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a missioni, convegni, riunioni, manifestazioni o incontri indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 al Consigliere spetta altresì l'abbonamento per la circolazione autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese e il rimborso delle spese autostradali sostenute per missioni fuori del territorio regionale.
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b) è determinato per chilometro secondo le vigenti tariffe ACI, rilevabili anticipatamente all'inizio di ogni semestre, sulla base del doppio delle distanze tra il luogo di residenza o di domicilio e le sedi istituzionali o autorizzate in cui sono documentate le presenze.
4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), spetta una sola volta se il Consigliere partecipa nella stessa giornata e nello stesso luogo a più riunioni degli organismi di cui all'articolo 9, comma 2.
5. Per la copertura dei rischi di viaggio sostenuti dal Consigliere regionale che partecipa a convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da enti pubblici, enti locali e organismi culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, il competente ufficio del Consiglio regionale stipula apposita polizza assicurativa, del tipo “CASCO”.
Art. 12
Rimborso spese di trasporto con mezzi pubblici
1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni spetta:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, in aereo o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo;
b) un supplemento pari al 20% dell'ammontare del rimborso di cui alla lettera a);
c) in alternativa al supplemento di cui alla lettera b), il rimborso spese per l'uso di taxi per il trasporto urbano.
Art. 13
Indennità di missione fuori regione
1. Al Consigliere che, debitamente autorizzato, si
reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle
proprie funzioni spetta, per ogni giornata di trasferta o frazione non
inferiore alle otto ore, una indennità uguale a quella stabilita per la
qualifica di Presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate
dalla legge
Art. 14
Rimborso spese per missione fuori regione
1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione fuori del territorio della Regione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, in esercizi non di lusso.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura della indennità di trasferta di cui all'articolo 13 è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.
Art. 15
Missioni all'estero
1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si
reca in missione all'estero spetta la diaria netta in valuta estera prevista
nella tabella b), gruppo secondo, annessa al D.M.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 12 e
Art. 16
Anticipo della missione
1. Il Consigliere e i componenti della Giunta possono chiedere rispettivamente agli uffici del Consiglio e della Giunta l'anticipazione delle somme occorrenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla missione.
Art. 17
Regime fiscale della diaria e dei rimborsi spese
1. La diaria mensile di cui all'articolo 9 nonché
i rimborsi spese sono disciplinati ai fini fiscali dall'articolo 52, comma 1,
lettera b), del decreto Presidente della Repubblica
Art. 18
Coperture assicurative. Rischi assicurati ed entità dei massimali. Patrocinio
legale
1. I Consiglieri usufruiscono di un'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni che gli stessi possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa, qualora non siano coperti, per altro titolo, da alcun trattamento assicurativo obbligatorio.
2. Il Dirigente della struttura competente stipula con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalla disposizioni vigenti in materia di contabilità, una convenzione per l'assicurazione contro i rischi di cui al comma 1.
3. Nei confronti dei consiglieri regionali trova
applicazione l'articolo 57, commi 1 e 2, della L.R.
CAPO III
Indennità di fine mandato[, assegno vitalizio,
assegno di reversibilità] e interventi economici in favore degli eredi
Art. 19
Indennità di fine mandato
1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.
4. Per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal Consigliere cessato dal mandato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.
[Art. 20
Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione
2. Per ogni anno di mandato
oltre il quinto anno, l'età richiesta per aver diritto all'assegno vitalizio è
diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.
Art. 21
Contributi volontari
1. Il Consigliere che ha
versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed ha almeno trenta
mesi di anzianità contributiva può continuare, qualora non sia stato rieletto o
comunque cessi dal mandato, il versamento dei contributi per il tempo
occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo. In tal caso
l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere
ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantacinquesimo anno di età,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 26. Per periodi di contribuzione
inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il
versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza
rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere che, al
momento della cessazione del mandato, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di
età o lo compia prima del periodo occorrente per completare il quinquennio
contributivo, può versare in un'unica soluzione le somme corrispondenti alle
mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia
un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.
3. Il Consigliere che
nell'arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato ha
versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della
legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, può versare in un'unica
soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento
del periodo di legislatura.
4. La domanda per
l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio
del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato.
5. Il Consigliere cessato
dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma
conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi
dell'articolo 22, comma 1.
6. Il Consigliere ammesso al
versamento dei contributi volontari, qualora cessi di corrisponderli, è messo
in mora dal competente ufficio del Consiglio regionale, con invito a riprendere
la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca
l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei
contributi versati ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
7. I soggetti sospesi dalla
carica ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della L. n. 55/1990 non hanno
facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il
versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e
della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data
facoltà di effettuare, in un'unica soluzione o ratealmente, il versamento della
quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.
Art. 22
Rinunzia ai contributi
1. Il Consigliere che cessi
dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo di contribuzione di cui
all'articolo 20 e abbia versato i contributi per un periodo non inferiore a
trenta mesi, ma non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21,
comma
2. La facoltà di cui al
comma 1 si esercita con domanda al Presidente del Consiglio, da inoltrare, a
pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del
mandato.
3. La facoltà di cui al
comma 1, nel caso di decesso del Consigliere, compete agli aventi diritto di
cui all'articolo 31; in tali casi, la domanda al Presidente del Consiglio deve
essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.
Art. 23
Misura dell'assegno vitalizio
a) anni di contribuzione
5: 30%,
b) anni di contribuzione
6: 33%;
c) anni di contribuzione
7: 36%;
d) anni di contribuzione 8
: 39%;
e) anni di contribuzione
9: 42%;
f) anni di contribuzione
10: 45%;
g) anni di contribuzione
11: 48%;
h) anni di contribuzione
12: 51%;
i) anni di contribuzione
13 : 54%;
j) anni di contribuzione
14: 57%;
k) anni di contribuzione
15: 60%;
l) anni di contribuzione
16 e oltre: 63%.
2. Le percentuali di cui al
comma 1 sono adeguate proporzionalmente alle variazioni dell'indennità di
carica conseguenti alle variazioni dell'indennità dei componenti della Camera
dei Deputati.
Art. 24
Decorrenza dell'assegno vitalizio
2. Nel caso in cui il
Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei
requisiti di cui all'articolo
3. Nel caso di cessazione
del mandato per fine legislatura, il Consigliere che abbia già maturato il
diritto all'assegno percepisce l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a
quello della fine della legislatura.
4. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del Consigliere.]
Art. 25
Sospensione dell'assegno vitalizio
1. Qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato.
2. La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.
2 bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.
2 ter. Il titolare dell'assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennità connessa all'incarico assunto
[Art. 26
Anticipazione dell'assegno vitalizio
1. La corresponsione
dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e
dopo la cessazione del mandato, dal compimento del sessantesimo anno di età.
2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, nell'ipotesi di cui al comma 1 la misura
dell'assegno vitalizio è ridotta, anche ai fini della determinazione
dell'assegno di reversibilità, applicando i seguenti coefficienti di riduzione:
a) età di pensionamento
60: coefficiente di riduzione 0,7604;
b) età di pensionamento
61: coefficiente di riduzione 0,8016;
c) età di pensionamento
62: coefficiente di riduzione 0,8460;
d) età di pensionamento
63: coefficiente di riduzione 0,8936;
e) età di pensionamento
64: coefficiente di riduzione 0,9448.
Art. 27
Valutazione della frazione di anno
1. Ai fini del computo degli
anni di contribuzione e dell'anticipazione dell'assegno vitalizio la frazione
di anno è computata per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e
un giorno.
Art. 28
Consigliere inabile al lavoro
1. Il Consigliere cessato
dal mandato il quale provi di essere divenuto inabile al lavoro in modo
permanente ha diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dal requisito
dell'età di cui all'articolo 20, purché abbia esercitato il mandato per almeno
cinque anni o abbia, comunque, effettuato il versamento dei contributi per un
corrispondente periodo.
2. Qualora l'inabilità al
lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del
mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla effettiva durata
mandato.
3. Sulla applicabilità delle
disposizioni del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 29
Accertamento dell'inabilita al lavoro
2. Sulle conclusioni del
collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che può
disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Art. 30
Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità al lavoro
1. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 28, comma
2. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 28, comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile:
a) prima di aver raggiunto
il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello
minimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera a);
b) dopo aver raggiunto il
quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero
effettivo di anni per i quali i contributi sono stati versati.
a) esercita un'attività
lavorativa dipendente, professionale o autonoma;
b) percepisce, a qualsiasi
titolo, emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare
sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso.
4. Nel caso in cui gli emolumenti
di cui al comma 3, lettera b) siano di ammontare inferiore alla misura
dell'assegno vitalizio, lo stesso assegno è ridotto in misura corrispondente
agli emolumenti.
5. La corresponsione
dell'assegno vitalizio è subordinata a verifica quinquennale sul permanere
delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.
