IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

TITOLO I
Fondo speciale e misure destinate alla
salvaguardia e alla valorizzazione
del territorio montano

Art. 1   - Fondo speciale

TITOLO II
Norme in materia di Consorzi dei Bacini
Imbriferi Montani e applicazione del
sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775, recante
"Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

Art. 2  - Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani

Art. 3  - Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani

Art. 4   - Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"

TITOLO III
Autoproduzione di energia idroelettrica negli
impianti del Servizio Idrico Integrato nonché
regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

CAPO I
Autoproduzione di energia idroelettrica

 

Art. 5   - Autoproduzione di energia idroelettrica

 

CAPO II
Misure per il contenimento dei costi di energia
elettrica per gli impianti di sollevamento
d’acqua destinata al consumo umano e
regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

Art. 6  - Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti

Art. 7  - Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico

Art. 8  - Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

Art. 9  - Misure per l’emersione delle concessioni abusivamente in atto

Art. 10 - Corretta applicazione ICI

TITOLO IV
Disposizioni in materia di proventi
relativi alle utenze di acque pubbliche

Art. 11 - Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)"

Art. 12 - Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche

Art. 13 - Interpretazione autentica dell’art. 93, comma 5-quater della L.R. 7/2003 per l’applicazione del contributo idrografico

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Differimento delle scadenza delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica

Art. 15 - Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15

Art. 16 - Norma finanziaria

Art. 17 - Entrata in vigore


TITOLO I
Fondo speciale e misure destinate alla
salvaguardia e alla valorizzazione
del territorio montano

Art. 1
Fondo speciale

1.   Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.

2.   Il Fondo Speciale, dell’importo complessivo di euro 4 milioni per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all’utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei canoni di cui all’art. 11.

3.   Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.

4.   Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani" e dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11 recante "Norme in materia di Comunità montane", tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali", con esclusione di quelli aventi popolazione superiore a 3.000 abitanti, nel modo seguente:

a)   il 15 per cento a favore del Comune oppure dei Comuni rivieraschi, come definiti dall’art. 52 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", ricadenti in tutto o in parte nell’ambito del territorio classificato montano da ripartirsi in proporzione alla superficie di ognuno;

b)  l’85 per cento a tutti i Comuni, con esclusione di quelli di cui alla lettera a), da ripartirsi con le modalità di cui alla medesima lett. a).

5.   Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall’uso della risorsa idrica, provvede all’assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.

6.   È compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.

TITOLO II
Norme in materia di Consorzi dei Bacini
Imbriferi Montani e applicazione del
sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici"

Art. 2
Riperimetrazione dei Bacini
Imbriferi Montani

1.   La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della L. 27 dicembre 1953, n. 959 recante "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", o alla perimetrazione di nuovi BIM, non ricompresi nelle attuali perimetrazioni.

Art. 3
Norme in materia di Consorzi dei Bacini
Imbriferi Montani

1.   Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.

2.   La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei pareri espressi dai Comuni sia in favore dello scioglimento dei Consorzi e sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le pertinenti Comunità Montane, in applicazione dell’art. 5 della L. 22 dicembre 1980, n. 925 recante "Nuove Norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice", delibera lo scioglimento dei Consorzi dei BIM.

3.   In caso di scioglimento dei Consorzi dei BIM le funzioni, i beni mobili e immobili, le attività e le passività, i rapporti giuridici e i mezzi finanziari, nonché i proventi derivanti dai sovracanoni di cui all’art. 1 della L. 959/1953, sono trasferiti direttamente ai Comuni ai sensi del comma 4 dell’art. 6 bis della L. 16 luglio 1997 n. 228 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura".

4.   Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., nomina un Commissario, con il compito di provvedere a tutte le operazioni di liquidazione dei Consorzi dei BIM.

5.   Il Commissario liquidatore per i Consorzi sciolti ai sensi del comma 2, prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti del Consorzio e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Art. 4
Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di
cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775 recante "Testo Unico
delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici"

1.   Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. n. 1775/1933 tra i Comuni rivieraschi e quelli ricadenti nell’ambito del perimetro dei BIM, la Giunta regionale emana, d’intesa con le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI, Legautonomie e UNCEM), direttive per la ripartizione del sovracanone tra i Comuni rivieraschi della derivazione ovvero di quello che compete ai Comuni del BIM, qualora non sia stato costituito il relativo Consorzio.

