LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione” di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello stato, delle regioni e degli enti locali che, all’art.3, individua, tra le materie di legislazione concorrente, la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;

Visto l’art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.290, che assoggetta la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica a un’ autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239 ”Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni  vigenti in materia di energia” che:

-    all’art. 1, comma 25, fissa, per gli elettrodotti, i termini di entrata in vigore delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione  per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8 giugno 2001, n. 327;

-    all’art. 1, comma 26, qualificando la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti in narrativa come attività di preminente interesse statale:

o    attribuisce la competenza autorizzatoria al Ministero delle Attività Produttive, di concerto  con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate; 

o    ricomprende, nell’autorizzazione, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al citato d.p.r. 327/01;

o    condiziona l’adozione del provvedimento autorizzativo, stante i potenziali effetti di variante sugli strumenti urbanistici locali, alla verifica di conformità urbanistica dell’opera;

o    individua i soggetti coinvolti nel procedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Dato atto che La Società Terna S.p.A., concessionaria della RTN, con nota prot. n. TE/P20090016267 del 2/12/2009 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza ai sensi dell’art.1-sexies del D.L. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. 290/2003 e modificato dall’art.1 comma 26 della L. 239/2004, finalizzata alla costruzione ed esercizio dell’interconnessione in corrente continua a 500 kV “Italia-Montenegro”, tra SE Di Villanova (Cepagatti, PE) e la nuova SE di Tivat (Kotor, Montenegro), e delle opere connesse (tratto compreso tra la SE di Villanova il limite delle acque territoriali);

Considerato che l’interconnessione di cui all’oggetto per il tratto ricadente tra la linea di costa e la stazione di Villanova interessa i comuni di Pescara, Spoltore (PE), Cepagatti (PE) e S. Giovanni Teatino (CH);

Dato atto che il MISE, con nota prot.n. 0002909 del 12/01/2010 ha comunicato l’avvio del procedimento relativo all’autorizzazione dell’opera in oggetto;

Dato atto che l’intervento non è soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs 152/06 e non insiste su siti di interesse comunitario (SIC) secondo quanto dichiarato dal rappresentante Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in sede di Conferenza di Servizi del 26/11/2010;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 239/2004 l’Amministrazione Regionale deve esprimere l’Intesa sulla richiesta di autorizzazione;

Rilevato che l’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di:

-    una nuova Stazione di conversione alternata/continua localizzata in area prossima alla esistente Stazione Elettrica a 380/220/150 kV di Villanova, nel comune di Cepagatti (PE);

-    un ampliamento della sezione elettrica a 380 kV realizzato in esecuzione blindata e collocato all’interno del perimetro della attuale S. E. 380/220/150-132 kV di Villanova;

-    raccordi in cavo a 380 kV per il collegamento elettrico della Stazione Elettrica di Conversione alla Stazione Elettrica di Villanova della lunghezza di circa (1,5 x4) km;

-    n. 2 linee di polo in cavo a ±500 kV in corrente continua realizzate parte in cavo terrestre e parte in cavo marino, ciascuna delle quali costituita da un tratto di due cavi terrestri di circa 15 km e da un tratto di due cavi sottomarini di circa 77 km in acque territoriali Italiane (con uno sviluppo complessivo del tracciato marino di circa 390 km);

-    n.1 linea in cavo di media tensione di collegamento all’elettrodotto, lato Italia, per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo polo, costituita da un tratto composto da due cavi terrestri di circa 15 km e da un tratto composto da due cavi sottomarini con isolamento estruso di circa 10 km, dal giunto terra-mare all’elettrodo posizionato a mare.

Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 16 marzo 2010, ed i pareri in esso espressi, convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale la Regione Abruzzo, sentiti anche gli enti interessati, ha formulato la richiesta di variante al tracciato proposto nel progetto originario relativamente al tratto di attraversamento della città di Pescara (Allegato 1 al presente atto);

Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2010, ed i pareri in esso espressi, nella quale la Società Terna illustra l’ipotesi, ritenuta più fattibile, di variante al tracciato del cavidotto per l’attraversamento della città di Pescara. Detta variante, denominata “Variante Sud”, prevede il posizionamento della struttura in corrispondenza della “circonvallazione” SS16. L’approdo da mare del cavidotto è posizionato in corrispondenza del fosso Vallelunga. (Allegato 2 al presente atto);

Vista la nota TE/P20100010198 del 22/07/2010 con quale la Società Terna ha trasmesso i nuovi elaborati progettuali relativi alla integrazione e sostituzione parziale del tracciato del cavo terrestre;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 26 novembre 2010, convocata ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’opera, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 239/2004, nella quale sono stati espressi o confermati i pareri positivi acquisiti da parte degli Enti Locali nel procedimento (Allegato 3 al presente provvedimento);

Dato atto in particolare che :

-    Il Comune di Cepagatti ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 26/11/2010 il proprio parere favorevole al progetto proposto;

-    Il Comune di Pescara ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 26/11/2010 il proprio parere favorevole al progetto proposto;

-    Il Comune di Spoltore ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 16/03/2010 il proprio parere favorevole al progetto proposto con prescrizioni;

-    Il Comune di San Giovanni Teatino ha espresso con nota n. 3827 del 16/03/2010 proprio parere favorevole al progetto proposto con prescrizioni;

Vista la determina dirigenziale DA20/93 del 24/11/2010 del Servizio Pianificazione Territoriale e Aree Urbane della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,

Dato atto che il citato comma 5 art.1 della Legge 239/2004 individua anche la Regione quale soggetto avente diritto di stipulare Accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale;

Dato atto che la compensazione spettante alla Regione ai sensi della Legge 239/2004 sarà costituita dalla realizzazione dei seguenti interventi, elencati in ordine di priorità:

-    interventi di riqualificazione ambientale all’interno della riserva dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;

-    interventi di riqualificazione ambientale del Parco Fluviale Foce del Pescara;

Ritenuto congruo definire in 2.500.000/00 euro (duemilionicinquecento/00euro) al netto di IVA una tantum, il contributo spettante alla Regione Abruzzo, ai sensi della Legge 239/2004, per la realizzazione delle suddette opere compensative di riequilibrio ambientale;

Ritenuto di dovere finalizzare le predette somme di compensazione ambientale alla realizzazione degli interventi sopra richiamati;

Ritenuto di dovere stabilire che i rapporti tra TERNA e Regione Abruzzo saranno disciplinati da una specifica convenzione che ne definirà i dettagli;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

Dato atto che il Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

Preso atto delle su richiamate determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1)   di approvare, ai sensi del comma 5 art.1 della Legge 239/2004, al fine di individuare le misure di compensazione e riequilibrio ambientale inerente la costruzione ed esercizio dell’interconnessione in corrente continua a 500 kV “Italia-Montenegro”, tra SE Di Villanova (Cepagatti, PE) e la nuova SE di Tivat (Kotor, Montenegro), e delle opere connesse (tratto compreso tra la SE di Villanova il limite delle acque territoriali), gli schemi del Protocollo di Intesa e Convenzione, riportati in Allegati 4 e 5, parti integranti e sostanziali della presente Delibera;

2)   di riconoscere congruo l’importo di €.2.500.000/00 (duemilionicinquecento/00euro) al netto di IVA una tantum, quale contributo spettante alla Regione Abruzzo, ai sensi della Legge 239/2004, per la realizzazione delle seguenti opere compensative di riequilibrio ambientale, elencate in ordine di priorità:

-    interventi di riqualificazione ambientale all’interno della riserva dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;

-    interventi di riqualificazione ambientale del Parco Fluviale Foce del Pescara;

3)   di demandare al competente Servizio Politica Energetica la trasmissione  del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza e tutti gli adempimenti conseguenti la presente decisione;

4)   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Seguono Allegati


CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TERNA

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO “COLLEGAMENTO IN CORRENTE CONTINUA HVDC 500 kVCC ITALIA - MONTENEGRO E OPERE ACCESSORIE” PER LE PARTI RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO, E LE RELATIVE COMPENSAZIONI

TRA

 

Terna - Società per Azioni – Rete Elettrica Nazionale (in seguito denominata Terna), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70  00156 – C.F. e P.I. 05779661007, rappresentata nella presente Convenzione dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Dr. Stefano Conti;

E

 

Regione Abruzzo, con sede legale in Via L. Da Vinci, n. 6 – Palazzo “I. Silone” - L’Aquila CAP 67100, C.F. 80003170661, rappresentato nella presente Convenzione dall’Arch. Antonio Sorgi, Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, della Regione Abruzzo, il quale interviene in atto non in proprio ma quale rappresentante della Regione stessa, ed elegge il proprio domicilio, ai fini del presente atto, presso la Sede della Regione Abruzzo;

PREMESSO

 

che la Società Terna ha predisposto un Protocollo di Intesa per l’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”, attraverso il quale è stata condivisa la localizzazione dell’intervento che interesserà i territori comunali abruzzesi di Pescara, Spoltore, Cepagatti e S. Giovanni Teatino;

che tale Protocollo d’Intesa è stato già sottoscritto dai Comuni di Pescara, Cepagatti, S. Giovanni Teatino e che la sua sottoscrizione è stata approvata anche dal Comune di Spoltore con Delibera di Consiglio comunale n.19 del 21/04/2011;

 che l’art. 3 di detto Protocollo prevede: “Terna si impegna a sottoscrivere una apposita convenzione per gli eventuali impatti ambientali residui prodotti dalla realizzazione dell’intervento “Collegamento in corrente continua HDVC 500 kVcc Italia –Montenegro e opere accessorie”, mediante il finanziamento di specifici progetti di riqualificazione territoriale con gli Enti Locali interessati”;

che la Regione Abruzzo, esaminato il progetto e valutati gli impatti ambientali residui dell’opera, ha individuato le misure idonee ad attuare il riequilibrio territoriale di cui all’art. 1, comma 5, della L. 239/2004 come indicato nel seguito:

 1) Interventi di riqualificazione ambientale all’interno della Riserva Dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;

 2) Interventi di riqualificazione ambientale del “Parco fluviale Foce del Pescara”;

e ha chiesto a Terna di sostenerne i costi fino ad un importo massimo di € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) più IVA;

che Terna ha manifestato la sua disponibilità ad accogliere la richiesta della Regione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, descrizione e localizzazione dell’opera

Quanto pronunciato nelle premesse costituisce parte integrante della presente Convenzione.

