Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 con il quale sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui si dispone che "1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E., e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.";

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l’articolo 9 del suddetto decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante disposizioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dei materiali provenienti dalle demolizioni conseguenti agli eventi sismici;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, pubblicata nella G.U. del 18 maggio 2009 e le successive modifiche e integrazioni, recante norme per l’attuazione dell’articolo 9 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’articolo 19 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, che ha disciplinato le modalità di individuazione e di allestimento, da parte del Commissario delegato, dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, prevedendo a tal fine l’occupazione temporanea ovvero la requisizione dei siti in termini di somma urgenza, mediante l’adozione delle procedure derogatorie indicate dal medesimo articolo;

Visto il decreto del Commissario delegato 6 agosto 2009, rep. n. 16, con il quale è stata individuata quale area di deposito temporaneo dei predetti materiali il sito della ex cava Teges in località Pontignone – Aquilentro (frazione di Paganica) del comune di L’Aquila – le cui particelle catastali sono riportate nell’allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante – e con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea in favore del Comune di L’Aquila fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Commissario delegato 30 dicembre 2009, rep. n. 56, con il quale è stato prorogato il termine di cui al decreto del Commissario delegato 6 agosto 2009, rep. n. 16, al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto del Commissario delegato 24 dicembre 2010, n. 34, con il quale è stato prorogato il termine di cui al decreto del Commissario delegato 30 dicembre 2009, rep. n. 56, al 31 dicembre 2011;

Visto l’articolo 13 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n. 3857, il quale dispone che il Commissario delegato per la ricostruzione possa avvalersi di Società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità  tecniche, designate dal Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, per l’adozione di tutte le iniziative finalizzate ad accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; 

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2011, n. 3923, che reca, tra l’altro, disposizioni sulla gestione delle macerie nei territori dell’Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Commissario delegato 16 marzo 2011, n. 51, con il quale è stata approvata la realizzazione degli interventi prioritari nelle aree della ex cava Teges, individuati nel progetto preliminare presentato dalla Sogesid, società incaricata di espletare le attività suddette ai sensi del succitato articolo 13 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2010, n. 3857;

Ravvisata la necessità di procedere al perfezionamento del procedimento espropriativo avviato con il decreto del Commissario delegato 6 agosto 2009, rep. n. 16, di occupazione temporanea delle aree indicate nel suddetto allegato;

Visto l’articolo 2, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui si dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, fatta salva la facoltà per l’organo emanante di dichiararli, con motivazione espressa, provvisoriamente efficaci;

DECRETA

Articolo 1

Il presente decreto costituisce variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione con riferimento alle particelle catastali, il cui elenco è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla  rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo di edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 il presente decreto, ai sensi dell’articolo 2, comma  2-septies, del decreto legge 225/2010, è provvisoriamente efficace. 

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

Articolo 4

Avverso il presente provvedimento è data ricorso al T.A.R. Abruzzo – L’Aquila nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

L’Aquila, lì 14 luglio 2011

Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato