IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 24 Giugno 2010, Protocollo RA121236, rettificata in data 20 Luglio 2011, Protocollo RA152163, dal Signor:

 

 

 

per l’iscrizione  nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione F - VETERINARI;

Vista la legge 15 gennaio 199, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, ( G.U. 8 gennaio 2001, n. 5 );

Viste le procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;

Dato atto che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

Ritenuto, infine, che il Servizio Affari Generali della Giunta della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

Vista la legge regionale n. 77/99;

DISPONE

1.   l’iscrizione del Signor:

 

 

 

 

      nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F - VETERINARI -;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

 

3.   di fare obbligo al Signor LEONE ROCCO :

3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dall’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Regionale Allevatori D’Abruzzo;

3.8. comunicare alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65127 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data  24 giugno 2010  protocollo n. RA121236, rettificata in data 20 Luglio 2011, Protocollo RA152163;

3.9. praticare l’inseminazione artificiale nell’ambito territoriale della Provincia di TERAMO;                                                                                                 

4.   di autorizzare il Servizio Affari Generali della Giunta della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita