IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/12/2009)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con lo quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stato nominata sub- commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009;

Considerato che la predetta deliberazione individua fra le funzioni attribuite al Commissario, la realizzazione degli interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Tenuto conto che dalla lettura dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 3 del D. Lgs. n° 229/1999, risulta che:

-    le Aziende U.S.L informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;

-    l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica;

-    le Aziende U.S.L si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali;

-    la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con Legge Regionale;

Tenuto conto che il combinato disposto degli articoli 40 e 41 bis del D.Lgs. n. 165/2001 contempla la non applicazione dei contratti comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuno amministrazione qualora dai controlli integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio;

Tenuto conto che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n 122/2010 dispone:

-    all’art. 9, comma 17, che: “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’art. 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni...”;

-    all’art 9, comma 24, che: “Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale”;

-    all’art. 9, comma 4, che: “I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3.2 per cento”;

Tenuto conto, da quanto sopra riportato, che i medici di famiglia non possono beneficiare negli anni 2011, 2012, 2013 di aumenti economici al pari del restante personale convenzionato e che, quindi, i loro compensi nel biennio 2011-2012 non possono superare annualmente quelli dell’anno 2010;

Tenuto conto dei dati forniti dalle Aziende U.S.L. sul numero degli assistiti e sui costi previsti dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali (ACN) pèr retribuire i medici convenzionati;

Tenuto conto che il budget regionale utilizzabile per l’attuazione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR) dei medici di assistenza primaria, dei pediatri di libera scelta, dei medici di continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale non può superare per il biennio 2011-2012 lo stanziamento previsto nell’anno 2010;

Tenuto conto del Programma Operativo 2011-2012 approvato con Decreto dei Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro sanitario della Regione Abruzzo n. 22/2011 del 6 luglio 2011;

Ritenuto di recepire il “Documento preliminare per la definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali” dell’Ufficio commissariale del 21 aprile 2011, condiviso con le Organizzazioni sindacali della Medicina di base (All. A);

Ritenuto di recepire nel presente decreto le risultanze dell’intesa del 30 giugno 2011 con le Organizzazioni sindacali della Medicina Convenzionata di Base per la definizione dei tetti di spesa del biennio 2011-2012 e dei percorsi attuativi A.I.R. (All. B);

Ritenuto di stabilire che nel biennio 2011-2012 il tetto di spesa annuale per la medicina convenzionata di base ammonta ad € 153.453.353 (All. C) salvo incrementi economici che dovessero intervenire per norma di rango superiore (indennità di vacanza contrattuale e di altra natura);

Ritenuto di stabilire che nel biennio 2011-2012 il budget annuale AIR al netto degli incrementi AIR previsti negli ACN dei MMG e dei PLS dell’8 luglio 2010 ammonto ad € 20.095.834 in quanto tali incrementi sono stati trasferiti al 90 % nel monte compensi ACN secondo le modalità e proporzioni previste dalla contrattazione nazionale, il restante 10% con successivo decreto verrà utilizzato a favore di programmi d’integrazione tra continuità assistenziale, assistenza primaria e pediatria di libera scelta, così come previsto nelle dichiarazioni a verbale dei citati ACN dell’8 luglio 2010;

Ritenuto di ripartire tale disponibilità A.I.R. fra le suddette categorie mediche proporzionalmente al loro monte compensi da A.C.N. e fra le Aziende U.S.L. tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale;

Ritenuto di precisare che le aziende sanitarie dovranno computare nelle spese ACN, limitatamente ai medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta, anche la quota dei cessati tenendo conto del valore stabilito alla data del 31.12.2005 che verrà contabilizzato a parte nella quota di ponderazione qualitativa;

Ritenuto di rideterminare il budget anno 2012 limitatamente alla contabilizzazione centralizzata delle suddette quote dei cessati ed alla rimodulazione della spesa dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale da realizzare sullo base di quanto previsto nel prossimo piano dell’emergenza-urgenza;

Ritenuto di stabilire che le risorse riferite alle voci compensative variabili ed a quelle derivanti dall’attuazione degli AIR anche in corso di definizione saranno legate al raggiungimento di obiettivi con indicatori e risultati misurabili;

Ritenuto, di stabilire che:

-    l’entità complessiva della spesa A.S.L riferita alle prestazioni di cui all’art. 59, lettera C, ACN 29.07.2009 per la medicina generale, è stabilita in 5,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011-2012;

-    l’entità complessiva della spesa A.S.L. riferita alle prestazioni di cui all’art. 58, lettera C, ACN 29.07.2009 per la pediatria di libera scelta, è stabilito in 10,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011-2012;

-    le risorse da ACN verranno obbligatoriamente assicurate al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali d’assistenza;

Ritenuto di stabilire che le risorse economiche messe a disposizione dal CIPE per la linea progettuale “Cure Primarie” art. 1, commi 34 e 34 bis legge 662 del 23 dicembre 1996, saranno esclusivamente destinate alla riorganizzazione delle cure primarie secondo le linee progettuali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 15 giugno 2011, tenendo conto delle indicazioni dello Direzione Politiche della Salute e delle strutture di programmazione delle Aziende USL e di quanto concertato con le Organizzazioni sindacali della medicina di base;

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

-    le Aziende U.S.L provvederanno a trasmettere al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche dello Salute i dati necessari al fine di monitorare trimestralmente il rispetto dei limiti di spesa previsti per la medicina convenzionata di base. Tali dati verranno messi a disposizioni delle Organizzazioni sindacali;

-    e Aziende UU.SS.LL. possono procedere al trasferimento delle risorse residue dall’AA.CC.NN. all’AA.II.RR. e viceversa, per ciascun settore (AP, CA, EST, PLS), a consuntivo annuale, esclusivamente nell’ambito della definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali che prevedono la definizione di obiettivi e la valutazione di risultati misurabili finalizzati alla realizzazione del programma operativo 2011 - 2012. Detto trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal già citato art. 9, camma 4 del D.L n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

-    le Aziende U.S.L non potranno modificare i contenuti normativi ed economici degli AIR senza l’assenso dei Comitati consultivi regionali. In deroga a tale prescrizione le Aziende U.S.L possono mantenere in essere i provvedimenti già adottati per il contenimento della spesa della medicina convenzionata di base fino alla definizione dei nuovi Accordi Regionali e comunque in caso di criticità saranno attivati i tavoli di contrattazione regionale, anche al fine di non creare disparità di trattamento economica tra aziende USL e tra medici per le medesime prestazioni ed indennità;

-    le Aziende U.S.L erogheranno gli arretrati accantonati negli esercizi di competenza relativi al biennio economica 2008-2009 così come previsti dagli ACN 8 luglio 2010;

Considerato che le motivazioni sopra .addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da rinviare la trasmissione al Tavolo di monitoraggio dei Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009 - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-    di recepire il “Documento preliminare per la definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali” dell’Ufficio commissariale del 21 aprile 2011, condivisa con le Organizzazioni sindacali della Medicina convenzionata di base (All. A);

-    di recepire nel presente decreto le risultanze dell’intesa del 30 giugno 2011 con le Organizzazioni sindacali della Medicina Convenzionata di Base per la definizione dei tetti di spesa del biennio 2011-2012 e dei percorsi attuativi AIR (All. B);

-    di stabilire che nel biennio 2011-2012 il tetto di spesa annuale per la medicina convenzionata di base ammonta ad € 153.453.353 (All. C) salvo incrementi economici che dovessero intervenire per norma di rango superiore (indennità dì vacanza contrattuale e di altra natura natura);

-    di stabilire che nel biennio 2011-2012 il budget annuale AIR al netto degli incrementi AIR previsti negli ACN dei MMG e dei PLS dell’8 luglio 2010 ammonta ad € 20.095.834 in quanto tali incrementi sono stati trasferiti al 90 % nel monte compensi ACN secondo le modalità e proporzioni previste dalla contrattazione nazionale, il restante 10% con successivo decreto verrà utilizzato a favore di programmi d’integrazione tra continuità assistenziale, assistenza primaria e pediatrici di libera scelta, casi come previsto nelle dichiarazioni a verbale dei citati ACN dell’8 luglio 2010;

-    di ripartire tale disponibilità A.I.R. fra le suddette categorie mediche proporzionalmente al loro monte compensi da A.C.N. e fra le Aziende U.S.L tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell’emergenza-sanitaria territoriale;

-    di precisare che le aziende sanitarie dovranno computare nelle spese ACN, limitatamente ai medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta, anche la quota dei cessati tenendo conto del valore stabilito allo data del 31.12.2005 che verrà contabilizzato a parte nella quota di ponderazione qualitativa;

-    di rideterminare il budget anno 2012 limitatamente alla contabilizzazione centralizzata delle suddette quote dei cessati ed alla rimodulazione della spesa dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale da realizzare sulla base di quanto previsto nel prossimo piano dell’emergenza-urgenza;

-    di stabilire che le risorse riferite alle voci compensative variabili ed a quelle derivanti dall’attuazione degli AIR anche in corso di definizione saranno legate al raggiungimento di obiettivi con indicatori e risultati misurabili;

-    di stabilire che:

-    l’entità complessiva della spesa A.S.L riferita alle prestazioni di cui all’art. 59, lettera C, ACN 29.07.2009 per la medicina generale, è stabilita in 5,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011 -2012;

-    l’entità complessiva della spesa A.S.L riferita alle prestazioni di cui all’art. 58, lettera C, ACN 29.07.2009 per la pediatria di libera scelta, è stabilita in 10,00 euro per assistito/anno per costituire il budget aziendale biennio 2011-2012;

-    le risorse da ACN verranno obbligatoriamente assicurate al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali d’assistenza;

-    di stabilire che le risorse economiche messe a disposizione dal CIPE per la linea progettuale “Cure Primarie” art. 1, commi 34 e 34 bis legge 662 del 23 dicembre 1996, saranno esclusivamente destinate alla riorganizzazione delle cure primarie secondo le linee progettuali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 15 giugno 2011, tenendo conta delle indicazioni della Direzione Politiche della Salute concertate con i Distretti sanitari di base e le Organizzazioni sindacali;

-    di stabilire che:

-    le Aziende U.S.L provvederanno a trasmettere al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della Direzione Politiche della Salute i dati necessari al fine di monitorare trimestralmente il rispetto dei limiti di spesa previsti per la medicina convenzionata di base. Tali dati verranno messi a disposizioni delle Organizzazioni sindacali;

-    le Aziende UU.SS.LL passano procedere al trasferimento delle risorse residue dall’AA.CC.NN. all’AA.II.RR. e viceversa, per ciascun settore (AP, CA, EST, PLS), a consuntivo annuale, esclusivamente nell’ambito della definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali che prevedono la definizione di obiettivi e la valutazione di risultati misurabili finalizzati alla realizzazione del programma operativa 2011- 2012. Detto trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal già citato art. 9, comma 4 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

-    le Aziende U.S.L non potranno modificare i contenuti normativi ed economici degli AIR senza l’assenso dei Comitati consultivi regionali. In deroga a tale prescrizione le Aziende U.S.L. possono mantenere in essere i provvedimenti già adattati per il contenimento della spesa della medicina convenzionata di base fino alla definizione dei nuovi Accordi Regionali e comunque in caso di criticità saranno attivati i tavoli di contrattazione regionale, anche al fine di non creare disparità di trattamento economico tra le Aziende USL e tra medici per le medesime prestazioni ed indennità;

-    le Aziende U.S.L erogheranno gli arretrati accantonati negli esercizi di competenza relativi al biennio economico 2008-2009, casi come previsti dagli ACN 8 luglio 2010;

-    copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, nonché ai Direttori delle Aziende UU.SS.LL d’Abruzzo;

-    il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in forma integrale nel B.U.R.A..

Il commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Segue Allegato