IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1, comma 5,
della l.r. n. 9/2009)

1.   Il comma 5, dell’articolo 1, della l.r. 27 maggio 2009, n. 9 è sostituito dal seguente:

“5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 1 bis
della l.r. n. 9/2009)

1.   All’articolo 1 bis della l.r. n. 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   Al comma 3 le parole “, entro e non oltre il 31.12.2010,” sono soppresse;

b)  Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:

“7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale”.

2.   Sono fatte salve le richieste pervenute allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell’Aquila, ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 3, della l.r. n. 9/2009, successivamente alla data del 31.12.2010 e fino all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 29 Luglio 2011

IL PRESIDENTE

Giovanni Chiodi


 

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TESTO DEGLI ARTICOLI 1 E 1 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2009, N. 9
"Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 LUGLIO 2011, n. 22
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Art. 1
(Disposizioni in materia di Commercio)

1.   Per consentire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga all'art. 1, comma 50, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), l'esercizio di attività professionali e di attività commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita nelle aree del comune di L'Aquila destinate ad insediamenti produttivi, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente ai professionisti e ai titolari di autorizzazioni commerciali i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.

2.   La superficie massima consentita per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, anche in forma integrata, non può essere superiore a quella precedentemente utilizzata dai titolari negli immobili colpiti dal sisma, incrementata di una percentuale massima del 10 per cento.

3.   Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i titolari di autorizzazioni commerciali al dettaglio in sede fissa, piccoli e medi, agli studi professionali e agli esercizi di vicinato nonché agli esercizi per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 1, commi 90 e 91, L.R. 11/2008, con esclusione dei centri commerciali, in tutti i comuni, i quali abbiano avuto per i propri immobili, adibiti alle predette attività, la dichiarazione di inagibilità o che non possono utilizzarli in quanto ricadenti in aree interdette all'accesso. In tal caso la deroga viene loro concessa dai sindaci dei rispettivi comuni, in aree da essi individuate.

4.   Nelle stesse aree è consentita fino al 31 dicembre 2010 l'organizzazione di fiere periodiche, mercati giornalieri e mercati settimanali ai quali partecipano, esclusivamente, gli esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di una qualsiasi autorizzazione, rilasciata dal comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 2 della L.R. 135/1999 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

5.   Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale.

Art. 1 bis

1.   Per consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune dell'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, l'esercizio di attività professionali, commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita e del terziario, nelle aree del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

2.   Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.

3.   I soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono presentare [, entro e non oltre il 31.12.2010,] apposita richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila.

4.   Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L'Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.

5.   Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell'Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l'istituto del silenzio-assenso.

6.   Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell'Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell'area.

7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano insediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila per effetto della previsione di cui agli artt. 1 e 1 bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.

7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale.