Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione” di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello stato, delle regioni e degli enti locali che, all’art.3, individua, tra le materie di legislazione concorrente, la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;
Visto l’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, che assoggetta la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica a un’ autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239 ”Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” che:
- all’art. 1, comma 25, fissa, per gli elettrodotti, i termini di entrata in vigore delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- all’art. 1, comma 26, qualificando la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti in narrativa come attività di preminente interesse statale:
o attribuisce la competenza autorizzatoria al Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate;
o ricomprende, nell’autorizzazione, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al citato d.p.r. 327/01;
o condiziona l’adozione del provvedimento autorizzativo, stante i potenziali effetti di variante sugli strumenti urbanistici locali, alla verifica di conformità urbanistica dell’opera;
o individua i soggetti coinvolti nel procedimento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Dato atto che
Considerato che l’interconnessione di cui all’oggetto per il tratto ricadente tra la linea di costa e la stazione di Villanova interessa i comuni di Pescara, Spoltore (PE), Cepagatti (PE) e S. Giovanni Teatino (CH);
Dato atto che il MISE, con nota prot.n. 0002909 del 12/01/2010 ha comunicato l’avvio del procedimento relativo all’autorizzazione dell’opera in oggetto;
Dato atto che l’intervento non è soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs 152/06 e non insiste su siti di interesse comunitario (SIC) secondo quanto dichiarato dal rappresentante Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di Conferenza di Servizi del 26/11/2010;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 239/2004 l’Amministrazione Regionale deve esprimere l’Intesa sulla richiesta di autorizzazione;
Rilevato che l’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di:
- una nuova Stazione di conversione alternata/continua localizzata in area prossima alla esistente Stazione Elettrica a 380/220/150 kV di Villanova, nel comune di Cepagatti (PE);
- un ampliamento della sezione elettrica a 380 kV realizzato in esecuzione blindata e collocato all’interno del perimetro della attuale S. E. 380/220/150-132 kV di Villanova;
- raccordi in cavo a 380 kV per il collegamento elettrico della Stazione Elettrica di Conversione alla Stazione Elettrica di Villanova della lunghezza di circa (1,5 x4) km;
- n.
2 linee di polo in cavo a ±500 kV in corrente continua realizzate parte in cavo
terrestre e parte in cavo marino, ciascuna delle quali costituita da un tratto di
due cavi terrestri di circa
- n.1
linea in cavo di media tensione di collegamento all’elettrodotto, lato Italia,
per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo
polo, costituita da un tratto composto da due cavi terrestri di circa
Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi
del 16 marzo 2010, ed i pareri in esso espressi, convocata dal Ministero dello
Sviluppo Economico, nella quale
Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi
del 29 aprile 2010, ed i pareri in esso espressi, nella quale
Vista la nota TE/P20100010198 del 22/07/2010 con
quale
Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 26 novembre 2010, convocata ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’opera, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 239/2004, nella quale sono stati espressi o confermati i pareri positivi acquisiti da parte degli Enti Locali nel procedimento (Allegato 3 al presente provvedimento);
Dato atto in particolare che :
- Il Comune di Cepagatti ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 26/11/2010 il proprio parere favorevole al progetto proposto;
- Il Comune di Pescara ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 26/11/2010 il proprio parere favorevole al progetto proposto;
- Il Comune di Spoltore ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 16/03/2010 il proprio parere favorevole al progetto proposto con prescrizioni;
- Il Comune di San Giovanni Teatino ha espresso con nota n. 3827 del 16/03/2010 proprio parere favorevole al progetto proposto con prescrizioni;
Vista la determina dirigenziale DA20/93 del 24/11/2010 del Servizio Pianificazione Territoriale e Aree Urbane della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,
Dato atto che il citato comma 5 art.1 della Legge
239/2004 individua anche
Dato atto che la compensazione spettante alla Regione ai sensi della Legge 239/2004 sarà costituita dalla realizzazione dei seguenti interventi, elencati in ordine di priorità:
- interventi di riqualificazione ambientale all’interno della riserva dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;
- interventi di riqualificazione ambientale del Parco Fluviale Foce del Pescara;
Ritenuto congruo definire in 2.500.000/00 euro (duemilionicinquecento/00euro) al netto di IVA una tantum, il contributo spettante alla Regione Abruzzo, ai sensi della Legge 239/2004, per la realizzazione delle suddette opere compensative di riequilibrio ambientale;
Ritenuto di dovere finalizzare le predette somme di compensazione ambientale alla realizzazione degli interventi sopra richiamati;
Ritenuto di dovere stabilire che i rapporti tra TERNA e Regione Abruzzo saranno disciplinati da una specifica convenzione che ne definirà i dettagli;
Dato atto che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;
Dato atto che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;
Preso atto delle su richiamate determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1) di
approvare, ai sensi del comma 5 art.1 della Legge 239/2004, al fine di
individuare le misure di compensazione e riequilibrio ambientale inerente la
costruzione ed esercizio dell’interconnessione in corrente continua a 500 kV
“Italia-Montenegro”, tra SE Di Villanova (Cepagatti, PE) e la nuova SE di Tivat
(Kotor, Montenegro), e delle opere connesse (tratto compreso tra
2) di riconoscere congruo l’importo di €.2.500.000/00 (duemilionicinquecento/00euro) al netto di IVA una tantum, quale contributo spettante alla Regione Abruzzo, ai sensi della Legge 239/2004, per la realizzazione delle seguenti opere compensative di riequilibrio ambientale, elencate in ordine di priorità:
- interventi di riqualificazione ambientale all’interno della riserva dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;
- interventi di riqualificazione ambientale del Parco Fluviale Foce del Pescara;
3) di demandare al competente Servizio Politica Energetica la trasmissione del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza e tutti gli adempimenti conseguenti la presente decisione;
4) di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Seguono Allegati
Terna - Società per Azioni – Rete Elettrica
Nazionale (in seguito
denominata Terna), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70 00156 – C.F. e P.I. 05779661007,
rappresentata nella presente Convenzione dal Direttore della Direzione Affari
Istituzionali, Dr.
Regione Abruzzo, con sede legale in Via L. Da Vinci, n. 6 – Palazzo
“I. Silone” - L’Aquila CAP
che
che tale Protocollo d’Intesa è stato già
sottoscritto dai Comuni di Pescara, Cepagatti, S. Giovanni Teatino e che la sua
sottoscrizione è stata approvata anche dal Comune di Spoltore con Delibera di
Consiglio comunale n.19 del 21/04/2011;
che l’art.
3 di detto Protocollo prevede: “Terna si
impegna a sottoscrivere una apposita convenzione per gli eventuali impatti
ambientali residui prodotti dalla realizzazione dell’intervento “Collegamento
in corrente continua HDVC 500 kVcc Italia –Montenegro e opere accessorie”,
mediante il finanziamento di specifici progetti di riqualificazione
territoriale con gli Enti Locali interessati”;
che
1) Interventi
di riqualificazione ambientale all’interno della Riserva Dannunziana, istituita
con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;
2) Interventi
di riqualificazione ambientale del “Parco fluviale Foce del Pescara”;
e ha chiesto a Terna di sostenerne i costi fino ad
un importo massimo di € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) più IVA;
che Terna ha manifestato la sua disponibilità ad
accogliere la richiesta della Regione;
le
parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano
quanto segue:
Quanto
pronunciato nelle premesse costituisce parte integrante della presente
Convenzione.
La
soluzione localizzativa del “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc
Italia - Montenegro e opere accessorie”, per quanto di competenza del territorio
della Regione Abruzzo, si intende condivisa dai firmatari del presente atto.
a titolo
compensativo degli impatti territoriali residui prodotti dalla realizzazione
dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro
e opere accessorie” a sostenere
i costi delle seguenti misure di riqualificazione territoriale individuati dalla
Regione Abruzzo:
1) Interventi di riqualificazione ambientale
all’interno della Riserva Dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e
19/2001;
2)
Interventi di riqualificazione ambientale del “Parco fluviale Foce del Pescara”;
fino ad un
importo massimo di € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) più IVA e con le
seguenti modalità:
a - Terna
erogherà alla Regione Abruzzo una prima rata, pari a 1.250.000/00 Euro
(unmilioneduecentocinquantamila Euro) più IVA, corrispondente al 50% dell’importo
massimo, entro trenta giorni dalla realizzazione delle opere previste nella
Fase 1 dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia
- Montenegro e opere accessorie”, per le tratte relative al territorio
nazionale e alle acque territoriali, come specificato nel Protocollo di Intesa citato
nelle premesse;
b - Terna
erogherà alla Regione Abruzzo una seconda ed ultima rata, pari a 1.250.000/00
Euro (unmilioneduecentocinquantamila Euro) più IVA, corrispondente al restante
50% dell’importo massimo, entro trenta giorni dal verificarsi delle seguenti
due condizioni:
-
realizzazione delle opere previste nella Fase 2
dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia -
Montenegro e opere accessorie”, per le tratte relative al territorio nazionale
e alle acque territoriali, come specificato nel Protocollo di Intesa citato
nelle premesse;
-
ricezione di attestazione della Regione di
avvenuta realizzazione nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto delle
opere di riqualificazione territoriale realizzate mediante le somme previste ai
punti a) e b) del presente articolo e di idonea documentazione certificativa
ovvero fatture e certificazioni di pagamento di tutte le relative spese
certificate, anche a stati di avanzamento lavori diversi;
·
eseguire a propria
cura, o per il tramite di Amministrazioni comunali o provinciali delegati, e con il contributo di Terna, nei termini
definiti nel precedente articolo 2, le misure di riqualificazione territoriale indicate
all’art.2, quali azioni di compensazione per la mitigazione degli impatti
ambientali residui riconducibili alla realizzazione dell’intervento “Collegamento in
corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”;
·
presentare, a
consuntivo, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestazione di avvenuta
realizzazione a regola d’arte delle opere di riqualificazione territoriale,
idonea documentazione delle azioni di compensazione realizzate, adeguata
certificazione contabile delle spese sostenute attestante l’avvenuto compimento
delle opere di riqualificazione e l’inerenza delle fatture portate a rimborso
ad ognuna delle suddette opere;
In
caso di mancata giustificazione delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo per
gli interventi di riqualificazione territoriale entro 3 (tre) anni
dall’erogazione dell’acconto di cui al punto a) dell’Art. 2 da parte della
società Terna, tale somma ricevuta sarà restituita dalla Regione Abruzzo entro
i successivi 6 mesi.
In
caso di parziale realizzazione dei progetti di riqualificazione territoriale
finanziati da Terna, questa riconoscerà alla Regione Abruzzo la quota parte
realizzata, previa presentazione da parte di quest’ultima di apposita
giustificazione delle spese sostenute; le eventuali somme eccedenti già versate
dovranno essere restituite a Terna.
Art. 5 - Ulteriori interventi di
sviluppo della RTN
Le Parti si impegnano a condividere la localizzazione di eventuali
ulteriori interventi di sviluppo della RTN sul territorio regionale
Per qualsiasi controversia relativa
all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione, le Parti
riconoscono la competenza esclusiva del Foro de L’Aquila.
L’Aquila, ____/05/2011
il Direttore - Direzione Affari
Istituzionali
Dr. Stefano Conti
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il Direttore – Direzione Affari
Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia
Arch. Antonio Sorgi
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