2.   Per l’assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracanone a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:

a)   la potenza nominale media di cui al comma 4 dell'art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136, è calcolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 28 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001);

b)  per le finalità di cui alla lett. a), la Direzione regionale competente, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, provvede a comunicare ai Comuni sia rivieraschi che appartenenti ai bacini imbriferi montani (B.I.M) per le concessione idroelettriche soggette al sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 1775/1933, sia la potenza nominale media tassabile, calcolata secondo le modalità di cui alla suddetta lett. a), sia gli elenchi degli Enti aventi diritto ai sovracanoni. Parimenti, ai fini dell'esigibilità dei sovracanoni e con le modalità previste dal precedente capoverso, comunica agli aventi diritti: 1) le potenze derivanti dalle derivazioni per le quali non sia stata ancora formalizzata la concessione; 2) le potenze derivanti dagli impianti di produzione per pompaggio ancorché non ancora formalizzati ovvero se formalizzati non risulta indicata nell'atto di concessione la pertinente potenza;

c)   dell’entità degli eventuali danni derivati agli Enti Locali interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;

d)  dell’estensione del territorio di ciascun Comune, in rapporto alla superficie totale del bacino imbrifero.

3.   Gli introiti dei sovracanoni sono destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa del suolo a favore dei Comuni.

TITOLO III
Autoproduzione di energia idroelettrica negli
impianti del Servizio Idrico Integrato
nonché regolarizzazione delle
utenze ad uso potabile

CAPO I
Autoproduzione di energia idroelettrica

Art. 5
Autoproduzione di energia idroelettrica

1.   La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 kW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3 recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", prioritariamente:

a)   al Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;

b)  ai residenti nel Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;

c)   ai residenti nei Comuni montani di cui all’art. 1 comma 4, nell’ambito del cui territorio ricadono le opere di presa;

d)  al Consorzio di Bonifica territorialmente competente;

e)   alle società ed imprese che hanno sede sociale ovvero residenza nell’ambito dei Comuni di cui alla lett. c);

f)   all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

2.   Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 kW, e fino a 3.000 kW, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente ai Comuni interessati ovvero a Società partecipate dagli stessi.

3.   Per Comuni interessati si intendono quelli compresi tra le opere di presa e di restituzione.

4.   Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica che utilizzano opere demaniali di acquedotto o di irrigazione, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente a favore degli Enti e Società partecipate da Enti Locali e/o Regioni cui è affidato la tutela e la gestione delle opere medesime.

CAPO II
Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d’acqua destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

Art. 6
Costruzione di centraline idroelettriche
in serie con gli impianti di acquedotti

1.   Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d’acqua e di depurazione, l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l’uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.

2.   La costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti acquedottistici, di cui al comma 1, sono autorizzate a condizione che l’utenza potabile sia provvista dell’atto di concessione a derivare. Qualora la derivazione ad uso potabile sia sprovvista del titolo di concessione a derivare, l’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all’esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l’autorizzazione all’esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 13 del R.D. n. 1775/1933.

3.   L’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell’acqua ad uso potabile.

4.   Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica è destinata dall'ERSI, in via prioritaria, ad investimenti.

5.   La quota dei proventi di cui al comma 4 è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.

6.   Qualora l’energia prodotta sia destinata ad alimentare gli impianti di sollevamento, l’importo dei proventi da destinare alle finalità di cui al comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, è dato dal prodotto tra i kWh annui prodotti ed il prezzo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per la cessione dell’energia elettrica, ivi compresi gli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche, di cui ai commi da 144 a 154 dell’art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e al decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 2, comma 150 della L. 24.12.2007, n. 244).

Art. 7
Couso delle condotte acquedottistiche
per uso idroelettrico

1.   La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l’autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli oneri a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6, per l’utilizzo ad uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, ivi comprese le condotte di adduzione, nonché la disciplina del rapporto tra l’utente e il subutente.

2.   I proventi derivanti dal couso delle opere di derivazione sono utilizzati dall'ERSI, per la tutela dei beni demaniali acquedottistici, ai sensi del comma 2 dell’art. 823 del codice civile.

3.   Parimenti con l’autorizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce anche le spese di gestione che il soggetto autorizzato alla costruzione e gestione delle centraline idroelettriche deve corrispondere al gestore del SII.

Art. 8
Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

1.   La Direzione LL.PP., entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.

2.   Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria di cui all’art. 8 del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell’ERSI entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione e adduzione.

3.   Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all’istruttoria a partire dalla pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall’ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.   Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all’ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell’atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell’ERSI.

5.   La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.

6.   Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1.

Art. 9
Misure per l’emersione delle
concessioni abusivamente in atto

1.   Al fine dell’emersione dell’uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’art. 17, del R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni è ridotta al 50 per cento purchè venga presentata domanda di derivazione, corredata dalla prescritta documentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, tale riduzione si applica per le domande di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto presentate a far data dal 1° gennaio 2008 anche esse fornite della documentazione di cui sopra.

2.   Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3 dell’art. 17 del R.D. n. 1775/1933, le utilizzazioni di derivazioni di acqua pubblica in tutto o parte abusivamente in atto che non eccedono la portata massima di:

a)   10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d’acqua risultano autorizzabili a termine del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

b)  5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna.

Art. 10
Corretta applicazione ICI

1.   Al fine di attivare procedure finalizzate ad una corretta applicazione dell'ICI, i Comuni procedono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2, all'avvio delle procedure per un corretto accatastamento di tutte le strutture assoggettate a ICI e più precisamente: l'invaso, la diga, le prese, le condotte, i canali di adduzione e di scarico, le gallerie, gli edifici denominati "centrali".

2.   Gli utilizzatori di concessioni idroelettriche sono tenuti a fornire ai Comuni interessati i dati catastali delle suddette strutture entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV
Disposizioni in materia di proventi
relativi alle utenze di acque pubbliche

Art. 11
Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della
L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale
2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria 2003)"

1.   Dopo il comma 4 dell'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)", sono inseriti i seguenti:

      "4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

      4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l’uso igienico che l’uso civile, qualora il quantitativo d’acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis."

2.   Alla lettera d) del primo capoverso del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, le parole: "Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se, nelle more dell’adozione da parte della Giunta regionale dell’atto di indirizzo di cui alla lett. f) del comma 6, dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dal comma 2, dell’art. 139, della L.R. n. 15/2004, restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;" sono sostituite dalle seguenti: "Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;".

3.   La lettera f) del comma 6 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 è sostituita dalla seguente: "f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5".

4.   Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni
minimi relativi ai canoni di concessione
di acque pubbliche

1.   Il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50 a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.

2.   Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3.   I costi unitari di cui al comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, fatta eccezione per quello indicato ai commi 1 e 2 e per l’uso pescicoltura, sono aumentati, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge del 10 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

4.   Alla lettera e) comma 5 dell’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 - Legge finanziaria regionale 2003, così come modificato dal comma 1 dell’art. 73 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005), l’importo di "€ 1.000,00" è sostituito dall’importo: "€ 360,00".

5.   Ai fini dell’uso razionale delle acque, i canoni minimi per l’uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, sono così differenziati:

a)   Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;

b)  Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;

c)   Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;

d)  Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;

e)   Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;

f)   Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.

      Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, come riformulato dal comma 2 dell’art. 10 della presente legge, i minimi di cui al presente comma vengono ridotti del 20 per cento.

6.   L’aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al triennio di vigenza del disposto di cui al presente articolo.

Art.13
Interpretazione autentica dell’art. 93, comma
5-quater della L.R. n. 7/2003 per
l’applicazione del contributo idrografico

1.   Il contributo idrografico di cui al comma 5-quater dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003 non si applica alle richieste di concessione di derivazione di acqua che alla data di entrata in vigore del predetto comma (26 febbraio 2005) risultino in regola con il versamento dello stesso nella misura stabilita dall’art. 7 del R.D. n. 1775/1933.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 14
Differimento delle scadenze delle concessioni
di derivazione rilasciate agli Enti pubblici,
ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e
ai Consorzi di Bonifica

1.   Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e per le quali non è stata presentata tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza è differita al 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà di rinuncia.

2.   Il vincolo acquedottistico di cui alla L. 4 febbraio 1963, n. 129, recante "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione", opera sulle concessioni differite ai sensi del comma 1, ad eccezione di quelle rilasciate per l’uso potabile e di quelle relative alle reti duali, entrambe gestite dal Soggetto gestore del SII, fatto salvo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 recante "Norme delegate previste dall’art. 5 della L. 4 febbraio 1963, n. 129", dalla data originaria di scadenza della concessione.

3.   Oltre a quanto previsto dal comma 2, le concessioni differite sono soggette a revisione al fine di garantire negli alvei sottesi il minimo deflusso vitale e le priorità d’uso di cui all’art. 95 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto della pianificazione del bilancio idrico di cui all’art. 95 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. Parimenti la revisione deve tener conto:

a)   delle utilizzazioni ad uso potabile che, sebbene sprovviste dell’atto di concessione, hanno i requisiti per la continuazione in esercizio provvisorio del prelievo di cui all’art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e all’art. 9 del D.P.R. n. 1090/1968, ancorché non sia stata dichiarata la presenza di particolari ragioni di pubblico generale interesse;

b)  delle portate da destinare all’uso potabile laddove risultino già realizzati i relativi impianti di potabilizzazione anche se le acque non siano state ancora classificate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 152/2006.

4.   Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 3, sono assimilabili alle acque potabili anche le acque distribuite dal Soggetto gestore del SII con le reti duali, ancorché queste non hanno i requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

5.   Per la revisione delle concessioni rilasciate ad uso irriguo si deve inoltre tener conto del disposto del comma 4 dell’art. 21 del R.D. n. 1775/1933, mentre per quelle rilasciate ad uso industriale, del disposto del comma 2 dell’art. 12-bis del richiamato R.D. n. 1775/1933.

6.   L’applicazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non costituiscono per l’utente alcuna forma di indennizzo, ma solo la revisione del canone di concessione.

7.   Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti si applicano alle concessioni differite di cui all’art. 13.

Art. 15
Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15

1.   Dopo il comma 1 dell’art. 154 (Misure urgenti per il comparto viabilità) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), è aggiunto il seguente comma 1bis:

      "1bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell’art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle
Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica."

Art. 16
Norma finanziaria

1.   L’applicazione della presente legge comporta oneri finanziari sulle leggi di bilancio relative agli esercizi finanziari indicati al comma 2 dell’art. 1 per un importo di euro 4 milioni mediante stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.002 sul capitolo di spesa 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico".

Art. 17
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi


 

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TESTI DELL'ARTICOLO 93 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della
Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)" E DELL'ARTICOLO 154 DELLA
LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006
della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"
COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3 AGOSTO 2011, n. 25
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, N. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2003)"

Art. 93

1.   Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 5, il corrispettivo per gli usi delle acque pubbliche è quello indicato all'art. 18 della legge n. 36/1994 e successivi aggiornamenti di cui al D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e al D.M. 24 novembre 2000 del Ministero delle Finanze e le somme relative alle spese di istruttoria sono fissate secondo i criteri di cui all'allegata tabella "A". A far data dal 1° gennaio 2003 gli aggiornamenti dei canoni si applicano anche ai minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative statali.

2.   A decorrere dal 1° gennaio 2004, i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche sono dovuti per anno solare e sono versati anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno. Al fine di armonizzare i versamenti dei canoni, per le concessioni già assentite, i ratei mensili da versare sono pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2004 e per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto nei rispettivi disciplinari, i canoni sono dovuti per anno solare.

3.   Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo o rilasciate nel corso dell'anno, il canone è dovuto per dodicesimo per ciascun mese di validità dell'atto di concessione.

4.   I canoni per le utenze ad uso irriguo da riconoscere oppure da concedere in via preferenziale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, sono comunque dovuti dal 1° gennaio 2003, anche in via extracontrattuale; mentre quelli per tutti gli altri usi sono introitati in via extracontrattuale dal 1° gennaio 2001 fatti salvi i canoni arretrati dovuti allo Stato.

4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.

4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l’uso igienico che l’uso civile, qualora il quantitativo d’acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis.

5.   A decorrere dal 1° gennaio 2005, in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a)   consumo umano: per ogni modulo di acqua assentito € 2.025,00;

b)  irriguo agricolo:

b1) quando il prelievo è effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito € 80,00;

b2) quando il prelievo non è suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno € 0,80;

c)   Idroelettrico e forza motrice: per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta € 13,50;

d)  Industriale: per ogni modulo di acqua assentito € 14.218,00, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. "Il canone unitario è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;

e)   Pescicoltura: per ogni modulo di acqua assentito € 1.000,00;

f)   Antincendio: per ogni modulo di acqua assentito € 300,00;

g)   Civile: per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali € 325,00;

h)   Igienico: per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere € 950,00;

i)    Autolavaggio: per ogni modulo di acqua assentito € 5.000,00.

I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:

a)   Consumo umano: € 300,00;

b)  Irriguo agricolo: € 20,00;

c)   Idroelettrico e forza motrice: € 250,00;

d)  Industriale: € 2.100,00, ridotto ad € 1.500,00 qualora viene applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del primo capoverso;

e)   Pescicoltura: € 360,00;

f)   Antincendio: € 100,00;

g)   Civile: € 150,00;

h)   Igienico: € 150,00;

i)    Autolavaggio: € 350,00.

Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia all'allegata tabella "A". Gli importi dei canoni, così stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terrà conto sia del tasso d'inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.

5-bis. (Spese di istruttoria). A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica, ivi comprese quelle relative alle domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nonché per l'utilizzazione delle concessioni di pertinenze idrauliche e per le autorizzazioni rilasciate intorno alle opere idrauliche di cui al T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite, per ogni uso, negli importi indicati nell'allegata tabella "B". Per determinati usi dell'acqua, individuati dall'Autorità concedente regionale e dai competenti organi provinciali, ognuno per la propria competenza, possono, con atto motivato da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, aumentare detti importi. È facoltà delle Province, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, applicare le disposizioni di cui alla legge n. 765/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda, ovvero, in caso di inosservanza, entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione concedente pena l'irrecivibilità della stessa. Con cadenza triennale gli importi di cui alla tabella "B" sono adeguati al tasso di inflazione programmato con le medesime procedure previste per l'aggiornamento dei canoni indicati al comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. (Depositi cauzionali). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quelli indicati, per ciascun uso, nell'allegata tabella "C". Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/1982 e viene restituito alla scadenza della concessione. La Regione, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. Sono dispensati dal deposito cauzionale gli utenti il cui importo non eccede il minimo previsto, per gli usi di cui alle lettere a) b), f), g), h), del secondo capoverso, del comma 5 dell'art. 93 della L.R. n. 7/2003 così come modificato dalla presente legge regionale.

5-quater. (Contributo idrografico). A decorrere dal 1° gennaio 2005, prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione deve effettuare, a favore della Regione, il versamento del contributo idraulico di cui al comma 3, dell'art. 7, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di un decimo dell'annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a quello indicato, per ogni uso, nell'allegata tabella "D". Il contributo idrografico è, in ogni caso, dovuto per le utenze di cui all'art. 17 del suddetto T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.

5-quinquies. (Addizionale regionale). A far data dall’entrata in vigore della presente legge l'importo dell'addizionale, di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994, è determinato in misura pari al 10% dell'ammontare del canone demaniale. L'addizionale di cui al presente comma è corrisposta dal concessionario contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. Le somme sono introitate sul capitolo di entrata 32107.

5-sexies. (Vigilanza e sanzioni amministrative). Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dall'art. 1 della L.R. n. 12/1983, così come modificato con la presente legge. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, così come riformulato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00. Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti capoversi, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Area Territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale:

a)   gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa, prevista dall'art. 219 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, da applicare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)  gli indirizzi per la determinazione della sanzione amministrativa da applicare ai sensi dell'art. 17 del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

c)   le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità previsti dal citato art. 17.

I rapporti relativi alle violazioni di cui al presente comma sono trasmessi, per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della legge n. 689/1981, al Servizio indicato all'art. 1 della L.R. n. 12/1983 e successive modificazioni. Nelle more dell'emanazione degli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c), il Servizio su indicato provvede secondo le vigenti modalità.

6.   Per la determinazione dei canoni la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri:

a)   della disponibilità della risorsa idrica;

b)  della qualità e della quantità in rapporto alle finalità di utilizzo;

c)   delle diverse tipologie d'uso;

d)  delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei soggetti a prelievo;

e)   di rapportare l'entità del canone al livello di sfruttamento del corpo idrico;

f) della riduzione del canone delle utenze ad uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5.

7.   Il regolamento prevede anche, sia per le piccole che per le grandi derivazioni, la polizza assicurativa, di valore pari al costo di demolizione delle opere di derivazioni e quelle realizzate sul demanio idrico, con valore minimo di € 5.000,00 e di durata non inferiore a quella della concessione di derivazione acqua, per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della Regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento alla Regione della somma assicurata su semplice richiesta.

8.   I proventi di cui al comma 2 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata 32107 (UPB 03 01 001) da ridenominare: "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998") e sono destinati a finanziare, ai sensi dell'art. 86, - comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998, i capitoli di spesa 152108, UPB 05.02.012, e 151402, UPB 05.01.002 di nuova istituzione ed iscrizione, denominati, rispettivamente: "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico"; è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 5.500.000,00 sia sul capitolo di entrata 32107 che su quelli di spesa, rispettivamente, per l'importo di € 4.675.000,00 (152108), pari all'85% del correlato capitolo di entrata, e € 825.000,00 (151402), pari al 15% del suddetto capitolo di spesa.

8-bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze.

8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

a.   70% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 152108;

b.   30% del correlato capitolo di entrata è destinato al capitolo di spesa 151402.

8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 è pari ad € 7.285.000,00.

9.   L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

10. A far data dall'esercizio finanziario 2005, sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa 152102, 152107, 152108, in applicazione del comma 2-bis della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9, comma 30, del D.L. n. 101/1995 e poi modificato dall'art. 9, comma 29, della legge n. 415/1998, è destinata, per ogni capitolo menzionato, una quota complessiva non superiore al 10% del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996, e agli studi per il finanziamento dei progetti.

11. Il capitolo di spesa 151414 relativo alla L.R. n. 127/1997 è inserito nella UPB 05.01.007 ed è ridenominato come segue: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa e il ripascimento degli arenili, partecipazione a progetti anche comunitari - L.R. n. 127/1997.

12. Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni.

 

 

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"

Art. 154
Misure urgenti per il comparto della viabilità.

1.   Ai sensi della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, art. 66, comma 2, lettera c), concernente: Attuazione del D.Lgs. n. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, i canoni e i corrispettivi da applicare per le licenze, concessioni e autorizzazioni diverse da rilasciare sulle strade già appartenenti allo Stato e trasferite alle Province, sono determinati, per le diverse annualità, in base alle tabelle emanate, per gli stessi fini, dall'Ente Nazionale per le Strade con propri provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell’art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 7, 8, 12-bis, 13, 17, 21, 52 e 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario «ad acta» che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda (13).

Art. 8

L'Ufficio del Genio civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.

Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o no la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresì un funzionario del competente ufficio idrografico, i rappresentanti dei ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sarà altresì invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato.

Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale, alla visita di istruttoria è invitato ad intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria è invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno.

Dove esistono uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria.

Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio civile promuove il benestare del ministero militare competente per il tramite del comando di corpo d'armata territorialmente interessato.

Art. 12-bis

1.   Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a)   non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b)  è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c)   non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2.   I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3.   L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

a)   viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

b)  non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

c)   sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4.   Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

Art. 13

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizione, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'ufficio del Genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17

1.   Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2.   La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3.   Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

Art. 21

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.

La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.

Art. 52

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.

I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.

Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 53

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo.

      Il testo dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati. Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

      Il testo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a)   dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b)  dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c)   nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

      Il testo dell’articolo 6 bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, aggiunto dalla legge di conversione 16 luglio 1997 n. 228, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 6 bis
Bacini imbriferi montani.

1.   Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

2.   Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3.   Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4.   A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

      Il testo del comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 28
Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche

4.   A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.

      Il testo del comma 8 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 28
Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica

8.   La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004.

      Il testo degli articoli 24, 25 e 60 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 24
Prelievi abusivi

1.   Nel caso di violazione del disposto del comma 1 dell’art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall’art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il Servizio Procedente, qualora ricorrono le condizioni previste dal terzo capoverso di detto comma, fermo restando il rispetto delle procedure in esso previste e previa acquisizione dei pareri di cui all’art. 13, nel rilasciare l’autorizzazione provvisoria alla continuazione dell’esercizio dell’utenza stabilisce il termine della durata che, comunque, non può essere superiore al termine previsto dall’art. 43 per la conclusione del procedimento di concessione.

2.   Per le domande di concessioni abusivamente in atto si seguono le medesime procedure previste per le nuove domande di cui all’art. 10 e seguenti.

3.   Per il recupero dei canoni pregressi il Servizio Procedente trasmette al Servizio di cui all’art. 9, comma 3, lett. b), una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione va allegata, qualora emessa, anche l’autorizzazione provvisoria di cui al comma 1.

4.   In attuazione dell’art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., i rapporti relativi alle violazioni, di cui al comma 1, debitamente notificati agli interessati nei termini di legge, sono trasmessi al Servizio di cui all’art. 9, comma 3, lett. b), al fine del recupero dei canoni pregressi e per l’imposizione della sanzione amministrativa di cui all’art. 71.

