il presidente della regione

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH31/207/Usi Civici del 05/07/2011, che forma parte integrante  e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila (Frazione Collebrincioni);

Visto l’allegato “A” Elenco n. 2/Collebrincioni datato 02/05/2011 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione e affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse e il capitale di affranco;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 2/Collebrincioni datato 02/05/2011;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato “A” Elenco n. 2/Collebrincioni datato 02/05/2011;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila  (Frazione Collebrincioni) a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” Elenco n. 2/Collebrincioni datato 02/05/2011 formato da n. 1 facciata;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato “A” Elenco n. 2/Collebrincioni datato 02/05/2011 nonchè effettuare l’affrancazione ed a corrispondere gli stessi a favore dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Collebrincioni del Comune di L’Aquila;

-    di autorizzare il Comune di L’Aquila ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

-    di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di L’Aquila e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della  Ditta.

L’AQUILA Lì 4/8/2011

 

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato