IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al comma 2 dell’art. 2
della L.R. n. 49/1995
1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:
"2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico."
Art. 2
Modifiche al comma 3 dell’art. 2
della L.R. n. 49/1995
1. Il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:
"3. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi, considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di ausili elettronici concedibili."
Art. 3
Modifiche al comma 1 dell’art. 3
della L.R. n. 49/1995
1. Il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:
"1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione."
Art. 4
Modifiche al comma 2 dell’art. 4
della L.R. n. 49/1995
1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49 è sostituito dal seguente:
"2. La somma assegnata e non impegnata per la concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1 dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge."
Art. 5
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta variazioni di natura finanziaria al bilancio regionale.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 Agosto 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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TESTO DEGLI ARTICOLI 2, 3 e 4 DELLA LEGGE REGIONALE
"Contributo al Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi per
l’acquisto di apparecchi
tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti"
COORDINATO CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi
vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca
dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti
dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea
può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Art. 2
1. Il Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi redige una graduatoria annuale di priorità per l’acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici da assegnare, in proprietà, a persone non vedenti residenti in Abruzzo che abbiano conseguito un attestato all’uso di personal computers e similari, con precedenza a :
1) studenti nell’esercizio dell’attività scolastica;
1-bis) soggetti con titolo di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro;
2) lavoratori che esercitano la rispettiva attività in via prioritaria;
3) coloro che ne facciano richiesta per la propria autonomia.
2. Le istanze dei richiedenti sono inoltrate al
Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno corredate dalle certificazioni richieste dall'Unione, e
devono contenere l’indicazione del tipo di ausilio prescelto, fra pc fisso con
monitor, netbook, netebook e stampante (a prescindere dalla marca, dal modello
e dalle specifiche tecniche). Le istanze devono contenere l’esplicita
dichiarazione del richiedente di non aver usufruito negli ultimi 3 anni della
fornitura gratuita del medesimo ausilio da parte di altro Ente pubblico.
3. Il Consiglio regionale dell'Unione Italiana
dei Ciechi individua per ogni tipo di ausilio i modelli con caratteristiche
tecniche più confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1,
comma 1, e provvede agli acquisti favorendo quanto più possibile la
centralizzazione degli stessi, sia per motivi di ordine economico sia ai fini
dell'assistenza. Il Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi,
considerata la continua evoluzione tecnologica e tiflotecnica, previo parere
della Commissione Tecnica istituita, può altresì individuare nuove tipologie di
ausili elettronici concedibili.
4. Tutti i richiedenti concorrono alla spesa complessiva dell’ausilio per un importo pari al 30%, ad eccezione degli studenti che concorrono per un importo pari al 10%.
Art. 3
1. I non vedenti che abbiano usufruito di qualsiasi ausilio elettronico o tiflotecnico, in via ordinaria non possono richiederne altri se non è trascorso un periodo di tre anni dalla precedente concessione.
2. Gli studenti e i lavoratori che hanno usufruito già di apparecchi entro i quattro anni di cui al precedente comma, nell’eventuale richiesta di altri ausili, entrano in graduatoria con il criterio di cui al punto 3 del comma 1 dell’art. 2.
Art. 4
1. Il Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi deve inoltrare, al Settore Sanità, Sicurezza Sociale ed Igiene, entro e non oltre il 30 marzo dell’anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione del contributo di cui all’art. 1, una dettagliata relazione con allegata la graduatoria di priorità.
2. La somma assegnata e non impegnata per la
concessione degli ausili può essere destinata a corsi di formazione per
l’ottenimento, da parte dei minorati della vista residenti nella Regione
Abruzzo, dell’attestato all’uso di personal computer previsto dal comma 1
dell’art. 2 per accedere ai benefici della presente legge.