SERVIZIO FITOSANITARIO, DIFESA E QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-    prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie,ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-    istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 "misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE ", in appresso denominato Decreto;

Considerato che il sopracitato decreto definisce: all’art. 2 punto 1 “vegetali”: vegetali e parti di vegetali del genere Castanea Mill.; all’art. 9 punto 1 “zona focolaio”: dove si ritiene ancora possibile l’eradicazione dell’organismo; “zona insediamento”: dove la diffusione dell’organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione costituita dall’area infestata dove la presenza dell’organismo è stata confermata e comprendente tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall’organismo più una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di là del confine dell’area infestata;

Vista la determinazione dirigenziale n. FIT/091 del 17 novembre 2009 "Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del cinipide del castagno “Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”. Definizione zone delimitate D. M. 30 ottobre 2007

Considerato che nel corso del 2010 è stato rilevato un progressivo ampliamento dell’area di presenza del cinipide rispetto a quella indicata nella suddetta determinazione dirigenziale che interessava i comuni di Canistro, Capistrello e Civitella Roveto in provincia de L’Aquila;

Tenuto conto che, sulla base dei monitoraggi effettuati da Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con il personale del Corpo Forestale dello Stato afferente ai Comandi Stazione dei territori interessati dal castagno e delle segnalazioni pervenute allo stesso, è stata accertata la presenza del cinipide del castagno anche nell’area castanicola dei comuni di Carsoli, Castellafiume, Morino, Oricola in provincia de L’aquila e Valle Castellana in provincia di Teramo;

Ritenuto improponibile la individuazione di zone focolaio in quanto, alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, non risulta possibile eradicare l’organismo nocivo dall’area infestata anche a causa dell’accidentalità del territorio e delle dimensioni degli alberi radicati nei popolamenti di castagno;

Ritenuto necessario, ai sensi degli art.li 8 e 9 del Decreto, dover ridefinire la zona d’insediamento individuata ai sensi della determinazione dirigenziale n. FIT/091 del 17 novembre 2009, inserendo nella stessa anche le nuove aree infestate comprendendo complessivamente l’intero territorio dei comuni di Canistro, Capistrello, Civitella Roveto, Carsoli, Castellafiume, Morino, Oricola in provincia de L’Aquila e Valle Castellana in provincia di Teramo;

Ritenuto altresì necessario, per facilitare da parte degli operatori l’individuazione dell’area d’insediamento in cui devono essere attuate le misure fitosanitarie ufficiali previste all'articolo 10 del Decreto, provvedere alla relativa perimetrazione;

Considerato che, sulla base dell’accertamento della presenza dell’insetto e della relativa delimitazione della zona di insediamento si vengono a costituire, nel territorio regionale, due zone d’insediamento separate e distinte, una localizzata in provincia de L’Aquila, in appresso denominata zona A e l’altra localizzata parte in provincia de L’Aquila e parte in provincia di Teramo, in appresso denominata zona B;

Considerato che il Comitato Fitosanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 12, punto 2 del Decreto, nella seduta del 20 febbraio 2008, ha approvato la procedura che prevede, nelle aree delimitate, l’obbligo per i vivaisti ed i centri di giardinaggio di mantenere i vegetali, ai fini della loro commercializzazione, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura ricoperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e che, qualora la struttura debba permettere l’ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto;

Considerato che lo spostamento di vegetali di Castanea all’interno delle singole zone (zona A, zona B) non determina un aumento del rischio di diffusione dell’insetto;

Ritenuto, pertanto, che con la presente determina si possa autorizzare la circolazione di vegetali di Castanea, ai soli fini produttivi, esclusivamente all’interno di ciascuna singola zona (zona A, zona B);

Ritenuto che non si possa autorizzare la movimentazione di vegetali di Castanea al di fuori di ciascuna singola zona nè si possa autorizzare lo scambio di vegetali tra le differenti zone d’insediamento (zona A, zona B) in quanto ciò comporterebbe un rischio di ulteriore diffusione del cinipide;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 12, punto 4, del Decreto, il Servizio Fitosanitario Regionale possa rilasciare, a seguito di valutazione del rischio fitosanitario, specifiche autorizzazioni all’introduzione temporanea nelle zone d’insediamento, dal 1° novembre al 30 aprile dell’anno successivo, di vegetali di Castanea accompagnati da passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall’art. 6 del Decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento;

DETERMINA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del Decreto le zone d’insediamento (zona A, zona B) di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu della Regione Abruzzo sono costituite dall’area infestata individuata come intero territorio dei comuni di Canistro, Capistrello, Civitella Roveto, Carsoli, Castellafiume, Morino, Oricola in provincia de L’aquila e Valle Castellana in provincia di Teramo più una fascia tampone di 16 km al di là del confine dell’ area infestata comprendente il territorio, in tutto o parte, dei Comuni di seguito elencati, il tutto riportato nella mappa allegata, parte integrale e sostanziale del presente atto;

 

 

COMUNE

 

PROVINCIA

 

ZONA

 

STATO

FITOSANITARIO

 

 

TERRITORIO COMUNALE

INTERESSATO

CANISTRO

AQ

A

area infestata

tutto

CAPISTRELLO

AQ

A

area infestata

tutto

CIVITELLA ROVETO

AQ

A

area infestata

tutto

CARSOLI

AQ

A

area infestata

tutto

CASTELLAFIUME

AQ

A

area infestata

tutto

MORINO

AQ

A

area infestata

tutto

ORICOLA

AQ

A

area infestata

tutto

VALLE CASTELLANA

TE

B

area infestata

tutto

AVEZZANO

AQ

A

fascia tampone

tutto

CAPPADOCIA

AQ

A

fascia tampone

tutto

CELANO

AQ

A

fascia tampone

parte

CERCHIO 

AQ

A

fascia tampone

parte

CIVITA D'ANTINO

AQ

A

fascia tampone

tutto

COLLELONGO

AQ

A

fascia tampone

tutto

LUCO DEI MARSI

AQ

A

fascia tampone

tutto

MAGLIANO DE' MARSI

AQ

A

fascia tampone

tutto

MASSA D'ALBE

AQ

A

fascia tampone

parte

PERETO

AQ

A

fascia tampone

tutto

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

AQ

A

fascia tampone

tutto

SCURCOLA MARSICANA

AQ

A

fascia tampone

tutto

TRASACCO

AQ

A

fascia tampone

tutto

TAGLIACOZZO

AQ

A

fascia tampone

tutto

LUCOLI

AQ

A

fascia tampone

parte

ORTUCCHIO

AQ

A

fascia tampone

parte

SAN BENEDETTO DEI MARSI

AQ

A

fascia tampone

parte

SANTE MARIE

AQ

A

fascia tampone

tutto

BALSORANO

AQ

A

fascia tampone

tutto

AIELLI

AQ

A

fascia tampone

parte

ROCCA DI BOTTE

AQ

A

fascia tampone

tutto

PESCINA

AQ

A

fascia tampone

parte

VILLAVALLELONGA

AQ

A

fascia tampone

parte

LECCE NEI MARSI

AQ

A

fascia tampone

parte

TORNIMPARTE

AQ

A

fascia tampone

parte

ROCCA DI MEZZO

AQ

A

fascia tampone

parte

L'AQUILA

AQ

B

fascia tampone

parte

FANO ADRIANO

AQ

B

fascia tampone

tutto

CAMPOTOSTO

AQ

B

fascia tampone

tutto

CAPITIGNANO

AQ

B

fascia tampone

tutto

MONTEREALE

AQ

B

fascia tampone

parte

CAGNANO AMITERNO

AQ

B

fascia tampone

parte

BARETE

AQ

B

fascia tampone

parte

PIZZOLI

AQ

B

fascia tampone

parte

BARISCIANO

AQ

B

fascia tampone

parte

SANTO STEFANO DI SESSANIO

AQ

B

fascia tampone

parte

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

TE

B

fascia tampone

tutto

CIVITELLA DEL TRONTO

TE

B

fascia tampone

tutto

CAMPLI

TE

B

fascia tampone

tutto

TORRICELLA SICURA

TE

B

fascia tampone

tutto

CORTINO

TE

B

fascia tampone

tutto

CROGNALETO

TE

B

fascia tampone

tutto

ROCCA SANTA MARIA

TE

B

fascia tampone

tutto

MONTORIO AL VOMANO

TE

B

fascia tampone

tutto

BASCIANO

TE

B

fascia tampone

tutto

COLLEDARA

TE

B

fascia tampone

tutto

TOSSICIA

TE

B

fascia tampone

tutto

PIETRACAMELA

TE

B

fascia tampone

tutto

ISOLA DEL GRAN SASSO

TE

B

fascia tampone

parte

CASTELLI

TE

B

fascia tampone

parte

CASTEL CASTAGNA

TE

B

fascia tampone

parte

PENNA SANT’ANDREA

TE

B

fascia tampone

parte

CANZANO

TE

B

fascia tampone

parte

TERAMO

TE

B

fascia tampone

parte

BELLANTE

TE

B

fascia tampone

parte

SANT’OMERO

TE

B

fascia tampone

parte

TORANO NUOVO

TE

B

fascia tampone

parte

ANCARANO

TE

B

fascia tampone

parte

 

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto art. 3 punto 2, nelle zone d’insediamento è vietato lo spostamento, al di fuori o all'interno di esse, dei vegetali e delle parti di vegetali del genere Castanea Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

Ai sensi dell’art. 12, punto 2 del Decreto i vegetali di Castanea prodotti nelle zone d’insediamento possono essere spostati, sia all’interno che all’esterno delle zone d’insediamento stesse, nel periodo 1° novembre di ciascun anno – 30 aprile dell’anno successivo, soltanto con una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di ispezioni;

Ai sensi dell’art. 12, punto 3 del Decreto è autorizzato lo spostamento di vegetali di Castanea ai soli fini produttivi per la realizzazione di impianti, infittimenti, innesti, soltanto all’interno di ciascuna singola zona d’insediamento (zona A, zona B) definita nella presente Determina. E’ vietata la movimentazione di vegetali di Castanea fra le singole zone (zona A, zona B)

Ai sensi dell’art 12, punto 4 del Decreto il Servizio Fitosanitario Regionale può rilasciare specifiche autorizzazioni, a seguito della valutazione del rischio fitosanitario, all’introduzione temporanea nelle zone d’insediamento, dal 1° novembre al 30 aprile dell’anno successivo, di vegetali di Castanea accompagnati da passaporto delle piante e prodotti conformemente a quanto disposto dall’art. 6 dello stesso decreto, ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento;

Ai sensi della procedura approvata dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 20 febbraio 2008, i vivaisti ed i centri di giardinaggio ricadenti nelle zone d’insediamento, devono mantenere i vegetali di Castanea, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sotto una struttura coperta con reti antinsetto a maglie massimo di 1 mm, distanziata dalla chioma e, qualora la struttura debba permettere l’ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto;

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria è fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni dove sono presenti piante del genere Castanea spp., destinate alla produzione di legno o di frutto, ricadenti nelle zone d’insediamento, di rispettare anche ogni altra prescrizione imposta dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione si rimanda ai disposti del D. Lgs 214/05 e del Decreto 30/10/2007.

Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall’art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente determinazione sostituisce la determinazione n. FIT/ 091 del 17 novembre 2009.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Sannito

Segue allegato