Art. 25
Criteri per il rilascio della concessione

1.   Ferma restando la priorità dell’uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell’uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

a)   commisurazione della quantità d’acqua concessa ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.;

b)  effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;

c)   caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;

d)  quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata;

e)   la riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f)   garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all’art. 95 del d.lgs. 152/2006;

g)   necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;

h)   possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l’utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2.   Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali ove previste, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3.   L’utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Il presente comma non si applica alle concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4.   Tra più domande concorrenti, terminata l’istruttoria di cui all’art. 21, è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

a)   l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotti o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile;

b)  le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;

c)   la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.

5.   E’ preferita la domanda che per lo stesso tipo di uso, garantisce il minimo prelievo e la maggiore restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29.06.1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.

6.   A parità di tali condizioni, è prescelta la domanda che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

7.   Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, fra più concorrenti è preferita la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso strutture consortili già operanti sul territorio.

8.   Sulla preferenza da dare all’una o all’altra domanda decide definitivamente l’Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 94, comma 3, l.r. 7/2003, e s.m.i.

9.   Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, l’Autorità Concedente regionale, sentito il suddetto Comitato, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine non superiore a novanta giorni. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata di cui al Titolo IV, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti. Per le domande inerenti le piccole derivazioni d’acqua, così come definite dall’art. 8, provvede l’Autorità Concedente regionale, con le medesime modalità di quelle di propria competenza, all’atto della determinazione del canone ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. b), ovvero in ogni altro momento durante la fase d’istruttoria della domanda ove richiesto dal Servizio Procedente provinciale.

10. In ogni caso, una quota pari al 20% della quantità di acqua concessa è accordata in via precaria. Su richiesta da parte dell’Autorità Concedente, nel caso di sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili, il concessionario è obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria.

Art. 60
Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all’art. 4 del T.U. 1775/1933

1.   La domanda di concessione preferenziale si intende procedibile se pervenuta agli uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006 e se corredata dalle informazioni minime di cui all’Allegato B, Parte VII, ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente.

2.   Sono altresì considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all’art. 10 del d.lgs. 275/1993 e s.m.i., pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il medesimo termine di cui al comma 1, qualora siano state munite delle informazioni minime o regolarizzate ai sensi del successivo comma 3, e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo comma 6.

3.   Qualora il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel citato Allegato B, Parte VII, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine previsto dal comma 1. Se la domanda oppure la denuncia non viene integrata entro il termine stabilito, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l’immediata cessazione dell’utenza. Con analogo provvedimento, adottato anche per più istanze o denunce, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori la scadenza del termine del 30.06.2006. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 24.

4.   Il Servizio Procedente, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all’utilizzo effettivamente esercitato al 10.08.1999, data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999 e s.m.i., che alla destinazione d’uso, predispone un elenco, redatto secondo le modalità di cui all’allegato tecnico Scheda II, delle domande procedibili e contenente le informazioni menzionate nell’Allegato B, distinguendo:

a)   utenze da acque sotterranee su base comunale ovvero su base intercomunale qualora l’acquifero interessi più Comuni;

b)  utenze da acque superficiali con riferimento al corso d’acqua e/o bacino idrografico.

5.   Espletate le attività di cui ai commi 3 e 4, il Servizio Procedente, con un unico provvedimento, autorizza in via provvisoria, sulla base dell’Allegato M, nelle more della definizione della domanda di concessione preferenziale, la continuazione delle derivazioni di acqua comprese nell’elenco di cui al precedente comma 4, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco all’Albo Pretorio dei Comuni interessati. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della l. 241/1990 e s.m.i., costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della medesima legge.

6.   Al fine della riscossione dei canoni pregressi provvisori, decorrenti dal 10.08.1999 per tutti gli usi, fatta eccezione per quello irriguo per il quale decorrono dal 01.01.2003, ai sensi dell’art. 93, comma 4, della l.r. 7/2003, il provvedimento di cui al comma 5 è trasmesso al Servizio indicato all’art. 9, comma 3, lett. b), entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Autorità Concedente regionale.

7.   Il provvedimento di cui al comma 5, comprensivo del relativo elenco, è inviato all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA di cui all’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell’approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

8.   L’Autorità di Bacino esprime il parere richiesto entro i termini di cui all’art. 13, comma 2, dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 5.

9.   Il provvedimento di cui al comma 5, comprensivo della documentazione presentata per ciascuna istanza e limitatamente alle sole derivazioni che insistono in aree protette, è inviato al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006 L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuto il provvedimento, comunica al Servizio Procedente e a ciascun istante il termine entro il quale il parere deve essere espresso.

10. Contestualmente alla richiesta di pareri di cui ai commi 7 e 9, il Servizio Procedente, mediante ordinanza, redatta sulla base dell’Allegato C, Parte II, dispone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco, di cui al comma 4, all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione, i Comuni trasmettono al Servizio Procedente il relativo referto di pubblicazione. Nello stesso periodo di pubblicazione l’elenco, unitamente alla relativa documentazione, è depositato presso lo stesso Servizio Procedente.

11. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, possono essere presentate al Servizio Procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.

12. Il Servizio Procedente, dopo la pubblicazione e trascorso il tempo utile per la presentazione di osservazioni ed opposizioni, acquisiti i pareri di cui ai commi 7 e 9, redige la relazione istruttoria, redatta sulla base dell’Allegato E, Parte IV, previa conferenza di servizi indetta nell’ordinanza di istruttoria.

13. Il Servizio Procedente trasmette la relazione istruttoria, unitamente agli atti allegati, in originale e copia, e lo schema del disciplinare, redatto sulla base dell’Allegato G , Parte I o II, alla Autorità Concedente provinciale, per le piccole derivazioni, e all’Autorità Concedente regionale, per le grandi derivazioni, per i successivi adempimenti. Copia della relazione istruttoria e dello schema del disciplinare viene trasmesso altresì al Servizio indicato all’art. 9, comma 3, lett. b) per gli aspetti finanziari.

14. L’Autorità Concedente, esaminati gli atti di istruttoria, in caso favorevole e in mancanza di opposizioni ed osservazioni, restituisce al Servizio Procedente, previa acquisizione della liberatoria da parte del Servizio, di cui all’ultimo capoverso del precedente comma, sulla regolarità del pagamento delle somme pregresse e di quelle dovute alla data di sottoscrizione del disciplinare per l’anno solare in corso ai sensi degli artt. 32, 33, 35 e 36 e, l’originale della domanda, il progetto e lo schema del disciplinare, eventualmente integrato, per la sottoscrizione e la conversione in bollo del medesimo. In caso contrario andrà acquisito preventivamente il parere di cui all’art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.

15. Il Servizio Procedente emana il disciplinare in doppio originale ed in bollo, ed invita il richiedente a firmarlo alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge, le cui firme sono autenticate dal funzionario delegato alla sottoscrizione del disciplinare. Dopo la firma, il disciplinare viene datato e repertoriato.

16. Il Servizio Procedente trasmette un originale e due copie del disciplinare all’Autorità Concedente, unitamente agli attestati dei versamenti relativi a:

a) canoni pregressi di cui al comma 6;

b) addizionale regionale di cui all’art. 33;

c) spese di istruttoria di cui all’art. 34;

d) cauzione di cui all’art. 35;

e) contributo idraulico di cui all’art. 36;

      e conservando agli atti l’altro originale del disciplinare in attesa della registrazione da effettuarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della determina di concessione al protocollo del Servizio Procedente.

17. L’Autorità Concedente emette la determina di concessione, sulla base dell’Allegato H, e la trasmette al Servizio Procedente.

18. Il Servizio Procedente, acquisito al protocollo l’atto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all’art. 41.

19  Il concessionario, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione, trasmette al Servizio Procedente la polizza o le polizze di cui all’art. 37.

20. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si rinvia al Titolo II concernente il procedimento di concessione.

      Il testo dei commi da 144 a 154 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Articolo 2
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

146. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. [A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno].

149-bis. [Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l’attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell’anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso].

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a)   sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b)  sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c)   sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla tabella 2;

d)  sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento.

153.L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:

a)   le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b)  le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

154.A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

a)   il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b)  il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Il testo dell’articolo 823 del codice civile, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 823
Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

      Il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 9

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all'art. 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 , siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione.

L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Il provvedimento del provveditore è definitivo.

Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere può essere data, in casi di accertata urgenza, alle condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al provveditore alle opere pubbliche.

Art. 10

Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quelli previsti dal piano degli acquedotti, con durata, però, limitata fino alla attuazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto.

      Il testo degli articoli 80 e 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 80
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

1.   Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.

2.   A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:

a)   Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;

b)  Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;

c)   Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.

3.   Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.

4.   Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Art. 95
Pianificazione del bilancio idrico.

1.   La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2.   Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3.   Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.

4.   Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

5.   Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6.   Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

      Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 49
Esenzioni.

1.   Sono esenti dalla tassa:

a)   le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b)  le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c)   le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d)  le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e)   le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f)   le occupazioni di aree cimiteriali;

g)   gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.