IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1.   Nelle more del riordino complessivo degli Enti di edilizia residenziale pubblica, nonché dell’adozione delle nuove norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione, da attuarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), la prima fase di riordino delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER) è realizzata con l'adeguamento delle legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 4 del 2009.

Art. 2
(Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale – ATER)

1.   Le Aziende per l’edilizia residenziale (ATER) sono così dislocate:

a)   ATER con sede a L’Aquila;

b)  ATER con sede a Pescara;

c)   ATER con sede a Chieti;

d)  ATER con sede a Teramo;

e)   ATER con sede a Lanciano

Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 17 e abrogazione
dell’art. 18 della l.r. n. 44 del 1999)

1.   In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, l'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(Consiglio d’Amministrazione dell’ATER)

1    Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.

2.   I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni successivi ai termini dettati dal comma 3.

3.   Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall’insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;

4.   In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione come prescritta al comma 3.

5.   Il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, due Consiglieri, oppure il Presidente ed un Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale le cessazioni dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni non prorogabile. Tale termine è funzionale al riavvio delle procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

6.   Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell’ATER.

7.   Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento alla indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell’indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.

8.   La disciplina del funzionamento del Consiglio di Amministrazione è demandata allo Statuto.

9.   Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive dell’ATER, su indicazione del Presidente.

10. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

a)   deliberare lo Statuto, i Regolamenti, la struttura organizzativa e la dotazione organica dell’ATER;

b)   definire gli obiettivi pluriennali e annuali dell’ATER in conformità con i dettati della presente legge ed in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale in materia di edilizia sociale e di ERP, relazionandone annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente per materia;

c)   approvare i bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, il piano-programma e il bilancio di esercizio dell’ATER;

d)   nominare il Direttore;

e)   deliberare ed esercitare quanto altro statutariamente previsto per l’attività dell’Azienda, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore”.

2.   L’art. 18 della l.r. n. 44/99 è abrogato.

Art. 4
(Norma transitoria)

1.   Nelle more dell’approvazione delle nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, nomina, per ciascuna ATER, un Amministratore unico che svolge le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, individuato tra i Dirigenti o i funzionari regionali.

2.   Per l’ATER con sede a L’Aquila la Giunta regionale può assumere determinazioni in deroga alle previsioni di cui al comma 1 in ragione della peculiarità della situazione derivante dalla gestione post-sisma.

3.   Le Commissioni assegnazioni alloggi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate sino all’entrata in vigore delle nuove norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi


 

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TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4
"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, n. 27
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Art. 2
(Riordino degli Enti regionali)

1.   Gli enti di cui all’art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante l’adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2.   Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel rispetto della disciplina civilistica in materia.