IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 1, comma 5,
della l.r. n. 9/2009)
1. Il comma 5, dell’articolo 1, della l.r. 27 maggio 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:
“5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale”.
Art.
2
(Modifiche all’articolo 1 bis
della l.r. n. 9/2009)
1. All’articolo 1 bis della l.r. n. 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3 le parole “, entro e non oltre il 31.12.2010,” sono soppresse;
b) Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:
“7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale”.
2. Sono fatte salve le richieste pervenute allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell’Aquila, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 3, della l.r. n. 9/2009, successivamente alla data del 31.12.2010 e fino all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 29 Luglio 2011
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
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TESTO DEGLI ARTICOLI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2009, N. 9
"Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività
economiche nelle aree colpite dal sisma
del
COORDINATO CON
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo
19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Art. 1
(Disposizioni in materia di Commercio)
1. Per
consentire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma
del
2. La superficie massima consentita per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, anche in forma integrata, non può essere superiore a quella precedentemente utilizzata dai titolari negli immobili colpiti dal sisma, incrementata di una percentuale massima del 10 per cento.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i titolari di
autorizzazioni commerciali al dettaglio in sede fissa, piccoli e medi, agli
studi professionali e agli esercizi di vicinato nonché agli esercizi per le
somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 1, commi 90
e
4. Nelle
stesse aree è consentita fino al
5. Le disposizioni di cui alla presente legge
hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato
di emergenza stabilito da normativa statale.
Art. 1 bis
1. Per
consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune
dell'Aquila colpito dal sisma del
2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.
3. I
soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono
presentare [, entro e non oltre il
4. Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.
5. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell'Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l'istituto del silenzio-assenso.
6. Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell'Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell'area.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano insediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila per effetto della previsione di cui agli artt. 1 e 1 bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.
7
bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine
dello stato di emergenza stabilito da normativa statale.