IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Visto l’art. 18 del Reg.(CE) n. 1774/02 del 03.10.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;
Visto il Reg. (CE) n. 808/2003 del 12.05.2003 che modifica parzialmente il predetto Reg. 1774/2002;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute
umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n.
Vista
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Preso atto del parere favorevole rilasciato dal competente Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. di Teramo con nota prot. 1055 del 21 luglio 2011 e acquisita al protocollo della Direzione Politiche della Salute in data 19.08.2011;
Considerata la propria nota di richiesta integrazione documentale n. prot. RA/174745/DG21/IZ4 del 24.08.2011;
Acquisito il fascicolo allegato alla nota del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. di Teramo prot. n. 1210 del 6 settembre 2011, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig. Tomassetti Venturino - legale rappresentante della Ditta “EUROPA MANGIMI s.n.c.” - tesa ad ottenere il riconoscimento in oggetto;
Tenuto conto della nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAN/5952-P del 02.03.2011recante all’oggetto “ Reg. (CE) 1069/2009 Parlamento e del C.U.E. del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di o.a. e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) n. 1774/2002 e Regolamenti di attuazione della Commissione (CE) n. 142/2011;
Accertata la regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in parola e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra riportate;
Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
determina
- per le ragioni e le finalità indicate in premessa –
- di assegnare il riconoscimento definitivo - per l’impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia - alla Ditta “EUROPA MANGIMI s.n.c.”, con sede legale e stabilimento in fraz. Leognano – Comune di Montorio al Vomano (TE)”
- di attribuire alla Ditta in parola il seguente numero di riconoscimento definitivo:
ABP2162PETPP3
per la seguente tipologia di attività:
Impianto: cibo per animali (solo ABP trasformati), categoria VIII alimenti per animali da compagnia cat. 3
- il Sig. Tomassetti Venturino, Legale Rappresentante della “EUROPA MANGIMI s.n.c.” - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
- di attribuire al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. di Teramo, competente per territorio, le funzioni di vigilanza sulla struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni vigenti; il predetto Servizio, provvederà altresì, al ritiro ed al conseguente annullamento di ogni eventuale provvedimento di riconoscimento precedentemente assegnato;
- di
informare, del presente atto, il Sindaco del Comune ove ha sede
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002;
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli