TERNA S.P.A.

Viale Egidio Galbani, 70 Roma

La Società Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi del combinato disposto del comma 10 art. 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 27 del Decreto Legislativo del 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che, le opere di cui sopra sono state autorizzate alla costruzione ed all’esercizio in data 28/07/2011 con il seguente Decreto N. 239/EL-189/148/2011.

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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, L’ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Considerato che nel novembre 2007, Terna S.p.a. ed EPCG (ora Prenos, gestore della rete elettrica di trasmissione montenegrina), con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico Montenegrino, hanno firmato l’accordo per predisporre lo studio di fattibilità di un collegamento in HVDC tra le reti elettriche italiana e montenegrina;

CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2007, è stata firmata una dichiarazione intergovernativa tra i Ministri dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e della Repubblica Montenegrina, allo scopo di fornire il completo supporto istituzionale all’iniziativa di Terna S.p.a. e di EPCG circa la realizzazione di un’interconnessione elettrica tra i due paesi al fine di facilitare l’integrazione dei rispettivi mercati, dando mandato a Terna S.p.A ed EPCG (ora Prenos) di studiare un collegamento di potenza nominale pari a 1000 MW;

CONSIDERATO che tale nuovo collegamento è stato quindi oggetto di uno studio di fattibilità congiunto tra il gestore di rete montenegrina EPCG (ora Prenos) e quello italiano Terna S.p.a., co-finanziato dalla Unione Europea con Decisione C(2007)2185 del 15/05/07. A valle del predetto studio di fattibilità, Terna S.p.a. ed EPCG (ora Prenos) hanno firmato, nel dicembre 2008, un accordo che prevedeva la continuazione della collaborazione anche per la fase di progettazione preliminare del nuovo collegamento, svoltasi nel corso del 2009;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro di cui sopra ha concordato le caratteristiche del collegamento per l’avvio delle rispettive procedure autorizzative;

CONSIDERATO che in data 16 giugno 2009 è stato siglato, tra il Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana ed il Ministro dell’Economia del Montenegro, un Memorandum sulla cooperazione tra i due paesi per lo sviluppo del settore energetico;

VISTA l’istanza n. TE/P20090016267 del 2 dicembre 2009, con la quale la Terna S.p.a. – Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria, Viale Egidio  Galbani, 70 – 00156 Roma (C.F. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio del tratto ricadente in territorio italiano di un collegamento in corrente continua HVDC 500 kV “ITALIA – MONTENEGRO” ed opere accessorie;

CONSIDERATO che l’interconnessione tra la rete elettrica italiana e quella montenegrina rientra tra le opere inserite nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale;

CONSIDERATO che la realizzazione della nuova interconnessione, avente per estremi la Stazione elettrica di Villanova, in comune di Cepagatti (PE) e la nuova Stazione elettrica di Tivat, nella municipalità di Kotor, in Montenegro, si rende necessaria in quanto servirà ad incrementare lo scambio di energia elettrica con i paesi dell’Est Europa e, quindi, ad ottimizzare il sistema elettrico in Italia, consentendo anche di incrementare la sicurezza di esercizio del sistema elettrico attraverso una maggiore capacità di mutuo soccorso tra le due zone;

CONSIDERATO che tale nuova interconnessione permetterà, inoltre, di migliorare l’efficienza e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici attraverso una più ampia possibilità di accesso all’energia prodotta da fonti rinnovabili ed una migliore ripartizione dei flussi di potenza tra le diverse aree geografiche di confine, rafforzando al contempo il ruolo dell’Italia quale “hub” energetico tra la Comunità Europea ed i paesi dell’Est Europa e, più in generale, del bacino del Mediterraneo;

CONSIDERATO che l’intervento, della lunghezza complessiva di circa 420 km, sarà costituito da:

A)  una Stazione elettrica di conversione alternata/continua localizzata su due aree adiacenti in prossimità della esistente Stazione elettrica a AAT/AT di “Villanova”, nel comune di Cepagatti, in provincia di Pescara;

B)  un ampliamento della sezione elettrica a 380 kV realizzato in esecuzione blindata e collocato all’interno del perimetro della attuale Stazione elettrica di “Villanova”;

C)  n. 4 raccordi in cavo interrato a 380 kV in corrente alternata per il collegamento elettrico della Stazione elettrica di conversione alla Stazione elettrica di “Villanova” della lunghezza di circa 1,5 km ciascuno;

D)  n. 2 linee di polo in cavo a ±500 kV in corrente continua realizzate parte in cavo terrestre e parte in cavo marino, ciascuna delle quali costituita da un tratto di due cavi terrestri di circa 15 km e da un tratto di due cavi sottomarini di circa 77 km in acque territoriali italiane (con uno sviluppo complessivo del tracciato marino di circa 390 km);

E)  n. 1 linea in cavo di media tensione di collegamento all’elettrodo, lato Italia, per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo polo, costituita da un tratto composto da due cavi terrestri di circa 15 km e da un tratto composto da due cavi sottomarini con isolamento estruso di circa 10 km, dal giunto terra-mare all’elettrodo posizionato a mare.

CONSIDERATO che l’intervento interessa in territorio italiano, nella regione Abruzzo, i Comuni di Cepagatti, Spoltore e Pescara, in provincia di Pescara ed il Comune di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende dalla valenza internazionale della connessione e dalla funzione cui gli elettrodotti di proprietà della Terna S.p.a. sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che l’esigenza della pubblica utilità dell’intervento è stata comparata con gli interessi privati coinvolti in modo da recare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che l’intervento in questione risulta urgente ed indifferibile in quanto servirà ad incrementare la capacità di importazione di energia elettrica dai paesi dell’Est europeo e assicurerà un incremento della sicurezza di esercizio garantita dalla maggiore capacità di scambio;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l’intervento in questione non rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale né interessa Siti di Interesse Comunitario;

VISTA la dichiarazione n. TE/P2010001489 del 10 febbraio 2010, con la quale la Società Terna S.p.a. ha attestato che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge 239/2004.

VISTO l’elaborato Appendice “C”- “Terre e Rocce da scavo” n. PSP PRE 09461 allegato alla domanda di autorizzazione;

VISTA la nota n. 0002909 del 12 gennaio 2010 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell’opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.a. con nota prot. TE/P2010001061 del 2 febbraio 2010 ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, dato l’elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e, precisamente Pescara, Cepagatti e Spoltore, in provincia di Pescara e San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti ed è stata depositata presso le rispettive Segreterie comunali la relativa documentazione dal 9 febbraio 2010 al 10 marzo 2010;

CONSIDERATO che l’avviso dell’avvio del procedimento è stato anche pubblicato sui quotidiani  "La Repubblica” e “Il Messaggero” in data 9 febbraio 2010;

CONSIDERATO che l’avviso dell’avvio del procedimento è stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Abruzzo il 9 febbraio 2010;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni proprietari di aree interessate dalle opere in questione o in prossimità delle stesse;

VISTE le note prot. n. TE/P20100010757 del 3 agosto 2010, TE/P2011004527, TE/P2011004528 e TE/P2011004529 del 21 marzo 2011, con le quali la Terna S.p.A.. ha formulato le proprie controdeduzioni in risposta alla suddette osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota n. 0000706 del 25 febbraio 2010, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una prima Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 16 marzo 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0003524 dell’1 aprile 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, con nota n. 0004527 del 14 aprile 2010, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una seconda Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29 aprile 2010 (Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 007476 del 17 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati, nel corso della quale si è decisa l’attivazione di un Tavolo tecnico con la Regione Abruzzo e gli Enti locali interessati al fine di confrontarsi con la Terna S.p.a. per individuare una variante di tracciato nel comune di Pescara;

CONSIDERATO che il suddetto Tavolo tecnico ha definito un tracciato alternativo in comune di Pescara, cosiddetto “Variante Sud”;

Vista la nota prot. TE/P20100009869 del 17 luglio 2010, con la quale la Terna S.p.A. ha trasmesso ai Ministeri autorizzanti il progetto modificato dei cavi interrati nel comune di Pescara;

VISTA la nota prot. TE/P20100010198 del 22 luglio 2010, con la quale la Terna S.p.A. ha trasmesso gli elaborati modificati, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, agli Enti ed Amministrazioni interessati dalla variante ai sensi dell’art. 120 del citato Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775;

CONSIDERATO che, dato l’elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell’avviso della revisione del progetto relativa alla variante nel comune di Pescara agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pescara, ed è stata depositata presso la Segreteria comunale la relativa documentazione dal 16 luglio 2010 al 15 agosto 2010;

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato anche pubblicato sui quotidiani  "Libero” e “Il Tempo (ed. Abruzzo)” in data 16 luglio 2010;

CONSIDERATO che l’avviso medesimo è stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Abruzzo il 16 luglio 2010;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0020885 del 10 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato la terza Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 26 novembre 2010 (Allegato 3), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0023769 del 10 dicembre 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell’Allegato 4 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che in esito alle risultanze della terza Conferenza dei Servizi si è tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede come disposto dal comma 6 dell’articolo 14-ter della legge 241/90 ss.mm.ii;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0002451 del 16 marzo 2011, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente nell’ambito del presente procedimento unico, all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. DA20/93 del 24 novembre 2010, con la quale la Regione Abruzzo, nell’esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere in questione, come aggiornate ed integrate con il nuovo tracciato riguardante il comune di Pescara, ha determinato di accertare:

-    la compatibilità urbanistica delle sole opere a rete nel rispetto delle ammissibilità di cui all’art. 2 della L.R. 23.09.1998 n. 89 in quanto il programma costruttivo infrastrutturale di che trattasi può essere assimilato alle reti di trasporto energetico e quindi ad opere di urbanizzazione primaria per cui la compatibilità urbanistica è conferita per legge;

-    la difformità della stazione di conversione ricadente nel territorio comunale di Cepagatti (PE) alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente nel medesimo comune;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Deliberazione n. 389 del 13 giugno 2011, con la quale la Giunta Regionale dell’Abruzzo ha espresso la prescritta intesa;

VISTO l’Atto di accettazione” n. TE/P20110011159 del 13 luglio 2011, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale delle citate Conferenze di Servizi;

VISTO l’articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

DECRETA

Art. 1

1.   E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., del tratto ricadente in territorio italiano del collegamento HVDC 500 kV “ITALIA-MONTENEGRO” ed opere accessorie, come meglio descritto in premessa, interessante i comuni di Pescara, Spoltore e Cepagatti, in provincia di Pescara ed il comune di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

2.   Il predetto progetto sarà realizzato, relativamente all'elettrodotto, secondo i tracciati riportati nelle planimetrie catastali n. PSPPDI09348 fogli 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 e 7/7 – Rev. 00 allegate all’istanza n. TE/P20090016267 del 2 dicembre 2009 e nelle planimetrie catastali n. PSPPDI09348 fogli 1/7 e 2/7 – Rev. 01 trasmesse, in sostituzione delle precedenti, con nota n. TE/P20100010198 del 22 luglio 2010, agli Enti ed Amministrazioni interessati dalla cosiddetta “Variante Sud” in comune di Pescara.

      Il citato foglio 7/7 della planimetria catastale n. PSPPDI09348 contiene anche la localizzazione dell’esistente stazione elettrica di Villanova, mentre la localizzazione della stazione elettrica di conversione è indicata nella planimetria catastale n. PSPPD109318 – Rev. 00 dell’1 novembre 2009.

Art. 2

1.   La società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei citati comuni, in conformità al progetto approvato.

2.   La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3.   La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4.   Le opere autorizzate sono inamovibili.

5.   La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6.   La presente autorizzazione è trasmessa ai suddetti Comuni, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell’articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;

Art. 3

      La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui ai resoconti verbali delle Conferenze di servizi allegati.

Art. 4

1.   Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2.   Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a. prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Abruzzo.

      Ai Comuni interessati deve essere inviata la parte di progetto esecutivo inerente il territorio di competenza. Il progetto esecutivo inviato al Comune di Cepagatti, nel territorio del quale ricadono i raccordi in cavo a 380 kV in corrente alternata per il collegamento elettrico della Stazione elettrica di conversione alla Stazione elettrica di Villanova, deve contenere anche un elaborato grafico in scala adeguata, riferito ai raccordi, con la rappresentazione delle Dpa correlate al rispetto dell’obiettivo di qualità in materia di campi elettromagnetici, per il necessario recepimento negli strumenti urbanistici.

      Alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

      Nell’ambito della progettazione esecutiva, la società Terna S.p.a. concorda con le società titolari delle infrastrutture interferite gli opportuni interventi che consentano la realizzazione delle infrastrutture elettriche in questione, fermo restando il rispetto delle relative condizioni di sicurezza per le singole infrastrutture interferite.

3.   Il progetto esecutivo da trasmettere alle Amministrazioni autorizzanti dovrà contenere anche un aggiornamento relativo a "Rocce e Terre di Scavo" di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, anche con gli esiti degli accertamenti dell'idoneità del reimpiego dei materiali di scavo.

      Qualora tale piano non venga redatto in modo conforme all’articolo 186 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

4.   Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

5.   Al termine della realizzazione dei raccordi in corrente alternata e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003.

      Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio di tutte le opere.

      Per tutta la durata dell’esercizio dei raccordi in corrente alternata Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6.   Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. dovrà fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

7.   Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

8.   Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

      L’autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

      La Terna S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.

Art. 7

      Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, ai fini ove necessario, dell’espropriazione dei terreni interessati dalle stazione elettriche di conversione e dall’imposizione della servitù coattiva di elettrodotto per gli altri terreni interessati e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche.

Art. 8

      Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, che dovrà avvenire a cura e spese delle società Terna S.p.a..

Roma, 28 Luglio 2011

 

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’ENERGIA NUCLEARE,

LE ENERGIE RINNOVABILI

E L’EFFICIENZA ENERGETICA

(Dott.ssa Rosaria Romano)

 

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA TUTELA

DEL TERRITORIO

E DELLE RISORSE IDRICHE

(Dott. Marco Lupo)

 

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Roma lì, 05 Agosto 2011

TERNA S.p.A.
Funzione Ambiente e Autorizzazioni
Il Responsabile

Adel Motawi