Il Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto l'art. 1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l’art. 2 del decreto legge 28 aprile n. 39, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile”, che ha autorizzato il Commissario delegato alla realizzazione urgente di abitazioni da assegnare alle popolazioni colpite dal sisma;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E, e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese”;

Visto l’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3898 del 17.09.2010, che autorizza il Dipartimento di Protezione civile a realizzare 64 moduli abitativi provvisori, nella città di L’Aquila, frazione di Paganica, nonché le connesse opere di urbanizzazione, allo scopo utilizzando i moduli abitativi provvisori già acquisiti nell'ambito di contratti in essere per le finalità alloggiative della popolazione colpita dal sisma, anche avvalendosi delle procedure di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009;

Visto l’art. 3 comma 2 della suddetta ordinanza, in cui si prevede che “Al fine di consentire la realizzazione dei moduli abitativi di cui al comma 1, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a procedere all'occupazione d'urgenza delle aree individuate adottando le procedure di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 il quale a sua volta dispone che: “Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi”;

Visto l’art. 2 comma 6 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni  dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 con cui si dispone che “Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato, provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009”;

Visto l’art. 3 comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3766/2009 con cui si dispone che “Ai fini delle procedure di occupazione ed espropriazione il Commissario delegato si avvale delle collaborazione dell’Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 6 della legge n. 225 del 1992”;

Considerato che la predetta convenzione è stata stipulata tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, in qualità di “Commissario delegato” e l’Agenzia del Territorio, nella persona del direttore Dott.ssa Gabriella Alemanno in data 11 maggio 2009;

Visto il già citato art.1 del decreto legge 195/2009 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3833 del 22 dicembre 2009, ai sensi dei quali, a decorrere dal 1 febbraio 2009 il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, subentrando così nelle competenze del Dott. Guido Bertolaso, firmatario della convenzione predetta e pertanto subentrando anche nella convenzione stessa;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3877/2010, il termine di sei mesi previsto dall’art. 2 comma 6 del decreto legge 39/2009, già prorogato ai sensi dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3827/2009 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2010;

Vista la nota prot. 2731 del 27 settembre 2010 del Sindaco di L’Aquila;

Considerato che i predetti moduli abitativi e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici distrutti o alla riparazione di quelli inagibili;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con il presente provvedimento occorre procedere alla localizzazione delle aree destinate ai moduli abitativi provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione da realizzare nel Comune di L’Aquila;

Considerato che per tutto quanto sopra riportato occorre altresì procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi, nonché alla occupazione di urgenza delle aree individuate;

Ritenuto che le aree individuate negli elenchi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante, siano idonee per la finalità indicata nelle precedenti premesse, anche sulla base degli accertamenti tecnici effettuati dalla apposita Struttura di Missione (istituita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3898 del 17.09.2010), considerato che le aree non sono sottoposte a rischi idrogeologici;

Viste le note del Dipartimento della Protezione Civile – tutte trasmesse per posta elettronica tramite e-mail: maprup@protezionecivile.it – del 15, 16 e 25 novembre 2010, nonché quella del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicata la chiusura definitiva di tutte le attività tecniche propedeutiche alla individuazione delle particelle oggetto del presente decreto;

Acquisito il parere del Sindaco della città di L’Aquila, sul cui territorio insistono le aree oggetto del presente decreto, di cui alla nota n. 3363 del 9 dicembre 2010;

DECRETA:

Art. 1

1.   Per le motivazioni di cui in premessa, sono individuate le aree destinate alla localizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di L’Aquila in località Paganica, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.   Il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi indicate al comma 1, costituisce decreto di occupazione di urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione in favore del Comune nel quale sono localizzate le aree.

3.   Ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione in possesso, l’accesso alle aree di cui al suddetto allegato 1 sarà effettuato da tecnici individuati secondo le procedure di cui alla convenzione tra Agenzia del Territorio e Commissario Delegato già richiamata in premessa a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto all’albo comunale del Comune dell’Aquila ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo.

4.   Il presente decreto verrà pubblicato su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, e trasmesso al Sindaco di L’Aquila per la pubblicazione del medesimo nell’albo comunale, nonché sul sito internet del Commissario per la Ricostruzione (www.commissarioperlaricostruzione.it) nonché nella sezione “Ricostruzione” del sito ufficiale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/gestioneTerremoto).

5.   L’efficacia del presente decreto decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale del Comune di L’Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma nel termine di 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

L’Aquila 10 dicembre 2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Gianni Chiodi

Segue allegato