Art. 31
Assegno di reversibilità
1. Il Consigliere, previo
versamento di una quota mensile pari al 25% del contributo obbligatorio di cui
all'articolo 5, comma 1 lettera b), può determinare l'attribuzione di un
assegno di reversibilità dopo il proprio decesso, nella misura pari al 50%
dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante, in favore dei
seguenti soggetti:
a) coniuge finché nello
stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di
separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni
dell'autorità giudiziaria;
b) figli legittimi,
legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché
minori di anni diciotto;
c) figli di cui alla
lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purché studenti, fino al
compimento dei ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che
abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di
previdenza sociale.
2. Per i figli maggiorenni
la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al
lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 29.
3. Nel caso in cui la quota
dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. La
perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta
la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
4. Il diritto all'assegno di
reversibilità si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il
decesso del soggetto beneficiario.
5. Qualora uno dei soggetti
di cui al comma 1 sia eletto alla carica di Consigliere regionale o sia
nominato componente della Giunta regionale, l'erogazione dell'assegno è sospesa
per la durata del mandato ed è ripristinata alla cessazione dello stesso, salvo
il caso in cui il consigliere abbia maturato i requisiti per la corresponsione
dell'assegno vitalizio.
Art. 32
Condizioni per l'erogazione dell'assegno di reversibilità
2. Il Consigliere che
intenda attribuire l'assegno di reversibilità in favore dei soggetti di cui
all'articolo 31, comma 1 è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio
del Consiglio regionale entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla
data di proclamazione.
3. La decadenza di cui al
comma 2 non opera nel caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente
all'inizio del mandato; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre,
rispettivamente, dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e
l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce alla data di
assunzione della carica di Consigliere.
4. Il Consigliere può in
ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
5. Per la corresponsione
dell'assegno di reversibilità i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 sono
tenuti a presentare domanda diretta al competente ufficio del Consiglio
regionale.
Art. 33
Contributi volontari per l'assegno di reversibilità
1. Nel caso in cui il
Consigliere sia deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e
prima del compimento del sessantacinquesimo anno, i soggetti di cui
all'articolo 31, comma 1 hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità a
decorrere dalla data del decesso. In tal caso l'ammontare dell'assegno di
reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al
Consigliere deceduto sulla base degli effettivi anni di contribuzione e del
requisito minimo di età.
2. Nel caso in cui il
Consigliere sia deceduto per cause non di servizio senza aver completato il
quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno
facoltà di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il
quinquennio, in un'unica soluzione o in rate mensili, secondo le modalità
stabilite dal competente ufficio del Consiglio regionale.
3. Nell'ipotesi di cui al
comma
4. Nel caso in cui il
Consigliere sia deceduto per cause di servizio senza aver completato il
quinquennio contributivo i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 hanno
comunque diritto all'erogazione dell'assegno di reversibilità. In tal caso l'
Ufficio di Presidenza verifica la sussistenza della causa di servizio.
5. Nel caso in cui il
Consigliere muoia prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed i
soggetti di cui all'articolo 31, comma 1 non si avvalgano della facoltà di cui
al comma 2, agli stessi è restituito l'importo delle quote di cui all'articolo
31, comma 1 versate, con rivalutazione ed interessi nella misura legale.
Art. 34
Documentazione in materia di assegno vitalizio e di reversibilità
1. I titolari dell'assegno vitalizio o di reversibilità sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita, lo stato vedovile o il rapporto di filiazione. A tale scopo la competente struttura del Consiglio, nel marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autocertificazione, corredata di apposito modulo.]
Art. 35
Interventi economici in favore degli eredi
1. Alla morte del Consigliere in carica in favore degli eredi sono corrisposti:
a) un contributo una tantum pari ad una mensilità dell'indennità di carica di cui all'articolo 3;
b) un assegno pari all'ammontare dell'indennità di fine mandato di cui avrebbe beneficiato il Consigliere ai sensi dell'articolo 19.
CAPO IV
Assessori esterni
Art. 36
Prerogative
1. Gli Assessori esterni di cui all'articolo 46, comma 1, dello Statuto partecipano alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto.
2. Nei confronti degli Assessori esterni si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Gli adempimenti previsti
dall'articolo 8, commi 1 e
Art. 37
Trattamento economico
1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:
a) all'indennità di carica di cui all'articolo 3
b) all'indennità di funzione di cui all'articolo 6, lettera b);
c) alla diaria mensile di cui all'articolo 9;
d) ai rimborsi spese e all'indennità di missione previsti dal presente testo unico;
e) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18.
2. Agli Assessori esterni non si estendono le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di fine mandato, di assegno vitalizio e di reversibilità nonché quelle relative agli interventi economici in favore degli eredi previste per i Consiglieri.
