GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

      che il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) ha dettato disposizioni di riordino della materia del trasporto pubblico regionale e locale anche alla luce delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 e alla conseguente consistente riduzione delle risorse statali per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto;

      che, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della citata L.R. 1/2011 ha previsto che le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico regionale e locale dovevano presentare rispettivamente alla Regione e ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico;

      che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto doveva consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

      che i piani di ristrutturazione dei servizi dovevano essere formulati prendendo in considerazione le priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate;

      che il Direttore regionale, competente per materia ai sensi dell’art. 23, lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, ovvero, per i Comuni l'organo competente, dovevano approvare i piani di ristrutturazione tenendo conto dei seguenti criteri:

a)   eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

b)  riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie “di morbida”;

c)   coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

      che in base all’art.63 della citata legge regionale le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della stessa sono state prorogate fino al 30 giugno 2011;

      che il comma 2 dell’art. 63 della L.R. 1/2011, ha previsto l’approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione a seguito della quale il Servizio competente della Direzione regionale avrebbe provveduto alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari ed alla costituzione di una banca dati dei servizi di trasporto pubblico;

Dato atto che a seguito di presentazione di istanze da parte dei n.32 concessionari regionali sono state emanate n.30 Determinazioni Direttoriali e n. 2 Delibere di Giunta Regionale di approvazione dei programmi di esercizio di ciascuna delle società, con indicazione del monte chilometrico ammesso a contribuzione per il 2011;

Evidenziato che i provvedimenti di cui al precedente capoverso sono stati emanati tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell’art.61 della L.R. 1/2011 circa la necessità di salvaguardare il pendolarismo lavorativo e scolastico, i servizi a domanda debole e la tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate e di conseguenza la riduzione percentuale dei servizi è stata in alcuni casi inferiore alla quota del 10%;

Dato atto che per quanto concerne la società A.R.P.A. s.p.a., al momento è stato approvato un primo piano di ristrutturazione che prevede una riduzione chilometrica del 3,73% a fronte di una diminuzione dei contributi di esercizio pari al 10% e che la successiva ristrutturazione dei servizi, una volta presentata e approvata con Determinazione Direttoriale, verrà sottoposta, con ulteriore atto, all’approvazione della Giunta regionale ai sensi comma 2 dell’art. 63 della L.R. 1/2011;

Visto il prospetto riepilogativo delle aziende in concessione regionale (allegato n.2) da cui si evince che i km. ammessi a contribuzione risultano diminuiti rispetto al 2010 del 9,89% ;

Evidenziato che per quanto riguarda le aziende che svolgono servizi di t.p.l in concessione comunale, le ristrutturazioni, in base all’art.61 della L.R. 1/2011, dovevano essere presentate ai rispettivi Comuni per la relativa approvazione e che comunque la riduzione dei chilometri ammessi a contribuzione è stata, per tutte le società operanti a livello comunale, a partire del 1 aprile 2011, del 10% rispetto ai km. definiti con delibera consiliare n.110/5 del 23 dicembre 1998, con eccezione del Comune di L’Aquila;

Ritenuto di approvare, ai sensi del comma 2, dell’art.63 della L.R. 1/2011 i nuovi programmi di esercizio (allegato n.1) delle linee in concessione regionale, oggetto dei piani di ristrutturazione di n.32 aziende di t.p.l., già approvati con Determinazioni Direttoriali citate in detto allegato;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi programmi di esercizio, il Servizio competente della Direzione regionale procede alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari, ovvero delle nuove concessioni, ed alla costituzione di una banca dati dei servizi di trasporto pubblico;

Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n.1 (Finanziaria regionale) i nuovi programmi di esercizio (allegato n.1), delle linee in concessione regionale, oggetto dei piani di ristrutturazione di n. 30 aziende di t.p.l. in concessione regionale;

2.   di dare atto che per le ulteriori n. 2 aziende di t.p.l. regionale Paolibus s.r.l. e F.lli Civitarese s.r.l. i nuovi programmi di esercizio delle linee in concessione regionale, oggetto dei piani di ristrutturazione, sono già stati approvati dalla G.R. rispettivamente con Deliberazioni nn.166 del 7.3.2011 e 315 del 9.5.2011;

3.   di dare atto che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

4.   di prendere atto che i piani presentati dalle società di t.p.l. regionale concretizzano, come si evince dal documento allegato con il n. 2, una razionalizzazione dei servizi in concessione regionale, che determina una riduzione di 3.717.791,432 km. ammessi a contribuzione pari al 9,89% di km. contribuiti in meno rispetto all’anno 2010;

5.   di prendere atto che tutte le n. 32 società di t.p.l. in concessione regionale hanno accettato con apposito verbale sottoscritto la nuova prospettazione dei servizi;

6.   di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

7.   di autorizzare, ai sensi del comma 2 dell’art. 63 della L.R. 1/2011, il Servizio competente della Direzione regionale alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari ed alla costituzione di una banca dati dei servizi di trasporto pubblico;

8.   di trasmettere il presente atto:

a)   alle n. 30 società di t.p.l. in concessione regionale indicate nell’allegato n.1;

b)  al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

c)   al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d)  al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi;

9.   di pubblicare il presente provvedimento sul BURA.