SERVIZIO FITOSANITARIO, DIFESA E QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-    prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-    istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Visto il D.M. 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)" in appresso denominato Decreto;

Considerato che il sopracitato decreto definisce all’art. 2 punto 1 lettera a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino; lettera b) “zona indenne”: il territorio dove non è stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente; lettera c) “area contaminata”: campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV; lettera e) “zona tampone”: zona di almeno 1 Km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un’area contaminata o fra una zona indenne e una zona d’insediamento;

Tenuto conto che il monitoraggio effettuato nella primavera e tarda estate del corrente anno dal Servizio Fitosanitario Regionale in ottemperanza al Decreto di lotta obbligatoria contro il virus della Sharka (art. 3 comma 1 e 2) ha portato al rilevato di una pianta con sintomi di Sharka su foglie e frutti e che le analisi di laboratorio, eseguite con test immuno-enzimatico (ELISA) sia presso il laboratorio del Servizio Fitosanitario che presso il CRA-PAV di Roma (Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale) hanno confermato la presenza del virus in questione caratterizzandone anche il ceppo (M- Marcus);

Tenuto conto che la pianta infetta dal virus della Sharka è stata rinvenuta in un campo di produzione sito nel comune di San Salvo -CH- Contrada Piana S. Angelo e che le coordinate geografiche del campo sono di seguito riportate in tabella

 

COORDINATE GEOGRAFICHE CAMPO DI PRODUZIONE

 

LONGITUDINE

LATITUDINE

0478915

4656490

0478950

4656500

0479071

4656458

0479109

4656444

0479099

4656412

0478964

4656460

0478959

4656446

0478950

4656445

0478934

4656445

0478927

4656451

0478912

4656478

 

Rilevato altresì che le attività di monitoraggio e di analisi di campioni vegetali, intensificate nell’areale, non hanno fatto riscontrare ulteriori positività al virus PPV;

Ritenuto necessario definire, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del Decreto, lo stato fitosanitario del territorio regionale, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all’art. 2 del medesimo decreto in conformità agli standard internazionali FAO al fine di applicare in tali zone le relative misure fitosanitarie ufficiali per l’eradicazione del virus;

DETERMINA

Ai sensi dell’art. 4, punto 1 del Decreto lo stato fitosanitario del territorio regionale relativamente al virus PPV è definito sulla base della individuazione delle seguenti zone: area contaminata comprendente il campo di produzione in cui è stato accertato ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus; zona tampone zona di almeno 1 Km di larghezza a partire dal perimetro esterno dell’area contaminata; zona indenne la restante parte del territorio regionale. Le zone delimitate individuate nella Regione Abruzzo sono riportate nell’allegata cartografia, parte integrante del presente atto;

Ai sensi dell’ art. 6 punti 1, 2 e 4 del Decreto nell’area contaminata ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV sarà estirpata senza necessità di ulteriori analisi; le operazioni di estirpazione saranno a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo e l’esecuzione sarà verificata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario. Nell’area contaminata è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili al virus PPV ivi presenti;

Ai sensi dell’ art. 8 punto 3 del Decreto nella zona tampone è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 e dall’art. 12 dello stesso Decreto;

Ai sensi dell’art. 9 punto 4 del Decreto in caso di produzione di varietà locali, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l’autoproduzione, l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri all’interno della zona tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione;

Il Servizio Fitosanitario Regionale disporrà le necessarie ed opportune misure fitosanitarie che dovranno essere poste in atto nelle aree delimitate ed a carico delle ditte vivaistiche e commerciali eventualmente ricadenti nella zona tampone;

Per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione si rimanda ai disposti del D. Lgs 214/05 e del Decreto 28/07/2009;

Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Sannito

Segue allegato