CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 213

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), dell’articolo 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni) e degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorsi notificati il 19-22 aprile 2010, depositati in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 66, 67 e 68 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Marche, Veneto ed Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Luca Antonini per la Regione Veneto e Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Omissis

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni);

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 66 del 2010, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI