DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Pescara, 22.11.2010, N° 72/2010 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell’accordo di cui all’art. 8 dell’Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato “Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi  dell’art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato”, predisposto dalla Direzione Sanità e dall’Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l’accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la dott.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro;

Atteso che, in base all’art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Vista la deliberazione commissariale n. 44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all’approvazione del Programma Operativo 2010;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 02/2010 del 13-01-2010 con la quale, anche ai sensi dell’art. 7 e 7 bis L.R. n. 32/2007, si é disposta la sospensione dell’accreditamento predefinitivo della struttura privata “Casa di cura Santa Maria s.a.s.”, con sede in  Chieti per non avere la proprietà  assolto agli obblighi retributivi e contributivi in favore del proprio personale dipendente;

Preso atto che Casa di Cura Santa Maria S.A.S. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti del 08-07-2010, la quale ha anche ammesso l’impresa all’esercizio provvisorio;

Vista la nota in data 08.07.2010 con cui il Curatore fallimentare ha richiesto di ripristinare l’accreditamento predefinitivo della struttura in argomento;

Dato atto della natura di strumento conservativo del patrimonio dell’impresa che riveste l’esercizio provvisorio;

Tenuto conto della imputabilità degli inadempimenti contributivi e retributivi di cui agli artt. 7 e 7 bis della LR 32/2007, rilevanti ai fini della sospensione dell’accreditamento predefinitivo alla gestione della società, oggi fallita e quindi della “terzietà” della curatela rispetto ad essi, in quanto posti in essere prima dell’apertura della procedura fallimentare;

Visto il DM 24/10/2007 che all’art 5 comma 2 lett b) dispone che la regolarità contributiva sussiste in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

Viste le disposizioni legislative di cui al RD 16/3/1942 n.267 e ss.mm. ii. (Legge fallimentare) ed in particolare l’art 52 che sancisce il principio della concursualità dei creditori;

Rilevato che, alla luce di quanto appena detto, nonchè dell’introduzione dell’esercizio provvisorio non vi è, alla stato, più ragione di serbare all’azienda “Casa di Cura Santa Maria s.a.s.”, un trattamento diverso da quello riservato, per l’anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con la deliberazione commissariale n. 14 /2010;

Vista la deliberazione commissariale n. 14 del 18-02-2010 (oggetto: Linee negoziali per la regolamentazione  dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l’anno 2010) con la quale si è provveduto, nei confronti di tutte le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere provvisoriamente accreditate, ad autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all’anno 2010 per le prestazioni ospedaliere erogate a pazienti, residenti e non, nella regione Abruzzo e ad approvare lo schema di contratto da proporre alle strutture;

Vista la deliberazione commissariale n. 34 del 23.06.2010 (oggetto: Prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata anno 2010- ratifica schemi di contratto e tetti di spesa sottoscritti) con la quale a seguito della trattativa intercorsa con le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere provvisoriamente accreditate sono state apportate modifiche ai tetti di spesa e allo schema di contratto già approvati con la deliberazione 14/2010, a ratifica di quanto approvato consensualmente con gli erogatori privati in sede di sottoscrizione dei contratti 2010;

Considerato che dalla deliberazione Commissariale n. 14/2010 veniva esclusa, tra l’altro, la struttura “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.” per la quale, in ragione dello stato di sospensione dall’accreditamento in cui si trovava anche ai sensi degli artt. 7 e 7 bis L.R. n. 32/2007 e del conclamato stato prefallimentare nel quale versava la società proprietaria si demandava ogni provvedimento a successive verifiche;

Dato atto che può sciogliersi, allo stato, nei confronti dell’esercizio provvisorio, la riserva contenuta nella suddetta deliberazione commissariale relativamente alla struttura “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.”, a condizione che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

Atteso che occorre quindi applicare anche nei confronti della struttura privata “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s..” tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 14/2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;

Vista la deliberazione commissariale n. 45 del 5 agosto 2010 avente ad oggetto: Programma Operativo 2010 ex L.191/2009 e ss.mm. Asse 2- intervento 6: razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera approvazione dei provvedimenti tecnici attuativi delle azioni 1 e 3 (omissis) ed in particolare l’allegato “C” (intervento 6: razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera) ove si stabilisce (p.12) che le unità operative complesse e semplici, a valenza dipartimentale, di Ostetricia possono essere solo pubbliche, da cui consegue che le prestazioni che possono essere rese, con riferimento ai posti letto provvisoriamente accreditati per la disciplina, afferiscono esclusivamente alle attività di ginecologia;

Considerato che dall’applicazione dei criteri e della metodologia contenuti nella sopracitata deliberazione n. 14/2010, con la precisazione appena detta, deriva, in favore della società “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.” un tetto di spesa per le prestazioni da rendere nell’ultimo periodo 2010, a seguito della sottoscrizione del contratto, pari ad Euro € 889.096,56 di cui Euro 657.453,04 per i pazienti residenti e nella Regione Abruzzo e Euro 213.643,52 per i non residenti;

Rilevato, altresì, che con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla struttura in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell’adozione del provvedimento commissariale n. 02/2010 del 13.01.2010 con il quale si è provveduto, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e s.m.i., alla sospensione dell’accreditamento predefinitivo alla struttura privata “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s..”;

Dato atto che il budget assegnato con il presente provvedimento è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con la deliberazione commissariale n.44 del 03-08-2010;

Rilevato che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto anche nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità;

Dato atto che è quindi necessario proporre anche al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 14/2010 come successivamente modificato dalla deliberazione commissariale n. 34/2010 relativamente alla “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.”, in esercizio provvisorio, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione 14/2010;

Tenuto conto che la presente deliberazione con i suoi allegati - n.1) deliberazione commissariale n. 14/2010 e n. 2) schema di contratto (testo approvato con deliberazione commissariale n. 34/2010 con le modifiche conseguenti all’adozione del presente atto )- va comunicata, a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento “Casa di Cura Santa Maria s.a.s.”. entro il termine di sette giorni dall’adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che dev’essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dal tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Dato atto che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza e pertanto non è sottoposta al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all’esito della formale adozione;

Tutto  ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

-    di sciogliere nei confronti della “Casa di Cura Santa Maria s.a.s.”, con sede in Chieti, attualmente in stato fallimentare con ammissione all’esercizio provvisorio, la riserva contenuta nella deliberazione Commissariale n. 14/2010 a condizione che, all’atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l’accreditamento;

-    di applicare, conseguentemente, anche nei confronti della predetta struttura tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 14 del 18.02.2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;

-    di dare atto che, per quanto puntualizzato in narrativa, non sono oggetto del contratto in argomento, a far data dall’adozione della deliberazione commissariale n. 45 del 5 agosto 2010, le prestazioni afferenti alle attività di ostetricia;

-    di individuare, in applicazione della suddetta deliberazione n. 14/2010, e con la precisazione appena detta, un tetto di spesa in favore della “Casa di Cura Santa Maria s.a.s.”  per le prestazioni da rendere nell’ultimo periodo 2010, a seguito della sottoscrizione del contratto, pari Euro € 889.096,56 di cui Euro 657.453,04 per i pazienti residenti e nella Regione Abruzzo e Euro 213.643,52 per i non residenti;

-    di dare atto che il budget assegnato con il presente provvedimento è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n. 44 del 3 agosto 2010;

-    di precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto anche nell’art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità;

-    di far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla struttura in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell’adozione del provvedimento commissariale n. 02/2010 del 13.01.2010;

-    di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 34/2010 relativamente alla struttura“Casa di Cura Santa Maria s.a.s..”, in esercizio provvisorio secondo la procedura prevista nella deliberazione 14/2010, opportunamente modificato,in relazione alla gestione fallimentare in atto;

-    di comunicare la presente deliberazione con i suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale -1) deliberazione commissariale n. 14/2010, 2) schema di contratto (testo approvato con deliberazione commissariale n.34/2010 con le modifiche conseguenti all’adozione del presente atto )- a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento “Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.” entro il termine di sette giorni dall’adozione;

-    di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell’Economia e Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo all’esito della validazione ministeriale.

IL SUBCOMMISSARIO

Dott.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dr. Giovanni Chiodi

Segue allegato


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