IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Precisato che la predetta deliberazione individua, quale specifica competenza commissariale, tra l’altro, la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, come integrata dalla deliberazione del 04.08.2010. con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancate il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, conferitogli con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009;

Visto l’art. 2 comma 88 della legge n. 191 del 23.12.2009 a tenore della quale “per le Regioni già sottoposte al Piano di Rientro e già commissariate alla data in vigore della medesima legge resta fermo l’assetto commissariale previdente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo Programmi Operativi coerenti con gli obiettivi finanziari, predisposti dal Commissario ad Acta oltre alle relative azioni di supporto contabile e gestionale;

Visto il D.L. 06 luglio 2011 n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

Visto il Programma Operativo 2011/2012 approvato dal Commissario ad Acta con decreto n. 22 dell’07/0’7/20l1;

Considera o che il predetto Programma Operativo 2011 – 2012, all’Intervento 1.6 “Tetti per le prestazioni ospedaliere”, individua, quale Risultato programmato, la “predisposizione entro il 31.07.20111 dei contratti con le Case di Cura Private”;

Ritenuto necessario approvare lo schema di contratto da sottoporre alla sottoscrizione delle Case di Cura private, che regolerà - negli anni 2011 - 2012, l’acquisto di prestazioni di ospedalità da erogare in favore dei residenti e non residenti sui territorio regionale;

Visto lo schema di contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere- annualità 2011 e 2012 - da erogare in favore dei residenti regionali e non, che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All. 1);

Precisato che sono ammesse alla contrattazione le sole Case di Cura private (di seguito per brevità Case di Cura), di cui all’Allegato 2, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all’erogazione di prestazioni di spedalità privata, in relazione alle quali sono in corso di svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all’erogazione delle suddette prestazioni;

Visto, con riferimento alla Casa di cura privata Santa Maria, il Decreto Commissariale n. 72 del 22 novembre 2010;

Stabilito che il tetto massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto delle prestazioni regolate dallo schema di contratto di cui all’All. 1 ed afferenti, quindi, agli anni 2011-2012, ammonta, per ciascuna annualità, ad euro 139.684.823;

Precisato che il suddetto tetto massimo complessivo di spesa comprende le prestazioni ospedaliere che saranno erogate, negli anni 2011 e 2012, sia in favore dei residenti regionali sia in favore dei non residenti;

Ritenuto, nei limiti del suddetto tetto massimo complessivo di spesa di euro 139.684.823, di confermare, in relazione alle singole Case di Cura di cui all’All. 2 e per ciascuna annualità di riferimento dello schema contrattuale di cui all’All. l, i tetti di spesa relativi all’annualità 2010 concordati con ciascuna Casa di Cura;

Visto lo schema di cui all’Allegato 3 nel quale, secondo le modalità sopra descritte, il tetto massimo complessivo di spesa di cura 139.684.823 è ripartito tra le Case di Cura ammesse alla contrattazione (All. 2) per le prestazioni ospedaliere che le stesse erogheranno nelle annualità 2011 e 2012 a seguito della sottoscrizione dall’allegato schema contrattuale (All. 1);

Precisato che i tetti di spesa indicati per ciascuna annualità a fianco delle singole Casa di Cura (All. 3). si riferiscono, entrambi, alle prestazioni che saranno erogate in favore dei residenti e non residenti;

Dato Atto che il Sub-Commissario, dr.ssa Giovanna Baraldi, in occasione degli incontri con Rappresentanti delle singole Case di Cura ammesse alla contrattazione ha proceduto alla consegna, in loro favore, dello schema contrattuale allegato al presente decreto (All. 1) confermando, per ciascuna annualità di riferimento del predetto schema contrattuale, l’assegnazione, in favore delle singole Case di Cura, del medesimo tetto di spesa concordato per l’anno 2010, illustrando, inoltre, la procedura che sarà seguita per la definizione dei singoli contratti, come comprovato dai verbali allegati al presente provvedimento (All. 4);

Precisato, che lo schema di contratto di cui all’All. 1 è stato presentato dal Sub - Commissario anche alle competenti Organizzazioni Sindacali in occasione della riunione del 06 luglio 2011 come da allegato verbale (All. 5);

Stabilito che:

-    il presente decreto è notificato, mediante consegna brevi mano, alle Case di Cura di cui all’Allegato 2;

