Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010 e la n. 3898 del 17 settembre 2010;

Visto, in particolare, che il comma 4 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2010, n. 3881 dispone che “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative alla misura dei contributi previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e fatti salvi i vincoli esistenti, qualora il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore del 60% e fino all’80% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti strutturali e non strutturali e degli impianti e dell’adeguamento igienico-sanitario, risultante da una perizia asseverata, superi il costo per l’intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso, per la ricostruzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini, non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l’edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNI”;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 615 del 09 Agosto 2010, che aggiorna i limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata da realizzarsi sul territorio regionale;

Ritenuto necessario specificare, anche in considerazione delle particolari condizioni in cui si trovano i Comuni interessati dagli eventi sismici del giorno 6 aprile 2009, le modalità di calcolo del contributo ammesso per la ricostruzione delle unità immobiliari e delle parti comuni dei condomini, anche con riferimento ai parametri indicati nella richiamata Delibera di Giunta Regionale;

DECRETA

Articolo 1

definizione del limite di contributo di cui all’art. 5 co. 4, dell’OPCM 3881/2010

1.   Ai fini della definizione del limite di contributo di cui all’art. 5, co. 4, dell’OPCM 3881/2010, le maggiorazioni indicate all’art. 1 della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 615 del 09 Agosto 2010 sono applicate con le seguenti precisazioni:

a.   gli adeguamenti previsti al punto 1) si applicano al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) nella percentuale massima indicata;

b.   le maggiorazioni previste alle lettere c) ed e) del punto 2) si applicano al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.);

c.   le maggiorazioni previste alle lettere a), d), f), g) del punto 2) si applicano qualora ne ricorrano le condizioni;

d.   le maggiorazioni previste alle lettere b) e h) del punto 2) non si applicano;

e.   tenuto conto, altresì, che la ricostruzione del patrimonio edilizio privato è posta in capo a soggetti diversi da quelli competenti in materia di interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, dotati questi ultimi, della necessaria esperienza e capacità nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale di notevole dimensione e in grado di conseguire economie di scala, il limite massimo di costo di € 1.020,00 del C.B.N. di cui al punto 1) e il limite massimo di costo di € 1.180,00 del costo a base d’appalto (CRN) di cui al punto 2) non si applicano;

2.   L’adeguamento previsto al punto 1b) e la maggiorazione prevista al punto 2c) del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) tengono luogo dell’aumento del 20% del costo di produzione di cui all’art. 5, co. 4, ultimo periodo, dell’OPCM 3881/2010.

3.   Al fine di consentire la ricostruzione di un edificio di uguale volumetria a quello preesistente, le superfici, così come determinate nella Delibera di Giunta Regionale di cui al co. 1., sono altresì definite sulla base dei seguenti ulteriori elementi:

a    la superficie utile abitabile SU ricomprende anche le superfici a destinazione d’uso commerciale, direzionale, artigianale,  ricettive e ad uffici;

b.   alla superficie non residenziale SNR e alla superficie parcheggi SP non si applica il limite del 45%.

4.   Nel caso di edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, la superficie utile abitabile Su, la superficie non residenziale SNR e la superficie parcheggi SP di cui al co. 3., ai fini della definizione del limite di contributo, possono essere determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.

Articolo 2

sostituzione edilizia – contributo concesso

1.   Nel caso di sostituzione edilizia, il contributo è concesso in misura pari al costo risultante dal computo metrico estimativo da allegare al progetto definitivo del nuovo fabbricato redatto per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi, o del limite di contributo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4, dell’OPCM 3881/2010, se inferiore, aumentato delle spese per l’esecuzione dei sondaggi, del costo di demolizione del fabbricato esistente e dello smaltimento dei materiali di risulta, delle spese tecniche e dell’IVA. Le spese tecniche sono determinate come indicato nei protocolli d'intesa del 21 luglio 2009 e del 22 Gennaio 2010 tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi; le spese per l’esecuzione dei sondaggi sono determinate come indicato nella circolare del Vice Commissario delegato, protocollo n. 000484, del 5/01/2010. Al fine di assicurare il più celere avvio degli interventi di sostituzione edilizia, il contributo può essere concesso, anche a titolo provvisorio, in misura pari al minor costo determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 1 tra la superficie preesistente e quella da realizzare.

2.   Il contributo, risultante dalla somma dei contributi richiesti per la riparazione delle singole unità immobiliari costituenti l’edificio e delle relative parti comuni, comunque non superiore a quello determinato al co. 1, è concesso all’amministratore o al rappresentante del condominio per la ricostruzione dell’intero edificio, anche con le modalità di cui all’art. 2 dell’OPCM 3805/2009. L’erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all’art. 4 dell’OPCM 3790/2009.

Articolo 3

precisazioni sulle modalità di determinazione della superficie lorda degli edifici danneggiati

1.   Ai fini della definizione della superficie coperta lorda del fabbricato, così come definita al punto 7 lettera C degli Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790/2009, possono essere conteggiate le superfici dei sottotetti solo nel caso in cui gli stessi rispondano ai seguenti requisiti minimi:

a.   siano accessibili;

b.   siano classificabili come “sottotetti accessibili per sola manutenzione” – Cat H1, tabella 3.1.II DM 14-01-2008 – “Norme Tecniche per le Costruzioni”, in grado, quindi, di sopportare un carico distribuito pari a 0.5 kN/mq e un carico concentrato pari a 1.2 kN.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 02.12.2010

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi