IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini visibili ed inamovibili infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di
ripristino ambientale nella misura di Euro 234.500,00
(duecentotrentaquattromilacinquecento/00), è stata presentata con garanzia
fidejussoria N°.6043500185152 stipulata in data 26.04.2011 con
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) E’ esclusa dalla coltivazione di cava la porzione di area di 2.555 mq (Fg. N°3 part.N° 771) a confine con l’acquedotto;
2) Il materiale preventivamente accantonato, nelle operazioni di scotico, deve essere riutilizzato per il ritombamento dell’area di cava;
3) I profili finali delle scarpate devono avere una pendenza massima di 30° sull’orozzontale;
4) La volumetria complessiva di materiale utile estrattivo è pari a mc. 113.000 (Primo Lotto mc. 67.000 e Secondo Lotto mc. 46.000) come evidenziato nella relazione “Programma d’intervento Lotti Funzionali”;
5) La coltivazione del Lotto successivo può avvenire solo previa attestazione del Direttore dei Lavori e Tecnico abilitato, sulla regolare esecuzione dei lavori del Lotto precedente;
6) L’area di cava deve essere adeguatamente recintata con chiusura all’ingresso mediante apposizione di idonea barra metallica.
7) L’avvicinamento degli scavi alla condotta idrica “Val di Foro” (A.C.A.) è consentita ad una distanza non inferiore a mt. 20, misurati in orizzontale e dal ciglio della scarpata di scavo, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’Ente A.C.A con nota N°13158 del 30.07.2010;
Articolo 7
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 22.600 e complessivamente mc. 113.000 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (L.1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71).
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta