IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

Visto l’art. 18 del Reg.(CE) n. 1774/02 del 03.10.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;

Visto il Reg. (CE) n. 808/2003 del 12.05.2003 che modifica parzialmente il predetto Reg. 1774/2002;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 febbraio 2005 recante all’oggetto <<Applicazione nella regione Abruzzo del Reg. (CE) n. 1774/2002 del 03.10.2002 “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”>>;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 agosto 2006 “applicazione dei Reg. ti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee - guida della Regione Abruzzo;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal competente Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. di Teramo con nota prot. 1055 del 21 luglio 2011 e acquisita al protocollo della Direzione Politiche della Salute in data 19.08.2011;

Considerata la propria nota di richiesta integrazione documentale n. prot.   RA/174745/DG21/IZ4 del 24.08.2011;

Acquisito il fascicolo allegato alla nota del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. di Teramo prot. n. 1210 del 6 settembre 2011, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig. Tomassetti Venturino - legale rappresentante della Ditta “EUROPA MANGIMI s.n.c.” - tesa ad ottenere il riconoscimento in oggetto;

Tenuto conto della nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAN/5952-P del 02.03.2011recante all’oggetto “ Reg. (CE) 1069/2009 Parlamento e del C.U.E. del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di o.a. e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) n. 1774/2002 e Regolamenti di attuazione della Commissione (CE) n. 142/2011;

Accertata la regolarità e la congruità della documentazione a corredo della istanza in parola e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra riportate;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

determina

- per le ragioni e le finalità indicate in premessa –

-    di assegnare il riconoscimento definitivo - per l’impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia - alla Ditta “EUROPA MANGIMI s.n.c.”, con sede legale e stabilimento in fraz. Leognano – Comune di Montorio al Vomano (TE)”

-    di attribuire alla Ditta in parola il seguente numero di riconoscimento definitivo:

ABP2162PETPP3

per la seguente tipologia di attività:

      Impianto: cibo per animali (solo ABP trasformati), categoria VIII alimenti per animali da compagnia cat. 3

-    il Sig. Tomassetti Venturino, Legale Rappresentante della “EUROPA MANGIMI s.n.c.” - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

-    di attribuire al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della A.S.L. di Teramo, competente per territorio, le funzioni di vigilanza sulla struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni vigenti; il predetto Servizio, provvederà altresì, al ritiro ed al conseguente annullamento di ogni eventuale provvedimento di riconoscimento precedentemente assegnato;

-    di informare, del presente atto, il Sindaco del Comune ove ha sede la Ditta in oggetto;

-    di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R.  n. 7 del 10 maggio 2002;

-    di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli