LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 141 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato”;

Visto l’art. 142, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio”;

Visto l’art. 147, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: “Le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”;

Visto l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ”Legge finanziaria 2010” che ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, ed ha stabilito che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Vista la Legge Regionale. N 2 del 13 gennaio 1997 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94” con la quale la Regione ha disciplinato le modalità per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

Vista la Legge Regionale del 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che al comma 5 dell’art. 1 stabilisce la delimitazione di un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l’intero territorio regionale ed al successivo comma 6 la costituzione dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI);

Premesso che l’art. 1, comma 19, della LR del 12.04.2011 n. 9 stabilisce che:

    per la costituzione dell’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale un Commissario Unico Straordinario;

    il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d’Ambito soppresso;

    per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell’attività di competenza dell’ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio;

Premesso che l’art. 1 al comma 20 della citata LR 9/2011 recita “il Commissario Unico Straordinario dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 e che in particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI…”;

Premesso che in base l’art. 1 al comma 23 della citata LR 9/2011 “Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d’Ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari…omissis..”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina del Commissario straordinario del 15 giugno 2011 n. 55;

Preso atto della mancata approvazione degli adeguamenti dei Piani d’Ambito, curata dai Commissari di cui alla LR 37/2007, degli ATO n. 1 Aquilano, ATO n. 4 Pescarese, ATO n. 5 Teramano, e ATO n. 6 Chietino e dei relativi programmi degli interventi e del piano tecnico – finanziario come previsto dall’art. 9 della LR 2/97;

Preso atto della avvenuto adeguamento del Piano d’Ambito e della rimodulazione del piano tariffario solo da parte dell’ATO n. 2 Marsicano con Del. Ass. N. 2 del 18 maggio 2010, dell’ATO n. 3 Peligno Alto Sangro Del. Ass. N. 1 del 27 luglio 2010;

Preso atto che la capacità di spesa degli Enti d’Ambito risulta pari al 59% degli importi programmati con l’Accordo di Programma Quadro - Settore Idrico Integrato, come da rapporto di Monitoraggio APQ RI alla data del 31/12/2009, trasmesso ai Ministeri sottoscrittori con nota del 26 febbraio 2010 Prot. RA/36895;

Richiamato il comma 7 dell’art. 1 della LR 9/2011 che prevede “solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio, e previo consenso dell’ERSI ovvero del Commissario”;

Preso atto che dall’entrata in vigore della LR. N. 2 del 13 gennaio 1997 ad oggi non sono state completate le procedure di affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche inerenti il Servizio Idrico Integrato di proprietà degli Enti locali ai Soggetti gestori, in 22 Comuni con oltre 1.000 abitanti;

Preso atto del mancato aggiornamento della convenzione tra Ente d’Ambito ed il Soggetto gestore secondo lo schema di Convenzione Tipo, allegato alla L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997, approvato con delibera della Giunta regionale n. 979 del 28 agosto 2006 da parte di tutti gli Enti d’Ambito fatta eccezione per l’Ente d’Ambito n. 2 Marsicano e dell’Ente d’Ambito 3 Peligno Alto Sangro;

Preso atto che nel caso del servizio idrico integrato la gestione della rete non può essere disgiunta dalla gestione del servizio e che la presenza di società di Patrimonio non è in linea con quanto previsto dall’art. 153 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Richiamato il comma 28 dell’art. 1 della LR 9/2011 è previsto che “Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E’ vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l’ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile”;

Dato atto, a seguito dell’esito referendario, dell’abrogazione dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e che con riguardo al servizio idrico integrato quale servizio pubblico di rilevanza economica vanno applicate le normative comunitarie e nazionali in tema di affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica tra le quali l’affidamento diretto in house del servizio qualora ne ricorrano i requisiti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che le situazioni su esposte compromettono il corretto governo della risorsa idrica ed il rispetto da parte della Regione degli impegni presi verso l’Unione Europea e degli obblighi sanciti dalla normativa nazionale;

Considerato che la Regione con la LR n. 9 del 12 aprile 2011 ha inteso ridurre la frammentazione della gestione delle risorse idriche al fine di migliorare le dimensioni gestionali sul territorio regionale;

Considerato che è necessario procedere alla riorganizzazione del servizio idrico, e che lo snodo fondamentale di questo processo è rappresentato dalla ricostituzione dell’Autorità d'ambito che ha il compito di garantire gli utenti e la collettività, sulla qualità ed i livelli del servizio e sul rispetto degli obblighi da parte dei gestori;

Considerato che i servizi idrici, come gli altri servizi pubblici che si avvalgono di reti fisiche che non possono essere economicamente riprodotte, sono monopoli naturali e come tali richiedono una regolamentazione pubblica capace di assicurare che questi servizi siano forniti efficacemente, a costi compatibili, socialmente sostenibili e sotto il controllo democratico e collettivo;

Ritenuto che è necessario ripristinare la corretta gestione della risorsa idrica ai fini della salvaguardia della stessa e della tutela dei diritti delle generazioni future;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

-    di emanare le linee di indirizzo per la riforma del servizio idrico integrato come riportate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Segue Allegato


 

 

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