LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, emanata in recepimento della “Direttiva Uccelli” n. 79/409/CEE del 1979;

Richiamata la legge regionale 28.01.2004 n. 10, “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e s.m.i., ed in particolare l’art. 43, comma IV, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

Dato atto che, in virtù delle norme anzi richiamate, la Regione è chiamata a provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale 2011/2012 (di seguito per brevità “Calendario”);

Richiamato l’art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE “Direttiva uccelli” con il quale la Commissione europea ha stabilito, tra l’altro, il divieto del prelievo venatorio degli uccelli selvatici durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

Considerato che il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia;

Dato atto che, allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi membri, la Commissione Europea ha istituito, a suo tempo, un comitato scientifico di esperti ornitologi (Comitato Ornis), con il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, i termini temporali del periodo di riproduzione e di dipendenza dei giovani dai genitori e quelli di inizio della migrazione prenuziale;

Considerato altresì che il Comitato ha individuato detti periodi, suddivisi per decadi, riportandoli nel documento “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001;

Considerato altresì che il predetto documento indica i limiti temporali massimi consentiti, dando facoltà a ciascun paese di stabilire calendari venatori più restrittivi in funzione di proprie esigenze determinate da vari fattori (pratico-applicativi, culturali, ecc).

Dato atto che:

-    la direttiva n. 79/409/CEE è stata abrogata e sostituita dalla più recente direttiva 2009/147/CE;

-    conseguentemente, è stato aggiornato il quadro normativo nazionale e la legge 04.06.2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) ha, tra l’altro, modificato l’art. 18 della legge 157/92;

-    in particolare, è stato introdotto il comma 1 bis che dispone il divieto dell’esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione, e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Considerato che recentemente la Commissione Europea ha prodotto un ulteriore documento, “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria. In particolare, nella predetta guida si afferma che:

-    «Nello studio sui “concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presenti in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di sovrapposizione “reale”» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.2);

-    “omissis … ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia … omissis … è ammesso un certo margine di flessibilità … omissis … inoltre è possibile escludere (ndr.: nella determinazione del periodo prenuziale) le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che … omissis … possono essere considerate sovrapposizioni teoriche” (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.9);

-    «Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche durante i periodo di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura occorre di tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentono agli uccelli interessati di riposarsi e nutrirsi» (capitolo 2.6, paragrafo2.6.22).

-    «le condizioni che gli stati membri devono soddisfare ai fini dello scaglionamento delle date di apertura e/o di chiusura della caccia a norma dell’art. 7 della direttiva per assicurare il rispetto del principio della completa protezione, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, sono che gli stessi devono essere in grado di dimostrare, al livello geografico al quale intendono applicare lo scaglionamento delle date di apertura e o di chiusura della caccia, l’inesistenza di rischi di confusione e di perturbazione» (paragrafo 2.6.23). «Per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre raggruppare le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, e stabilire per tali gruppi le stesse date di apertura e di chiusura della caccia in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti. Occorre inoltre verificare che le condizioni in cui ha luogo l’attività venatoria non diano origine ad un significato rischio di confusione tra specie cacciabili differenti» (paragrafo 2.6.24). «Con riferimento al rischio di perturbazione, è necessario dimostrare che esiste un equilibrio tra l’intensità, la frequenza e la durata della caccia e la disponibilità e la vicinanza di aree sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo» (paragrafo 2.6.25).

Dato atto pertanto che i periodi di sovrapposizione di cui sopra rappresentano periodi di “sovrapposizione teorica”, espressamente previsti ed accettati dalla Commissione, in quanto finestre temporali in cui non è possibile stabilire con certezza l’effettiva sovrapposizione che, quindi, è da considerarsi puramente ipotetica;

Dato atto conseguentemente che l’attività venatoria è ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale);

Considerato che il calendario venatorio per la stagione 2011/2012 è stato redatto tenendo conto delle considerazioni sopra riportate (allegato 1);

Dato atto che, a norma dell’art. 43 della L.R. 10/04, sulla proposta di Calendario è stata chiamata ad esprimersi la Consulta Regionale della Caccia, convocata con nota n. 577/SEGR del 7.06.2011;

Visto il verbale della seduta del 16.06.2011 dalla Consulta Regionale della Caccia (allegato 2);

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 18, della L. 157/92, del comma 3 dell’art. 43, della L.R. 10/04, e del comma 3 dell’art. 60 della stessa L.R. 10/04, la Regione è tenuta ad acquisire, sulla proposta di Calendario, il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA;

Dato atto che con nota n. RA/106687 del 16.05.2011 è stata inviata all’ISPRA la proposta di Calendario venatorio;

Dato atto, inoltre, che la competente Direzione, con nota n. RA/137407 del 30.06.2011 ha provveduto ad inviare la proposta di Calendario al Servizio Beni Ambientali, Aree protette e Valutazione Ambientale ai fini della Valutazione di Incidenza da parte del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale – Comitato VIA;

Visto il parere dell’ISPRA di cui alla nota n. 17599/T-A 11 del 23.05.2011 (allegato 3), con il quale l’Istituto esprime alcune riserve sul Calendario ad esso sottoposto, in relazione a periodi più estesi rispetto a quelli indicati nelle linee guida pubblicate dallo stesso istituto ed in relazione alla mobilità dei cacciatori e all’addestramento cani;

Vista la relazione tecnica predisposta dalla Direzione competente (allegato 4), nella quale, tra l’altro, sono riportate le motivazioni a sostegno dello scostamento delle date di prelievo di alcune specie cacciabili rispetto al parere ISPRA;

Dato atto che, in applicazione della vigente normativa regionale:

-    hanno titolo ad esercitare la caccia da appostamento alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale, senza l’ausilio del cane e con divieto di esercitare nel comparto unico la caccia di appostamento nei giorni festivi, solo i cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese. Tale divieto non vale per gli ATC dove il cacciatore è iscritto o ammesso;

-    non è consentito l’utilizzo di razze di cani da seguita, a partire dal 1° gennaio 2012 fatto salvo l’utilizzo degli stessi per l’esercizio della caccia alla volpe secondo modalità adottate dalle Province;

Dato atto, infine, che la richiamata vigente normativa regionale stabilisce che l’addestramento cani possa svolgersi a partire dai trenta giorni antecedenti l’apertura della stagione venatoria e che, pertanto, l’allegato calendario stabilisce l’inizio dell’addestramento cani a partire dal 21 agosto 2011;

Visto il Giudizio n. 1816 del 02.08.2011 del citato Comitato VIA (allegato 5) che, nell’esprimere un parere sostanzialmente positivo, ha formulato le seguenti osservazioni e prescrizioni:

“Nelle aree “A” individuate dal PATOM, aprire l’esercizio venatorio non prima del 1 novembre e prolungarlo fino al 31 gennaio.

Resta fatto salvo quanto previsto nell’accordo tra la Provincia de L’Aquila e il PNALM per quanto riguarda la ZPE del Parco stesso.”

Atteso che il predetto Comitato ha inoltre determinato di estendere il divieto di caccia su tutto il territorio regionale alle specie combattente e moretta e di vietare l’uso delle munizioni contenenti pallini in piombo in tutte le zone umide;

Dato atto che sono state recepite le prescrizioni formulate dal comitato VIA in quanto costituiscono parere obbligatorio;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L.R. 10/04, la Provincia di L’Aquila e l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise hanno provveduto a sottoscrivere, in data 19 settembre 2008, un Protocollo d’intesa recate “Programmazione differenziata per l’esercizio dell’attività venatoria nella zona di protezione esterna – versante abruzzese – del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” (allegato 6), cui si rinvia per la disciplina particolare del prelievo venatorio in tale zona;

dato Atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1    di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2011/20112, allegato n. 1 al presente atto unitamente al Modello A);

2    di dare atto che il prelievo venatorio nella zona di protezione esterna del PNALM è disciplinato in conformità all'intesa di cui all'unito allegato 6;

3    di dare atto che l’allegato 1 (Calendario Venatorio Regionale 2011/2012) l’allegato 2 (verbale seduta Consulta Regionale della Caccia), l’allegato 3 (parere ISPRA n. 17599/T-A 11 del 23.05.2011 ), l’allegato 4 (relazione tecnica), l’allegato 5 (pronuncia VIA), l’allegato 6 (protocollo d’intesa Provincia di L’Aquila/PNALM) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Deliberato;

4    di incaricare il Direttore del competente servizio a compiere tutti gli atti successivi connessi all’attuazione del presente atto deliberativo;

5    di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente della presente deliberazione in forma integrale, corredata del Calendario venatorio e relativi allegati (allegato 1), su un numero speciale del B.U.R.A., nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo, unitamente a tutti gli allegati.

Segue Allegato



 

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