3. Gli Assessori esterni non sono soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 5.
4. Gli Assessori esterni sono soggetti a pubblicità della propria situazione patrimoniale secondo la normativa regionale e statale vigente per i Consiglieri.
TITOLO II
Spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 38
Contributi ai gruppi consiliari
1. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, a ciascun Gruppo consiliare, per l'assolvimento delle proprie funzioni, sono assegnati la disponibilità di strutture e personale nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo pari allo stanziamento iscritto nello specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 si articolano in:
a) contributi finanziari;
b) contributi sostitutivi.
3. Con apposito regolamento sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), sulla base dei principi generali stabiliti dal capo II del presente titolo.
CAPO II
Contributi finanziari
Art. 39
Ripartizione dei contributi
Art. 40
Rendicontazione
1. Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi finanziari.
1 bis. I contributi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere a) e b), sono rendicontati con un unico documento in quanto tali somme possono essere usate per coprire, indistintamente, sia le spese per il funzionamento che le spese per il personale.
Art. 41
Quota fissa
Art. 42
Quota variabile
1. Il 90% della somma annua che residua a seguito delle operazioni di cui all'articolo 41 è assegnato a ciascun gruppo in proporzione al numero dei componenti. A tal fine l'Ufficio di Presidenza determina un quoziente di assegnazione pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica.
TITOLO III
Entrata in vigore, disposizioni transitorie, norma finanziaria e abrogazioni
Art. 43
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. La disciplina relativa all'indennità di carica entra in vigore a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente testo unico; fino a tale data e a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l'indennità di carica è determinata nella misura spettante alla data del primo gennaio 2010 ridotta del 10%.
3. Fatti salvi i rapporti esauriti e i diritti quesiti, la disciplina relativa all'assegno vitalizio e di reversibilità entra in vigore a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia. Gli articoli 20, 21, 22, 24 e 26 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
4. La disciplina relativa ai contributi finanziari spettanti ai gruppi consiliari entra in vigore il primo gennaio 2011; fino a tale data trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia.
Art. 44
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente testo unico si fa fronte, per l'esercizio 2010, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – F.O. 01- U.P.B. 005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”. Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio”.
Art. 45
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono abrogate le disposizioni di cui all'Allegato A.
2. Le disposizioni regionali vigenti in materia di indennità di carica, assegno vitalizio e di reversibilità, sono abrogate a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore del presente Testo unico. Le disposizioni regionali vigenti in materia di contributi finanziari spettanti ai Gruppi consiliari sono abrogate a decorrere dal primo gennaio 2011.
3. E' altresì abrogata ogni disposizione difforme o in contrasto con quelle contenute nel presente testo unico.
__________________
Allegato A
Disposizioni abrogate (art. 45, comma 1)
a ) |
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b ) |
|
c ) |
|
d ) |
|
e ) |
|
f ) |
|
g ) |
|
h ) |
|
i ) |
gli
articoli 1, 2 e 4 della L.R. |
j ) |
|
k ) |
|
l ) |
|
m ) |
|
n ) |
|
o ) |
|
p ) |
|
q ) |
|
r ) |
|
s ) |
l'articolo
63 della L.R. |
t ) |
l'articolo
26 della L.R. |
u ) |
|
v ) |
|
w ) |
|
x ) |
|
y ) |
|
z ) |
|
aa ) |
|
bb ) |
|
cc ) |
|
dd ) |
|
ee ) |
|
ff ) |
|
gg ) |
|
hh ) |
|
ii ) |
|
jj ) |
|
kk ) |
|
ll ) |
|
mm ) |
|
nn ) |
|
oo ) |
il comma
6 dell'articolo 7 della L.R. |
pp ) |
il comma
5 dell'articolo 1 (Rifinanziamenti e modifiche di stanziamenti previsti da varie
leggi regionali) della L.R. |
qq ) |
il comma
22 dell'articolo 1 della L.R. |
rr ) |
il comma
1 dell'articolo 4 della L.R. |
ss ) |
|
tt ) |
l'articolo
8 (Revisione delle norme istituzionali) e il comma 1 dell'articolo 172
(Modifiche alla L.R. n. 14/1997 ed alla L.R. n. 90/2000) della L.R. |
uu ) |
il comma
1 dell'articolo 6 (Modifica art. |
vv ) |
l'articolo
233 (Fondi erogati ai gruppi consiliari) e il comma 5 dell'articolo 245
(Integrazione alla L.R. n. 83/1997) della L.R. |
ww ) |
|
xx ) |
il comma
34 dell'articolo 1 (Disposizioni) della L.R. |