L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

a)   di volturare l’Autorizzazione Unica n° 23, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/245 del 18/11/2008, successiva proroga con Determinazione DA13/171 del 18/11/2009  e modifica della titolarità con Determinazione DA13/52 del 09/04/2010 a  favore della società AGRICOLA PICENA s.r.l. con sede legale in Via Galluccio,21/A1 – Folignano(AP).

Art. 2

La Società AGRICOLA PICENA s.r.l.,  nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, è tenuta al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’art. 3 del provvedimento di Autorizzazione Unica n° 23 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/245 del 18/11/2008, pena, in caso contrario, di decadenza della stessa.

Art. 3

La Società  AGRICOLA PICENA  s.r.l.  ha l’obbligo di effettuare tutte le comunicazioni di cui agli artt. 4, 5  e 7 del dispositivo dell’Autorizzazione Unica n° 23, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/245 del 18/11/2008.

Art. 4

La Società AGRICOLA PICENA s.r.l.  deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto.

Art. 5

-    di notificare il presente atto al proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

-    di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA relativamente al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco