IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 49/2010)

1.   L’art. 5 della L.R. 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Utilizzazione degli idonei dei
concorsi pubblici regionali

1.   Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2.   La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.”

Art. 2
(Abrogazione dell’art. 11 della L.R. 49/2010)

1.   L’art. 11 della L.R. n. 49/2010 è abrogato.

Art. 3
(Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 49/2010)

1.   L’art. 12 della L.R. n. 49/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

1.   La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione del periodo di impiego effettivamente svolto in uffici dell'Amministrazione Regionale o di enti ad essa strumentali, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato.

2.   I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.

3.   Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica”.

Art. 4
(Inserimento dell’art. 12 bis
nella L.R. n. 49/2010)

1.   Dopo l’articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è inserito il seguente:

“Art. 12 bis
(Neutralità finanziaria)

1.   Dall’attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica”.

Art. 5
(Disposizioni in materia di
personale per le ATER)

1.   Le ATER, nel rispetto della dotazione organica vigente, possono avvalersi prioritariamente del personale in servizio a tempo indeterminato della Regione Abruzzo mediante l’istituto della mobilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 6
(Modifiche all’art. 1 della
L.R. 13 ottobre 1998, n. 118)

1.   Sono abrogati i commi 2 bis e 2 ter dell’art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni recante “Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977”.

Art. 7
(Modifiche all’art. 23
della L.R. 1/2010)

1.   All’ art. 23 della l.r. 9 gennaio 2010, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 53, lett. a) del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10, modificativo dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole “2010 e 2011” sono inserite le seguenti: “2012, 2013 e 2014”; dopo le parole “il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa,”.

b)  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:

      “1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell’Ente, la richiesta diviene irrevocabile”.

c)   Al comma 4, dopo le parole “esercizio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e negli esercizi successivi”.

d)  Al comma 7, dopo le parole “disposizioni di cui al presente articolo,” sono aggiunte le seguenti: “non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e”. Al secondo periodo, le parole “i posti risultati” sono sostituite dalle seguenti: “un numero di posti, nella dotazione organica dell’Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati”.

e)   Dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8 bis:

      “8 bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell’anno precedente”.

f)   Al comma 9, le parole da “di svolgere tali attività ” fino a “in via di sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale”.

g)   Il comma 13 è sostituito dal seguente:

      “13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.”.

h)   Il comma 14 è sostituito dal seguente:

      “14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza”.

i)    Il comma 20 è abrogato.

Art. 8
(Modifiche all’art. 20 della l.r. n. 77/1999)

1.   Il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

“9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l’incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell’indennità di posizione spettante per l’incarico di dirigente del posto vacante”.

Art. 9
(Abrogazione dell’art. 47
della L.R. n. 1/2011)

1.   L’art. 47 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) é abrogato.

Art. 10
(Modifiche alla legge regionale n. 6
dell’8.4.2011 recante “Misurazione e
valutazione delle prestazioni delle strutture
amministrative regionali”)

1.   L’art. 10 della legge regionale n. 6 dell’8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Organismo indipendente di
valutazione delle prestazioni (OIV))

1.   L’esercizio delle attività di cui all’art. 14, commi 4 e 5 del D.lgs. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all’Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV). Sono istituiti organismi distinti per la Giunta e per il Consiglio regionale. Ciascun OIV è collocato, in posizione di autonomia, rispettivamente presso la Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale e presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e risponde esclusivamente al rispettivo organo. L’OIV della Giunta regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo.

2.   Ciascun OIV è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale, nominati rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore preposto alle risorse umane e al personale, e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nella scelta dei componenti è assicurato il rispetto dell’equilibrio di genere. La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

3.   Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. 150/2009, i componenti dell’OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati coloro che nel triennio antecedente hanno avuto incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate.

4.   Le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell’OIV sono stabiliti con deliberazione dell’Organo di direzione politica.

5.   Per l’espletamento delle proprie attività istituzionali, l’OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio "Controllo contabile ed ispettivo", e del Servizio "Controllo di Gestione"; l’OIV del Consiglio regionale, si avvale dell’Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.

6.   A supporto dell’attività dell’OIV è preposta una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, all’interno di un Servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, la cui responsabilità è affidata a soggetto che abbia specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione e valutazione delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e del personale. Il Servizio cura anche la gestione delle forme di conciliazione e di contenzioso relative al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il supporto è garantito da un Ufficio individua-
to con atto organizzativo dell’Ufficio di Presidenza.

7.   In sede di prima applicazione, l’OIV, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all’art. 13 del D.lgs. 150/2009, elabora lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni di cui all’art. 5 in tempo utile a garantire la piena operatività del sistema dal 1° gennaio 2012.

8.   Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di ciascun organismo di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine attualmente iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione.

9.   Le funzioni dell’OIV sono assolte dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione (NIV) della Giunta regionale, del Consiglio regionale, nonché degli Enti strumentali della Regione fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione dell’OIV le funzioni dei Nuclei interni di Valutazione scaduti degli Enti strumentali sono assolte dal NIV della Giunta regionale.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Agosto 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi



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TESTI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, N. 118,
DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1 E DELL'ARTICOLO
20 DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999 N. 77
COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 3 AGOSTO 2011, n. 24
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1998, N. 118

Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977.

Art. 1
Finalità della legge.

1.   Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di procedura di mobilità, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione.

2.   Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data dell'inquadramento stesso.

[2 bis. Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell'inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta.

2 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24/01/1998, presuntivamente quantificate per l'esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito della UPB 02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.]

 

 

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2010, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)

Art. 23
Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dell'Ente. Recepimento dell'art. 72
D.L. 112/08 così come convertito con L. 133/2008 e successive modifiche

1.   Per gli esercizi 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 72, commi 1, 2 e 3, del D.L. 25.6.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e modificato dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti" e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa, in servizio a tempo indeterminato e prossimo al collocamento a riposo può inoltrare richiesta di esonero dal servizio all'Amministrazione di appartenenza.

1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell’Ente, la richiesta diviene irrevocabile.

2.   L'istanza di esonero volontario può essere inoltrata alle rispettive Amministrazioni nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e comunque a condizione che entro l'anno solare si maturi almeno il requisito minimo di anzianità contributiva dei 35 anni.

3.   Nella prima applicazione la richiesta di esonero deve essere presentata inderogabilmente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.   Nell'esercizio 2011 e negli esercizi successivi la richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro il 1 febbraio, rispettando in ogni caso un termine di preavviso minimo di 3 mesi.

5.   Per coloro che intendono esercitare la facoltà di esonero dal 1 gennaio 2011 la domanda deve esser prodotta entro e non oltre il 1 settembre dell'anno precedente all'esonero.

6.   Qualora le istanze risultino in misura superiore al 5% dell'organico per ogni esercizio, ivi compresa la dirigenza, è data facoltà all'Amministrazione, previa regolamentazione da definirsi con le OO.SS. e in base alle esigenze funzionali e organizzative, di esprimere, entro il 1 marzo di ciascun esercizio, l'approvazione o il diniego in riferimento alla domanda stessa che, una volta accolta, diviene irrevocabile.

7.   I posti che si rendono vacanti a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e non confluiscono nelle programmazioni triennali fino alla scadenza del quinquennio contributivo a carico dell'Ente per il principio del contenimento della spesa. Al termine del predetto quinquennio un numero di posti, nella dotazione organica dell’Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati vacanti a seguito dell'esonero sono definitivamente soppressi, previa concertazione sindacale.

8.   Per incentivare l’applicazione dell’istituto, al dipendente, durante l’esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell’esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell’anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all’anno precedente.

8 bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell’anno precedente.

9.   Durante il periodo di esonero il trattamento economico è elevato al 70%, ove il dipendente documenti opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale. Il trattamento economico temporaneo determinato al momento dell'esonero resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo dell'esonero stesso, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi. Il versamento dei contributi, durante il periodo di esonero, deve essere calcolato con la rivalutazione determinatasi a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti. Sono fatte salve le rivalutazioni sulla retribuzione derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero.

10. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di contribuzione, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

11. Il dipendente che durante il periodo di esonero raggiunge i 65 anni di età, può, se non ha ancora raggiunto i 40 anni di servizio, rimanere in esonero fino al compimento di 67 anni sempre che nel frattempo non raggiunga i 40 anni di contribuzione.

12. Il trattamento e la relativa contribuzione sono corrisposti fino al momento in cui il dipendente può percepire il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) e b) della legge n. 247 del 2007.

13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza.

15. Per gli anni 2010 e 2011 l'Amministrazione regionale, in applicazione dell'art. 72, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, risolve unilateralmente il rapporto di lavoro, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

16. Il personale del Comparto che ha già compiuto i 40 anni di contribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato a riposo con il preavviso di 6 mesi.

17. Per le qualifiche dirigenziali il rapporto di lavoro si risolve unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

18. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già compiuto i 40 anni di contribuzione e sono titolari di un incarico dirigenziale, il rapporto di lavoro si intende risolto con il termine di preavviso di 6 mesi, fatte salve motivate esigenze di carattere organizzativo e funzionale per le quali la Giunta regionale può prorogare gli incarichi di ulteriori 6 mesi.

19. Per coloro che abbiano già compiuto i 40 anni di contribuzione e che a seguito della riorganizzazione dell'Ente decadono dagli incarichi, il rapporto di lavoro si intende risolto alla predetta scadenza.

[20. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a tutti gli Enti strumentali ed Organismi regionali, pur nel rispetto delle rispettive autonomie funzionali ed organizzative.]

21. Il presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999 N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

Art. 20
Incarichi dirigenziali.

1.   Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

a)   Direttore regionale preposto ad una Direzione;

b)  Dirigente preposto ad un Servizio o ad una posizione di Staff.

2.   Il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale. Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.

3.   Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:

a)   della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;

b)  delle attitudini e delle capacità professionali;

c)   dei risultati conseguiti in precedenza.

4.   Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5.   Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del codice civile.

6.   Gli incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. L'incarico di Direttore o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento dell'organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall'insediamento del nuovo Direttore.

6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l'entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall'incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.

6-ter. In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.

6-quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.

7.   Gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.

8.   Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.

9.   In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, 4alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l’incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell’indennità di posizione spettante per l’incarico di dirigente del posto vacante.

9-bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l'incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete, la differenza tra l'indennità di posizione percepita e quella spettante per l'incarico di direttore.

 

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Riferimenti normativi

Il testo dei commi 7 e 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 14
Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

7.   L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

      "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a)   riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b)  razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c)   contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

      557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

      557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

9.   Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133è sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

 

Il testo del comma 53 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2
Proroghe onerose di termini

53. All’ articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";

b)  dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      "1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".

 

Il testo del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 72
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1.   Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

 

Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1
Finalità ed àmbito di applicazione

2.   Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

 

Il testo degli articoli 13 e 14, commi 4, 5 e 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 13
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

1.   In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

2.   Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.

3.   La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.

4.   La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

5.   La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:

a)   promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

b)  assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;

c)   confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;

d)  favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;

e)   favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.

6.   La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:

a)   fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

b)  definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;

c)   verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;

d)  definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;

e)   adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);

f)   adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;

g)   definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;

h)   promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

i)    redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;

l)    promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;

m)  definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;

n)   predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;

o)  sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;

p)  realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.

7.   La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.

8.   Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

9.   I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.

12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

Art. 14
Organismo indipendente di valutazione della performance

4.   L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a)   monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b)  comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c)   valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d)  garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e)   propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f)   è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g)   promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h)   verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5.   L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

8.   I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.