GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

      Che la situazione del trasporto pubblico locale nella Regione Abruzzo è caratterizzata, per la quasi totalità dei servizi attualmente garantiti ed economicamente finanziati con risorse pubbliche, dal mantenimento di titoli concessori, rilasciati dalla Regione e dai Comuni, secondo le rispettive competenze, e, di fatto, di anno in anno tutti egualmente prorogati ope legis, con successivi provvedimenti normativi regionali nel rispetto delle scadenze che il legislatore statale, a sua volta, ha stabilito in ordine alla legittimità degli affidamenti c.d. diretti;

      Che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all’interno dei quali è ascrivibile il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, ha subìto, nel corso dell’ultimo decennio, una serie di interventi legislativi e regolamentari non sempre in armonia e continuità fra loro;

      Che il quadro giuridico da ultimo delineato dall’art. 23 bis inserito nel D.L. 25 giugno 2008, n. 112 dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 113  (poi modificato dall’art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166) nonché dal conseguente regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù” (che aveva fissato al 30 settembre 2011 il termine ultimo entro cui poter considerare legittimi gli affidamenti diretti allora esistenti) è da considerare complessivamente superato dall’esito positivo del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno scorso, successivamente sancito con il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 “Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con mod., dalla l. n. 133 del 2008, e ss.mm, nel testo risultante a seguito della sent. della Corte costituzionale n. 325/2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi  pubblici locali di rilevanza economica”;

      Che la conclusione della questione referendaria ha determinato la piena applicabilità, nell’ambito dell’ordinamento nazionale (come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. 24/2011), della disciplina comunitaria relativa alle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, ovverosia, per quanto riguarda il settore specifico dei trasporti pubblici locali, della disciplina di cui al Regolamento CE 1370/2007;

      Che, nelle more della adozione del citato D.P.R. 113/2011, il legislatore regionale ha inteso porre in essere una disciplina che soddisfacesse due obiettivi:

1)  da una parte l’esigenza di uniformare il termine di scadenza delle gestioni, prevista dalla normativa regionale al 30 giugno 2011(art. 68, comma 1 L.R.1/2011) al termine fissato dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù”, ovverosia il 30 settembre 2011;

2)  dall’altra parte, la necessità di aggiornare la propria normativa e prevedere una procedura che regolasse la gestione del servizio di trasporto pubblico per il tempo ritenuto sufficiente a consentire non solo la verifica delle nuove opzioni generate dalla normativa c.d. di risulta (conseguente agli effetti del referendum) ma anche degli eventuali nuovi pronunciamenti che il legislatore statale avesse ritenuto, nel frattempo, di dover indicare come poi ha fatto con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

      Che, di conseguenza, con la L.R. 19 luglio 2011 n. 21 è stato introdotto all’art. 63 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, il comma 1 bis che ha previsto la possibilità che, durante questo periodo “ponte”, la Giunta regionale e, per le concessioni comunali, gli stessi Comuni, attivino, al ricorrere dei requisiti richiesti, l’istituto della proroga come regolato dall’art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;

      Che la decisione di prorogare gli affidamenti deve tuttavia coordinarsi con la sopraggiunta normativa statale che ha nuovamente disciplinato la materia relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilendo, con riguardo al periodo transitorio, che <<gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 (900.000,00 euro), nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 marzo 2012>> (art. 4, comma 32, lett a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”);

      Che, pertanto, la valutazione sulle condizioni per dar corso alla proroga degli affidamenti attualmente in essere e in scadenza al 30 settembre 2011, non può prescindere, con riguardo alla durata, dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 32 lett. a) del citato D.L. 138/2011 e quindi non può non essere vincolata al rispetto di quanto previsto dal legislatore statale riguardo alla data del 31 marzo 2012;

Evidenziato che i servizi di trasporto pubblico esercitati in base a provvedimenti di concessione rilasciati secondo le rispettive competenze dalla Regione e dai Comuni titolari dei servizi urbani, rientrano tutti nel medesimo regime in scadenza il 30 settembre 2011;

      che la fase di incertezza normativa scaturita dall’esito referendario nonché i nuovi scenari giuridici ed economici, da ultimo elaborati dal governo con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, hanno imposto una riflessione che di fatto ha reso impossibile completare, entro i termini e nelle modalità previste dal legislatore statale (poi caducate dal referendum), la definizione dei futuri assetti e dei conseguenti procedimenti di gestione dei trasporti pubblici locali;

Ritenuto, tuttavia, necessario e indispensabile, a tutela dell’interesse pubblico, assicurare, nel rispetto della nuova normativa statale, la regolare continuità del servizio di trasporto pubblico locale attraverso la proroga degli affidamenti attualmente in essere, concessi dalla Regione ed avente ad oggetto i servizi di trasporto pubblico locale così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011;

Preso atto che i servizi di trasporto affidati dalla Regione Abruzzo attualmente in essere e così prorogati integrano a tutti gli effetti la fattispecie disciplinata dall’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011 e pertanto cessano il 31 marzo 2012;

Considerato, inoltre, che, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico urbano, è nella piena potestà dei Comuni valutare, ove le modalità di affidamento dei servizi siano quelle di cui al cit. art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011, la proroga degli affidamenti esistenti così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011 purché, anch’essi, per un periodo di tempo non superiore alla data del 31 marzo 2012;

Precisato, altresì, che in ogni caso i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico finanziati con risorse regionali non potranno prevedere ulteriori risorse, oltre quelle programmate, a carico del Bilancio regionale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 485 del 18 luglio 2011 avente ad oggetto “Adempimenti L.R. 1/2011, art. 63 Approvazione dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale in concessione regionale”;

Vista la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1;

Vista la L.R. 19 luglio 2011, n. 21;

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

Visto il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;

Visto l'art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l’art. 117, secondo comma lett. e) Cost.;

Visto l’art. 117, terzo comma Cost.

Preso atto che il Direttore della Direzione regionale Trasporti e Mobilità proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

1.   Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proroga delle concessioni regionali aventi ad oggetto i servizi di trasporto pubblico così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011;

2.   Di stabilire pertanto che gli affidamenti in essere alla data del 30 settembre 2011 cessano senza ulteriore delibera il 31 marzo 2012, in conformità con quanto disposto dall’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011;

3.   Di dare atto della potestà riconosciuta ai Comuni, enti affidanti i servizi di trasporto comunale finanziati con risorse regionali, affinché, nell’ambito delle proprie competenze e ove necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. 1/2011, valutino di dar corso alla proroga degli affidamenti esistenti alla data del 30 settembre 2011 purché per un periodo di tempo non superiore alla data del 31 marzo 2012 in conformità con quanto disposto dall’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011;

4.   Di disporre in ogni caso che i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale finanziati con risorse regionali non potranno prevedere ulteriori risorse, oltre quelle programmate, a carico del Bilancio regionale;

5.   Di disporre che i Comuni che non danno corso alla proroga o nei quali gli affidamenti attualmente in essere non rientrano nella categoria di cui all’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011 trasmettano alla Direzione regionale Trasporti una relazione sul regime di affidamento dei loro servizi urbani;

6.   Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.