IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Visto il precedente provvedimento regionale prot. 19562/DG11/I.A.8 del 31 luglio 2007 con il quale all’impresa alimentare della ditta “D.V.G. Centro Carni di De Vincentis Geremia” è stato assegnato il numero di riconoscimento condizionato (provvisorio) n. IT A6650 CE per l’attività di stabilimento di trasformazione di prodotti a base di carne;

Visto la nota della ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila n. 69454/11 del 15 luglio 2011 che esprime parere favorevole alla trasformazione del riconoscimento condizionato dello stabilimento della ditta “D.V.G. Centro Carni di De Vincentis Geremia” in riconoscimento definitivo in quanto l’impianto possiede i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalle normative in vigore;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto Ciò Premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1)   di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare della ditta “D.V.G. Centro Carni di De Vincentis Geremia” sede legale in via Vittorito Veneto 66, comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) ed impianto in via valle del Giovenco snc, comune di San Benedetto dei Marsi (AQ);

2)   di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento prot. 19563/DG11/I.A.8 del 31 luglio 2007;

3)   di confermare all’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

 

      Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti precedentemente elencati e cioè:

- Impianto: stabilimento di trasformazione, Categoria 6, prodotti a base di carne.

      Il Sig. De Vincentis Geremia, C.F. DVNGRM63D07H772W , in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

4)   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

5)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

6)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli