IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., e dell’art. 45 e della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Ditta VAL. DEP. Srl – sede legale: Via Nuova Km 3+650 – 67051 Avezzano (AQ) per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Località “Nuovo depuratore del nucleo industriale” – Strada 2 – Fosso 2 del Fucino nel Comune di Avezzano (AQ) per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (D9), in un’area identificabile secondo le N.C.T. del Comune di Avezzano al foglio n. 62, particella n. 1340, Area 85,56, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:

-    Relazione del 18.05.2010. Caratteristiche tecniche dell’impianto di trattamento integrata con la relazione del 15.04.2011, acquisita al prot. 110689/RA del 20.05.2011 del SGR;

-    Tav. 01 Cartografie;

-    Tav 02 Layout impianto;

-    Tav 02B Schema di flusso linea trattamento liquamie fanghi da avviare a smaltimento;

-    Tav. 3° Impianto di trattamento acque di prima pioggia;

-    Tav. 04° Impianto depurazione biologico acque filtrate;

-    Tav. 05A Rete di raccolta cadute accidentali liquami area di lavorazione;

-    Tav. 06 Recinzione ed illuminazione esterna;

-    Tav. 07 Accettazione spogliatoi – servizi – Ufficio;

-    Tav. 08 Estratto di mappa con distanze dalle abitazioni;

-    Tav. 09 Mappa viabilità;

-    Tav. 10 Vista generale d’insieme;

-    Tav. 11 Rilievo e profilo ante e post operam;

-    Tav. 12 Tubazioni raccolta acque piovane e adduzione acqua;

-    Tav. 13 Planimetria impianto di illuminazione e potenza;

-    Tav. 14 Grafici capannone – tettoia;

-    Certificato di destinazione urbanistica;

-    Visura catastale per immobili;

-    Relazione geologica – Idrogeologica – Geotermica;

-    Relazione impatto acustico.

2)   di autorizzare la Ditta VAL. DEP. Srl alla realizzazione ed all’esercizio, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 1);

3)   di stabilire che nell’impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti per le operazioni di smaltimento (D 9) sotto riportate con una capacità massima giornaliera di trattamento di 49/TON, secondo le modalità specificate nella relazione integrativa readatta dalla Ditta VAL DEP. s.r.l. datata 15.04.2011:

 

Macrotipologia

CER

Potenzialità annua

t/a

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 04

 

550

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 02

 

100

Fanghi di scarto contenenti carbonati di calcio

03 03 09

100

Fanghi prodotti dal trattamento in loco effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 12

300

Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08011

08 01 20

50

 

 

 

 

 

Fanghi prodotti in loco effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502

06 05 03

500

Soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle di cui alla voce 110111

11 01 12

1.000

Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702

19 07 03

100

Vaglio

19 08 01

100

Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

19 08 02

100

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 05

5.000

Miscele oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 09

1.200

Fanghi prodotti dal trattamentobiologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 12

2.485

Fanghi prodotti dal trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 14

1.600

Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 01

50

Fanghi prodotti dai processi di filtrazione dell’acqua

19 09 02

50

Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine e scambio ionico

19 09 06

100

Fanghi prodotti operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191303

19 13 04

200

Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 06

19 13 06

200

Fanghi delle fosse settiche

20 03 04

4.000

Rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 06

100

                                                                                                                                    Tot. 17.885

4)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.   per quanto attiene lo scarico dei reflui, ferme restando le prescrizioni di cui all’autorizzazione del Consorzio di Bonifica Ovest rilasciata al prot. n. 488 del 28.03.2011, è necessario che la Ditta effettui controlli periodici:

a)   nel pozzetto fiscale all’uscita dall’impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi con cadenza quadrimestrale;

b)   nel pozzetto fiscale all’uscita della linea delle acque di prima pioggia con cadenza semestrale.

      In entrambi i casi dovrà essere verificato il rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione alle sostanze elencate nella tab. 5 del medesimo allegato. I risultati delle analisi dovranno essere inviati agli organi di controllo (Arta – Provincia – Regione), con pari periodicità;

-    i pozzetti di ispezione e campionamento dovranno essere resi accessibili agli Organi di Controllo;

-    in caso di inconvenienti e/o anomalie deve essere data immediata comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nonché all’A.R.T.A. Distretto Provinciale Di L’Aquila, seguita da relazione sulla gestione dell’impianto con indicate le cause e i provvedimenti adottati;

2.   prima dell’avvio dell’impianto dovrà essere trasmessa una comunicazione nella quale deve essere allegata una dichiarazione dei direttore dei lavori il quale attesti: a) l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato; b) l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale; c) il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto , in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-    per il conferimento dei rifiuti identificati come “non pericolosi” deve essere effettuata una analisi chimico – fisica in occasione del primo conferimento all’impianto della VAL DEP s.r.l. e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo da cui origina il rifiuto;

-    il conferimento di tutti i rifiuti deve essere accompagnato da una scheda di caratterizzazione di base del produttore nella quale siano indicati il processo di provenienza del rifiuto nonché le modalità di attribuzione del codice CER;

-    qualora nell’insediamento da cui origina il rifiuto vengono trattati materiali di cui al Regolamento CE 1069/2009 la predetta scheda di caratterizzazione deve contenere una apposita dichiarazione da cui risulti che il rifiuto non è soggetto alla disciplina del citato Regolamento Comunitario;

3.   dovranno essere trasmesse, con cadenza semestrale, le comunicazione dei rifiuti in conformità alla DGR n. 778 del 11/10/2010, “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti all’impiantistica regionale per la gestione dei rifiuti”;

4.   dovrà essere effettuata la piantumazione lungo tutto il perimetro dell’impianto con essenze arbustive ad alto fusto e fogliamo persistente;

5.   dovranno essere previste idonee modalità di manutenzione del depuratore e sistemi di sicurezza atti a contenere l’inquinamento in caso di guasto delle apparecchiature elettromeccaniche di servizio;

6.   devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di proteggere l’ambiente circostante da esalazione moleste e dalla invasione di insetti. Inoltre, i servizi igienico-assistenziali destinati al personale dipendente, devono essere realizzati secondo le norme igieniche dettate dal D.Lgs 81/08”;

5)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento;

6)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

7)   di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

7.1)                                                                                                                                                          La documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);

7.2)                                                                                                                                                          trasmissione del nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

7.3)                                                                                                                                                          trasmissione della data di avvio dell’impianto nonché certificato di agibilità rilasciato ai sensi di legge;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

9.1)                                                                                                                                                          Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

9.2)                                                                                                                                                          Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

9.3)                                                                                                                                                          Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

9.4)                                                                                                                                                          Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10) di richiamare la Ditta VAL. DEP. Srl autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia dell’Aquila ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11) di richiamare la Ditta VAL. DEP. Srl all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

12) di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto riferita alle singole linee impiantistiche, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui al punto 2) deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto;

12.1) La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

12.2) La funzionalità dei sistemi di processi di smaltimento in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

12.3) L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

12.4) Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

12.5) L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

12.6) Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da smaltire, sui rifiuti prodotti, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

13) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

14) di obbligare la Ditta VAL. DEP. Srl a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

15) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta VAL.DEP.Srl. presso la sede legale in Via Nuova Km 3+650 – 67051 Avezzano (AQ);

17) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale dell’Aquila;

18) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

19) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini