IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’art. 5 della L.R. n.
49/2010)
1. L’art. 5 della L.R. 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Utilizzazione degli idonei dei
concorsi pubblici regionali
1. Ai
fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e
2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.”
Art. 2
(Abrogazione dell’art. 11 della L.R.
49/2010)
1. L’art. 11 della L.R. n. 49/2010 è abrogato.
Art.
3
(Sostituzione dell’art. 12 della L.R.
49/2010)
1. L’art. 12 della L.R. n. 49/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 12
1.
2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.
3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica”.
Art. 4
(Inserimento dell’art. 12 bis
nella L.R. n. 49/2010)
1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è inserito il seguente:
“Art. 12 bis
(Neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica”.
Art.
5
(Disposizioni in materia di
personale per le ATER)
1. Le ATER, nel rispetto della dotazione organica vigente, possono avvalersi prioritariamente del personale in servizio a tempo indeterminato della Regione Abruzzo mediante l’istituto della mobilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 6
(Modifiche all’art. 1 della
L.R. 13 ottobre 1998, n. 118)
1. Sono
abrogati i commi 2 bis e 2 ter dell’art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni recante “Riconoscimento agli effetti
economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici,
Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo
regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti
dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del
Art. 7
(Modifiche all’art. 23
della L.R. 1/2010)
1. All’ art. 23 della l.r. 9 gennaio 2010, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma
b) Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:
“1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell’Ente, la richiesta diviene irrevocabile”.
c) Al
comma 4, dopo le parole “esercizio
d) Al comma 7, dopo le parole “disposizioni di cui al presente articolo,” sono aggiunte le seguenti: “non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e”. Al secondo periodo, le parole “i posti risultati” sono sostituite dalle seguenti: “un numero di posti, nella dotazione organica dell’Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati”.
e) Dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8 bis:
“8 bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell’anno precedente”.
f) Al comma 9, le parole da “di svolgere tali attività ” fino a “in via di sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale”.
g) Il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.”.
h) Il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza”.
i) Il comma 20 è abrogato.
Art. 8
(Modifiche all’art. 20 della l.r. n.
77/1999)
1. Il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:
“9. In
caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di
Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono
essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del
Componente
Art. 9
(Abrogazione dell’art. 47
della L.R. n. 1/2011)
1. L’art. 47 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) é abrogato.
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale n. 6
dell’8.4.2011 recante “Misurazione e
valutazione delle prestazioni delle strutture
amministrative regionali”)
1. L’art. 10 della legge regionale n. 6 dell’8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”è sostituito dal seguente:
“Art. 10
(Organismo indipendente di
valutazione delle prestazioni (OIV))
1. L’esercizio delle attività di cui all’art.
14, commi 4 e 5 del D.lgs. 150/2009, e delle attività di controllo strategico,
è affidato all’Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV).
Sono istituiti organismi distinti per
2. Ciascun OIV è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale, nominati rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore preposto alle risorse umane e al personale, e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nella scelta dei componenti è assicurato il rispetto dell’equilibrio di genere. La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta.
3. Ai
sensi dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. 150/2009, i componenti dell’OIV non
possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi
o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non
possono, altresì, essere nominati coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con
4. Le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell’OIV sono stabiliti con deliberazione dell’Organo di direzione politica.
5. Per l’espletamento delle proprie attività istituzionali, l’OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio "Controllo contabile ed ispettivo", e del Servizio "Controllo di Gestione"; l’OIV del Consiglio regionale, si avvale dell’Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.
6. A supporto dell’attività dell’OIV è preposta
una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni,
all’interno di un Servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della
Giunta regionale, la cui responsabilità è affidata a soggetto che abbia
specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione e
valutazione delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e del personale.
Il Servizio cura anche la gestione delle forme di conciliazione e di
contenzioso relative al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il
supporto è garantito da un Ufficio individua-
to con atto organizzativo dell’Ufficio di Presidenza.
7. In sede di prima applicazione, l’OIV, sulla
base degli indirizzi della Commissione di cui all’art. 13 del D.lgs. 150/2009,
elabora lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni di cui all’art.
8. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di ciascun organismo di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine attualmente iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione.
9. Le funzioni dell’OIV sono assolte dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione (NIV) della Giunta regionale, del Consiglio regionale, nonché degli Enti strumentali della Regione fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione dell’OIV le funzioni dei Nuclei interni di Valutazione scaduti degli Enti strumentali sono assolte dal NIV della Giunta regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 3 Agosto 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
****************
TESTI
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE
DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE
20 DELLA LEGGE REGIONALE
COORDINATI CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE REGIONALE
Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977.
Art. 1
Finalità della legge.
1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di procedura di mobilità, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione.
2. Il
trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti
del personale inquadrato successivamente al
[2 bis. Ai
dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs.
2 ter. Agli oneri
derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 bis, comprese
le competenze pregresse a far data dal
LEGGE REGIONALE
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 -
2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)
Art. 23
Norme per la riorganizzazione e razionalizzazione dell'Ente. Recepimento
dell'art. 72
D.L. 112/08 così come convertito con L. 133/2008 e successive modifiche
1. Per
gli esercizi 2010 e 2011, 2012, 2013 e
1
bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei
competenti uffici dell’Ente, la richiesta diviene irrevocabile.
2. L'istanza di esonero volontario può essere inoltrata alle rispettive Amministrazioni nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e comunque a condizione che entro l'anno solare si maturi almeno il requisito minimo di anzianità contributiva dei 35 anni.
3. Nella prima applicazione la richiesta di esonero deve essere presentata inderogabilmente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'esercizio 2011 e negli esercizi successivi la richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro il 1 febbraio, rispettando in ogni caso un termine di preavviso minimo di 3 mesi.
5. Per
coloro che intendono esercitare la facoltà di esonero dal
6. Qualora le istanze risultino in misura superiore al 5% dell'organico per ogni esercizio, ivi compresa la dirigenza, è data facoltà all'Amministrazione, previa regolamentazione da definirsi con le OO.SS. e in base alle esigenze funzionali e organizzative, di esprimere, entro il 1 marzo di ciascun esercizio, l'approvazione o il diniego in riferimento alla domanda stessa che, una volta accolta, diviene irrevocabile.
7. I posti che si rendono vacanti a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e non confluiscono nelle programmazioni triennali fino alla scadenza del quinquennio contributivo a carico dell'Ente per il principio del contenimento della spesa. Al termine del predetto quinquennio un numero di posti, nella dotazione organica dell’Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati vacanti a seguito dell'esonero sono definitivamente soppressi, previa concertazione sindacale.
8. Per incentivare l’applicazione dell’istituto, al dipendente, durante l’esonero, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo, pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento dell’esonero stesso, per competenze fisse e accessorie. Il trattamento economico accessorio è calcolato al 50% con riferimento a quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto nell’anno precedente con esclusione delle voci correlate direttamente alla prestazione lavorativa (disagio, reperibilità, straordinario, maneggio valori, particolari responsabilità). Per i dirigenti il trattamento accessorio è calcolato al 50% di quanto percepito o, se inferiore, a quanto di competenza dovuto relativamente all’anno precedente.
8
bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio,
come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza
nell’anno precedente.
9. Durante il periodo di esonero il trattamento economico è elevato al 70%, ove il dipendente documenti opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale. Il trattamento economico temporaneo determinato al momento dell'esonero resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo dell'esonero stesso, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi. Il versamento dei contributi, durante il periodo di esonero, deve essere calcolato con la rivalutazione determinatasi a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti. Sono fatte salve le rivalutazioni sulla retribuzione derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero.
10. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di contribuzione, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
11. Il dipendente che durante il periodo di esonero raggiunge i 65 anni di età, può, se non ha ancora raggiunto i 40 anni di servizio, rimanere in esonero fino al compimento di 67 anni sempre che nel frattempo non raggiunga i 40 anni di contribuzione.
12. Il trattamento e la relativa contribuzione sono corrisposti fino al momento in cui il dipendente può percepire il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) e b) della legge n. 247 del 2007.
13. La posizione di esonero non consente al
beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico
temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come
lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi
dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs.
14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza.
15. Per
gli anni 2010 e
16. Il personale del Comparto che ha già compiuto i 40 anni di contribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato a riposo con il preavviso di 6 mesi.
17. Per le qualifiche dirigenziali il rapporto di lavoro si risolve unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
18. Per
coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già
compiuto i 40 anni di contribuzione e sono titolari di un incarico dirigenziale,
il rapporto di lavoro si intende risolto con il termine di preavviso di 6 mesi,
fatte salve motivate esigenze di carattere organizzativo e funzionale per le
quali
19. Per coloro che abbiano già compiuto i 40 anni di contribuzione e che a seguito della riorganizzazione dell'Ente decadono dagli incarichi, il rapporto di lavoro si intende risolto alla predetta scadenza.
[20. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a tutti gli Enti strumentali ed Organismi regionali, pur nel rispetto delle rispettive autonomie funzionali ed organizzative.]
21. Il presente articolo non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
LEGGE REGIONALE
Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo
Art. 20
Incarichi dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:
a) Direttore regionale preposto ad una Direzione;
b) Dirigente preposto ad un Servizio o ad una posizione di Staff.
2. Il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale. Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.
3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:
a) della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle attitudini e delle capacità professionali;
c) dei risultati conseguiti in precedenza.
4. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
5. Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103, comma 1, del codice civile.
6. Gli
incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di
supporto sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Componente
6-bis. Al termine dell'incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassume automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l'entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005. Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall'incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio. Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l'indennità prevista per i Dirigenti in Servizio.
6-ter. In caso di cessazione dell'incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio. In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio. Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l'indennità di posizione in godimento.
6-quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria.
7. Gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.
8. Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.
9. In caso di
assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di
Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono
essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del
Componente
9-bis. Qualora un
Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto,
****************
Riferimenti normativi
Il testo dei commi 7 e 9
dell'articolo 14 del decreto-legge
Art. 14
Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
7. L'art.
1, comma 557, della legge
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis.
Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo
557-ter.
In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui
all'art. 76, comma 4, del decreto-legge
9. Il
comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
Il testo del comma 53
dell'articolo 2 del decreto-legge
Art. 2
Proroghe onerose di termini
53. All’
articolo 72 del decreto-legge
a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".
Il testo del comma 1 dell'articolo
72 del decreto-legge
Art. 72
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo
1. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie
fiscali,
Il testo del comma 2
dell'articolo 1 del decreto legislativo
Art. 1
Finalità ed àmbito di applicazione
2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo
Il testo degli articoli 13 e 14,
commi 4, 5 e 8, del decreto legislativo
Art. 13
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche
1. In
attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge
2. Mediante
intesa tra
3.
4. La
struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale
nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi
specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del
lavoro pubblico.
5.
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.
6.
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce
i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione
della performance di cui all'articolo
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7.
8. Presso
9. I
risultati dell'attività della Commissione sono pubblici.
10. Dopo
cinque anni, dalla data di costituzione,
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.
13. Agli
oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno
2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo,
della legge
Art. 14
Organismo indipendente di valutazione della performance
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.