La soluzione localizzativa del “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”, per quanto di competenza del territorio della Regione Abruzzo, si intende condivisa dai firmatari del presente atto.

La Regione Abruzzo dichiara di condividere l’ipotesi progettuale dell’intervento previsto e prende atto che esso non confligge con la normativa e con la pianificazione vigente in materia urbanistica e ambientale.

Art. 2 – Impegni di Terna

La Società Terna si impegna:

a titolo compensativo degli impatti territoriali residui prodotti dalla realizzazione dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie” a sostenere i costi delle seguenti misure di riqualificazione territoriale individuati dalla Regione Abruzzo:

1) Interventi di riqualificazione ambientale all’interno della Riserva Dannunziana, istituita con Leggi Regionali 96/2000 e 19/2001;

 2) Interventi di riqualificazione ambientale del “Parco fluviale Foce del Pescara”;

fino ad un importo massimo di € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) più IVA e con le seguenti modalità:

a - Terna erogherà alla Regione Abruzzo una prima rata, pari a 1.250.000/00 Euro (unmilioneduecentocinquantamila Euro) più IVA, corrispondente al 50% dell’importo massimo, entro trenta giorni dalla realizzazione delle opere previste nella Fase 1 dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”, per le tratte relative al territorio nazionale e alle acque territoriali, come specificato nel Protocollo di Intesa citato nelle premesse;

b - Terna erogherà alla Regione Abruzzo una seconda ed ultima rata, pari a 1.250.000/00 Euro (unmilioneduecentocinquantamila Euro) più IVA, corrispondente al restante 50% dell’importo massimo, entro trenta giorni dal verificarsi delle seguenti due condizioni:

-        realizzazione delle opere previste nella Fase 2 dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”, per le tratte relative al territorio nazionale e alle acque territoriali, come specificato nel Protocollo di Intesa citato nelle premesse;

-        ricezione di attestazione della Regione di avvenuta realizzazione nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto delle opere di riqualificazione territoriale realizzate mediante le somme previste ai punti a) e b) del presente articolo e di idonea documentazione certificativa ovvero fatture e certificazioni di pagamento di tutte le relative spese certificate, anche a stati di avanzamento lavori diversi;

Art. 3 – Impegni della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo si impegna a:

·         eseguire a propria cura, o per il tramite di Amministrazioni comunali o provinciali delegati,  e con il contributo di Terna, nei termini definiti nel precedente articolo 2, le misure di riqualificazione territoriale indicate all’art.2, quali azioni di compensazione per la mitigazione degli impatti ambientali residui riconducibili alla realizzazione dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”;

·         presentare, a consuntivo, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestazione di avvenuta realizzazione a regola d’arte delle opere di riqualificazione territoriale, idonea documentazione delle azioni di compensazione realizzate, adeguata certificazione contabile delle spese sostenute attestante l’avvenuto compimento delle opere di riqualificazione e l’inerenza delle fatture portate a rimborso ad ognuna delle suddette opere;

La Regione Abruzzo, preso atto che le misure di riequilibrio territoriale indicate al precedente articolo 2 della presente Convenzione sono idonee a compensare gli impatti ambientali e territoriali dell’intervento “Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie”, per la tratta di competenza del territorio regionale, si dichiara pienamente soddisfatta.

Art.4 – Restituzione delle somme anticipate

In caso di mancata giustificazione delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo per gli interventi di riqualificazione territoriale entro 3 (tre) anni dall’erogazione dell’acconto di cui al punto a) dell’Art. 2 da parte della società Terna, tale somma ricevuta sarà restituita dalla Regione Abruzzo entro i successivi 6 mesi.

In caso di parziale realizzazione dei progetti di riqualificazione territoriale finanziati da Terna, questa riconoscerà alla Regione Abruzzo la quota parte realizzata, previa presentazione da parte di quest’ultima di apposita giustificazione delle spese sostenute; le eventuali somme eccedenti già versate dovranno essere restituite a Terna.

 

Art. 5 - Ulteriori interventi di sviluppo della RTN

Le Parti si impegnano a condividere la localizzazione di eventuali ulteriori interventi di sviluppo della RTN sul territorio regionale

Art. 6 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro de L’Aquila.

 

L’Aquila, ____/05/2011

Per Terna S.p.A.

 

il Direttore - Direzione Affari Istituzionali
Dr. Stefano Conti

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Per la Regione Abruzzo

 

il Direttore – Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Arch. Antonio Sorgi

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