-    entro 10 giorni dalla predetta notifica le Case di Cura ammesse alla contrattazione possono presentare eventuali contro-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall’Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute;

-    la valutazione delle contro-deduzioni e dei rilievi presentati dalle Case di Cura entro i termini predetti sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione;

-    all’esito si procederà alla conclusione dei contratti;

Stabilita la data del 09 settembre 2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da erogare - per le annualità 2011 e 2012 - nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato Allegato 3;

Stabilito che, in ragione dell’attuale impossibilità, per la Casa di cura Sanatrix di erogare, per motivi strutturali, le prestazioni ospedaliere, la sottoscrizione del relativo contratto è rinviata ad eventuale successivo provvedimento, fermo restando il tetto di spesa di cui all’Allegato 3 che sarà ripartito in dodicesimi;

Precisato, che tuttavia la predetta Casa di Cura Sanatrix è ammessa alla procedura di interlocuzione descritta in premessa;

Stabilito che nei confronti delle Case di Cura che non procederanno alla conclusione del predetto contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lvo. n. 502/’92 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il presente decreto riveste carattere di urgenza e che, pertanto, è trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente alla sua adozione,

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Abruzzo e di trasmettere copia ai Direttori Generali delle AASSLL;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-    è approvato lo schema di contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011 e 2012 da erogare in favore dei residenti regionali e non, che sarà proposto alla sottoscrizione della Case di Cura private, allegato al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All. 1);

-    sono ammesse alla contrattazione le sole Case di Cura di cui all’Allegato 2, provvisoriamente autorizzate ed accreditate all’erogazione di prestazioni ospedaliere, in relazione alle quali sono in corso di svolgimento i procedimenti amministrativi al cui esito positivo conseguirà la loro definitiva autorizzazione e il definitivo accreditamento all’erogazione delle suddette prestazioni;

-    il tetto massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo mette a disposizione per l’acquisto delle prestazioni regolate dallo schema di contratto di cui all’All. 1 relative alle annualità 2011 e 2012, ammonta, per ciascuna annualità, ad Euro 139.684.823. Il suddetto tetto massimo complessivo di spesa comprende le prestazioni ospedaliere che saranno erogate, negli anni 2011 e 2012, sia in favore dei residenti regionali sia in favore dei non residenti;

-    e approvato lo schema allegato al presente decreto (All 3) nel quale, secondo i criteri indicati nelle premesse, qui integralmente richiamati, il tetto massimo complessivo di spesa di euro 139.684.823 è ripartito tra le Case di Cura per le prestazioni ospedaliere che le stesse erogheranno nelle annualità 2011 e 2012 a seguito della sottoscrizione dell’allegato schema contrattuale (All. 1). I tetti di spesa indicati per ciascuna annualità a fianco delle singole Casa di Cura, si riferiscono, entrambi, alle prestazioni che saranno erogate in favore dei residenti e non residenti;

-    il presente decreto è notificato alle Case di Cura ammesse alla contrattazione mediante consegna brevi mano. Entro 10 giorni dalla predetta notifica le Case di Cura potranno presentare eventuali contro-deduzioni o rilievi che dovranno essere acquisiti entro e non oltre il termine predetto dall’Ufficio Protocollo della Direzione Politiche della Salute. La valutazione delle contro-deduzioni e dei rilievi sarà comunicata entro 15 giorni dalla relativa ricezione attestata dalla data di protocollazione. All’esito si procederà alla sottoscrizione del contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere - annualità 2011 e 2012;

-    è stabilita la data del 09 settembre 2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da erogare - per le annualità 2011 e 2012 - nei limiti dei tetti di spesa di cui al richiamato Allegato 3;

-    in ragione dell’attuale impossibilità, per la Casa di Cura Sanatrix di erogare, per motivi strutturali, le prestazioni ospedaliere, la sottoscrizione del relativo contratto è rinviata ad eventuale successivo provvedimento, fermo restando il tetto di spesa di cui all’Allegato 3 che sarà ripartito in dodicesimi. La Casa di Cura Sanatrix è tuttavia ammessa alla descritta proceduta di interlocuzione.

-    nei confronti delle Case di Cura che non procederanno alla conclusione del predetto contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies comma 2 quinquies del D.Lvo. n. 502/’92 e ss,mm.ii.;

-    il presente provvedimento è trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed è inoltrato, in copia, ai Direttoti Generali delle AASSLL..

Il commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato