IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

-    gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;

-    il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-    il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-    il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

-    la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, come modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede l’innalzamento a dieci anni dell’obbligo di istruzione;

-    il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all’art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies, che prevede l’adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Tecnico-Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

-    il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” che prevede tra l’altro, all’art. 2, comma 2, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che ca-ratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;

-    il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

-    il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

-    il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, recante Norme per il riordino degli Istituti Professionali a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

-    il Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 2010 di recepimento dell’Accordo in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-    la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le Linee-guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell’art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

-    il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4/2011 di adozione delle Linee-guida di cui all’allegato A, e relative tabelle 1, 2 e 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;

-    la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

-    la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

-    la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;

-    la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

Considerato

-    che, in base all’ art. 2, comma 3, del ripetuto Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all’art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell’articolo medesimo;

-    che con il ripetuto Accordo del 29 aprile 2010 è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5;

-    che la Giunta Regionale con Deliberazione in data 13 settembre 2010 n. 700 ha recepito il ripetuto Accordo del 29 aprile 2010;

Tenuto conto

      che il Capo II delle ripetute Linee-guida di cui all’allegato A dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 contempla due distinte ti-pologie di offerta sussidiaria degli Istituti Professionali, precisamente:

A)  Offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale, in relazione all’indirizzo di studio frequen-tato, validi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

B)  Offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, ove gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale;

Preso atto che in data 12 maggio 2011 tra l’Assessorato Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo è stato sottoscritto l’Accordo territoriale, concernente: “Realizzazione di Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87”;

Considerato

-    che con il medesimo Accordo è stata concordata, nell’ambito delle sopra citate tipologie di offerta sussidiaria, l’adozione del sistema di offerta sussidiaria integrativa;

-    che l’art. 4 del predetto Accordo prevede che ciascun Istituto Professionale della Regione Abruzzo presenti formale istanza per l’attivazione di percorsi triennali finalizzati al rilascio delle qualifiche, coerenti con i piani di studio dei percorsi quinquennali, in regime di sussidiarietà per il ciclo triennale di IeFP  a partire dall’anno scolastico 2011-2012;

Vista la nota prot. n.141129/DL24 del 05-07-2011 di questo Servizio con la quale gli Istituti professionali di Stato della Regione Abruzzo sono stati invitati a trasmettere apposita istanza per l’attivazione dei percorsi triennali di che trattasi per l’a.s. 2011-2012;

Viste le istanze prodotte dagli Istituti professionali di Stato della Regione Abruzzo, agli atti di questo Servizio, contestualmente trasmesse per conoscenza anche all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, i cui OO.CC. hanno deliberato di realizzare i ripetuti percorsi triennali specificando, a tal fine, le relative qualifiche professionali;

Considerato che, come previsto dall’art. 4 comma 2, del sopra citato Accordo del 5 maggio 2011, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con nota prot. n. AOODRAB-9128 del 5 agosto 2011, agli atti di questo Servizio, ha espresso parere favorevole in merito a n. 47 Percorsi di qualifica professionale riportati, per ciascun Istituto professionale di riferimento, in apposito elenco allegato alla medesima nota, in quanto ritenuti coerenti con gli indirizzi di ordinamento attivi dall’a.s. 2011-2012 all’interno dei medesimi Istituti;

Ritenuto di favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, di percorsi triennali finalizzati al rilascio delle qualifiche da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo;

Ritenuto altresì necessario approvare, ai sensi dell’art. 4 del ripetuto Accordo in data 12-05-2011, i n. 47 Percorsi di qualifica professionale riportati, per ciascun Istituto di riferimento, in apposito elenco (all. “A”), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso,

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

determina

1.   DI APPROVARE ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo territoriale sottoscritto tra l’Assessorato Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in data 12-05-2011, i n. 47 Percorsi di qualifica professionale triennale in regime di sussidiarietà, riportati, per ciascun Istituto di riferimento, in apposito elenco (all. “A”), parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’anno scolastico 2011-2012.

2.   DI PUBBLICARE integralmente il presente atto, comprensivo dell’Allegato “A”, nel B.U.R.A. e sul Sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.

3.   DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, agli Istituti Professionali di Stato riportati in elenco (All. “A), al proprio Direttore, ai sensi del comma 10 dell’art. 16 della Legge Regionale nr. 7/2002 e alla Segreteria del Componente la Giunta.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Carlo Amoroso

Segue allegato