IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la Determinazione del Dirigente del servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo DG21/42 del 30.03.2011 recante “Piano Pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014;

Visto il precedente provvedimento del Dirigente del servizio veterinario regionale DG/11/24 del 2 febbraio 2007 inerente la volturazione della ragione sociale dalla ditta Luciani Carni S.r.l. alla ditta “Monti d’Oro S.a.S.” nonché l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento dell’impianto con numero di riconoscimento IT 0 675 S  CE sito in via C.da Congiunti, località Ferretti, comune di Collecorvino (PE);

Acquisito in data 30.06.2011, il fascicolo trasmesso dall’Az. A. S. L. di Pescara, successivamente integrato con ulteriore documentazione il 01.09.2011 protocollato presso questo servizio con n. RA/ 178577, contenente l’istanza del Sig. Di Berardino Rossano, legale rappresentante della Ditta “DEA CARNI S.a.S DI Rossano Di Berardino & C.” sede legale in via Po 72, frazione Congiunti, Comune di Collecorvino (PE)”, intesa ad ottenere la volturazione della ragione sociale da “Monti d’Oro S.a.S.” a “DEA CARNI S.a.S DI Rossano Di Berardino & C.” per l’impianto sito in via Po 72, frazione Congiunti, Comune di Collecorvino (PE);

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della A.S.L. di Pescara espresso in data 16.07.2011 per quanto riguarda l’attività di laboratorio di sezionamento della carni degli ungulati domestici;

Preso atto del cambio della toponomastica operato dal Comune di Collecorvino che ha assegnato il nuovo indirizzo di via Po, 72 al precedente “località Ferretti - frazione Congiunti”;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;

Tutto Ciò Premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1.   che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedente normativa di settore della ditta “Monti d’Oro S.a.s.” è variata a favore della ditta subentrante “DEA CARNI S.a.S DI Rossano Di Berardino & C.” sede legale e stabilimento in via Po 72, frazione Congiunti, comune di Collecorvino (PE);

2.   di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/24 del 2 febbraio 2007;

3.   di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare titolare del citato stabilimento come da planimetria aggiornata allegata alle istanze del 30.06.2011 e 01.09.2011 già citate in premessa;

4.   di confermare al sopracitato stabilimento il numero unico di riconoscimento definitivo:

 

 

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/ che raggruppa e riassume tutte le tipologie di riconoscimento e cioè:

 

- Impianto: laboratorio di sezionamento, categoria 1 – carne degli ungulati domestici;

 

Il Sig. Di Berardino Rossano , C.F. DBRRSN74B21L263G, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

5.   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

6.   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Pescara che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

7.   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

8.   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

9.   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dr. Giuseppe Bucciarelli