IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1    di dare atto della adottata Determinazione DE3/32 del 25 agosto 2009, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1. Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a subappaltare, i lavori di esecuzione di strutture prefabbricate (magazzini e edificio direzionale) e relativi rivestimenti di copertura, all’ATI  Taddei  S.p.a. (mandataria) e Edimo Prefabbricati S.r.l. (mandante). Importo complessivo subappalto € 3.173.222,29”, che qui si intende interamente richiamata e trascritta nell’itero contenuto;

2    di ritenere autorizzato il riconoscimento delle ulteriori somme, quale estensione all’autorizzato subappalto di cui alla determinazione DE3/32 del 25 agosto 2009, relative ai nuovi prezzi di cui ai verbali n. 1 prot. TE/AT/TP/mb/99/10 e N. 2 prot. TE/AT/TP/mb/100/10, rispettivamente del 23 e 26 aprile 2010, concordati tra la Soc. Arabona Scarl e l’ATI Taddei S.p.a. (mandataria) e Edimo Prefabbricati S.r.l. (mandate), con sede in Via Mazzini n. 1121 - 00195 Roma, per la esecuzione di ulteriori lavorazioni attinenti a:

-    “rivestimenti metallici di copertura, traslucidi e di lattoneria, per il magazzino denominato T1”, quali opere classificabili in categoria OG1, per l’importo di € 400.000,00 (Iva esclusa) di cui € 20.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza,;

-    “strutture prefabbricate, portoni magazzini e solai per i magazzini denominato T2 e T3” classificabili quali opere in categoria OG1 per l’importo di € 28.160,00 (IVA esclusa) di cui € 1.500,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza;

      intesi (i verbali) quali appendici al Contratto di subappalto prot. TE/AP/TP/mb/39/09 del 11/06/2009, e fino al raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta ATI, di € 3.601.382,79 (IVA esclusa), di cui € 191.500,00 complessivi, per oneri relativi l’attuazione dei piani di sicurezza;

3    che continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:

-    ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

-    l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;

-    l’affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia del documento unico di regolarità contributiva nonché ai sensi del comma 6 bis, che detto documento sia comprensivo della verifica (ove previsto) (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato;

3.   che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;

4.   di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 72, 73, 74 e 141 del D.P.R. n. 554/99, nonché in materia di LL.PP;

5.   di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;

6.   di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

7.   di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

8.   di trasmettere  copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

-    al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;

-    al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci;

-    alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

-    al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

Pescara li, 26 maggio 2011

IL Dirigente del Servizio ad Interim

Ing. Luciano Di Biase