IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento  n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014;

Visto il provvedimento del Dirigente del servizio veterinario regionale n. RA/11890/IA.1 del 21.01.2010 con il quale si assegnava il numero di riconoscimento definitivo IT B6R15 CE, all’impianto  della ditta “Caseificio Gustanda di Papalini Franco” per l’attività di stabilimento di trasformazione di prodotti a base di latte;

Acquisita la nota dell’ Az. A. S. L. di N. 1 – servizio veterinario di Avezzano (AQ) prot. 0075439/11 del 03.08.2011 pervenuta il 30/08/2011 con protocollo RA/176982 con la quale si comunicava la cessata attività dello stabilimento in oggetto, sulla scorta di numerosi sopralluoghi;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

 

Tutto ciò  premesso

determina

- per le ragioni esposte in narrativa –

-    di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento:

Ovale: IT
B6R15
CE

      rilasciato con provvedimento del Dirigente del servizio veterinario regionale n. RA/11890/IA.1 del 21.01.2010  all’impianto con attività di stabilimento di trasformazione di prodotti a base di latte della ditta “Caseificio Gustanda di Papalini Franco” sito in via Tiburtina Valeria km 127,700, comune di Aielli (AQ);

-    di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

-    di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;

-    di comunicare dell’adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Aielli (L’Aquila);

-    di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;

-    di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli