IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Riordino delle funzioni in
materia di aree produttive)
1. E’ istituita l’Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.
2. L’ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L’ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.
3. In attuazione dell’art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell’art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali) , l’ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.
4. Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.
5.
6. L’ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell’Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.
7. Sono organi dell’ARAP: l’Assemblea Generale;
il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei
conti. L’Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione
è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono
nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì,
8. Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.
9. In fase di avvio l’ARAP ha sede presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico.
10. L’ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.
11.
12. Al fine di raggiungere l’obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l’incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l’eventuale compenso e le funzioni del commissario.
13. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 11 della L.R. 4/2009, operano sino all’insediamento dell’Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.
14. Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l’elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.
15. Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell’elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l’ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell’ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell’ARAP.
16. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell’ARAP, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l’Assemblea generale.
17. La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all’uso prevalente dell’impianto medesimo.
18. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale transita all’ARAP nelle medesime funzioni.
19. Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti.
20. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.
21. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 29 Luglio 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
56
DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO E DEGLI ARTICOLI 2 E 11 DELLA
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2009, N. 4
"Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali"
CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, n. 23
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
Art. 56
L'istituzione di Enti e Aziende
1.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.
LEGGE REGIONALE
24 MARZO 2009, N. 4
"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"
Art. 2
(Riordino degli Enti regionali)
1. Gli enti di cui all’art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante l’adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel rispetto della disciplina civilistica in materia.
Art. 11
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio il quale ne dà immediata comunicazione ai Capigruppo consiliari, può disporre il commissariamento degli organi amministrativi di vertice, collegiali ed individuali, degli enti per i quali si procede al riordino, facendo ricorso, ove possibile, al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
2. Nelle more dell’approvazione delle singole leggi di riordino, gli enti regionali di cui all’art. 1 non possono modificare in aumento le piante organiche, assumere personale, rilasciare fideiussioni, alienare beni immobili e comunque compiere atti di straordinaria amministrazione salvo autorizzazione della Giunta regionale, in relazione a motivate richieste.