L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)
Omissis
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
a) di volturare l’Autorizzazione Unica n° 23, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/245 del 18/11/2008, successiva proroga con Determinazione DA13/171 del 18/11/2009 e modifica della titolarità con Determinazione DA13/52 del 09/04/2010 a favore della società AGRICOLA PICENA s.r.l. con sede legale in Via Galluccio,21/A1 – Folignano(AP).
Art. 2
La Società AGRICOLA PICENA s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, è tenuta al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’art. 3 del provvedimento di Autorizzazione Unica n° 23 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/245 del 18/11/2008, pena, in caso contrario, di decadenza della stessa.
Art. 3
La Società AGRICOLA PICENA s.r.l. ha l’obbligo di effettuare tutte le comunicazioni di cui agli artt. 4, 5 e 7 del dispositivo dell’Autorizzazione Unica n° 23, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DN2/245 del 18/11/2008.
Art. 4
La Società AGRICOLA PICENA s.r.l. deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto.
Art. 5
- di notificare il presente atto al proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA relativamente al dispositivo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Iris Flacco