Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 81 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009" e la successiva proroga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E., e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). (…) 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.";

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM del 6 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 7 aprile 2009;

Vista in particolare l'OPCM n. 3923 del 18 febbraio 2011 la quale, all'art. 12, commi 1 e 2, stabilisce che: "1. Per assicurare il supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali presieduti dal Commissario delegato per la ricostruzione o  Commissario vicario ed al fine di coordinare e controllare i processi e le attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nell’opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione, il Commissario è autorizzato ad avvalersi di 6 unità di personale, di cui uno al alta qualificazione in campo giuridico, individuato tra magistrati ordinari o amministrativi ovvero tra avvocati dello stato, anche in quiescenza, ed uno da alta qualificazione in campo informatico, da assumere con contratto a tempo determinato in deroga agli art. 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito delle unità e con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e 4 laureati da individuarsi tra il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa attualmente impiegato per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della citata ordinanza n. 3833 del 2009. 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 120.000,00 annui, si fa fronte risorse di cui all’articolo 14, comma 5 del decreto-legge n. 39del 2009.”;

Visto l’art. 6 dell'OPCM n.3931 del 7 aprile 2011 con cui si modifica l’art. 12, comma 1, dell’OPCM n. 3923 del 18 febbraio 2011; 

Visto il curriculum vitae dell’Ing. Eugenio Berardi dal quale si evince un’alta professionalità in campo informatico e ritenuto lo stesso idoneo a ricoprire l’incarico di esperto informatico di cui all’art. 12, commi 1 e 2, dell’OPCM 3923 del 18 febbraio2011;

DECRETA

Articolo 1

1.   Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, al fine di assicurare il necessario supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali, nonché per coordinare e controllare i processi e le attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nell’opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione, è disposto l’avvalimento a favore del Commissario Delegato per la Ricostruzione e del Vice Commissario Delegato dell’ Ing. Eugenio Berardi in qualità di esperto con alta specialità in campo informatico.

2.   Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, così come modificato dall’art. 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, l’Ing. Eugenio Berardi è assunto sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del limite numerico di unità disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e s.i., con durata fino al 31 dicembre 2011.

3.   Il trattamento economico che spetta all’Ing. Eugenio Berardi, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, è pari ad euro 60.000,00 annui.

Articolo 2

1.   Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si fa fronte, nel limite massimo di euro 120.000,00 annui, con le risorse di cui all’articolo 14, comma 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto, espletate le procedure di cui al periodo precedente, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione – www.commissarioperlaricostruzione.it – ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L’Aquila, lì 19 luglio 2011

Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi