IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

    che con la Legge 11.05.1999 n°140 - art.8 “Fondo per l’innovazione degli impianti a fune”, successivamente modificata dalla Legge 01/08/2002 n°166, è stato istituito, a favore dei soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, un fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza dei predetti impianti situati nelle regioni a statuto ordinario;

    che con la D.G.R. n. 709 del 09.08.2004 è stato approvato il “Bando per l’assegnazione dei fondi di cui alla Legge n°140/1999 modificata dalla legge n°166/2002” (esercizio 2004)

    che con Determinazione Dirigenziale n°DE4/058 del 26.07.2005 è stata approvata la graduatoria definitiva delle iniziative ritenute ammissibili a finanziamento ex L. 140/99 e s.m. (esercizio 2004);

    che in detta graduatoria la richiesta della Monte Magnola Impianti S.r.l. per l’intervento di “Costruzione della seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”, in sostituzione della preesistente sciovia “Fontefredda” e  con un costo preventivato di € 6.115.450,00, è inserita al primo posto, con un contributo assegnato pari ad € 1.834.635,00, escluso I.V.A. a totale carico del beneficiario;

    che in data 01/08/2005 la Monte Magnola Impianti S.r.l. ha ricevuto il Disciplinare regolante la Concessione del contributo e lo ha restituito, sottoscritto per accettazione, in data 20.08.2005, unitamente all’atto con il quale il Comune di Ovindoli ha concesso i suoli interessati dall’impianto;

    che il Disciplinare di Concessione, sottoscritto dalla Società beneficiaria tra l’altro, dispone:

-    al punto 6) “E’ fatto obbligo al Beneficiario di non apportare all’impianto modifiche sostanziali, previste al punto 2.1 del D.M. 02/01/1985 n°23 (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione, velocità e potenzialità di trasporto), senza la preventiva approvazione della Regione Abruzzo.”;

-    al punto 8) “Il termine utile assegnato per l'ultimazione dei lavori in oggetto, e per la presentazione al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo” della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del disciplinare di concessione. Trascorso detto termine, il contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate.”;

-    al punto 9) “Solo per gravi e giustificati motivi, non dipendenti dal beneficiario, potrà essere concessa eventuale  proroga al termine di ultimazione lavori, previa richiesta alla Regione da inoltrare prima della scadenza di tale termine.”;

Dato atto:

    che la Monte Magnola Impianti S.r.l. ha ricevuto il Disciplinare il 01.08.2005, per cui il termine di cui al punto 8) dello stesso Disciplinare è scaduto il 31.07.2007;

    che detto termine, a seguito di motivate richieste della Società beneficiaria, è stato prorogato una prima volta al 31.07.2009, con la Determinazione Dirigenziale n° DE4/114 del 29/12/2008 e una seconda volta al 31.07.2011, con la Determinazione Dirigenziale n° DE4/029 del 25/02/2009;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°DE9/036 del 06.05.2011 con la quale:

    ai sensi del punto 6) del Disciplinare di Concessione, è stata accolta la richiesta da parte della Società Monte Magnola Impianti S.r.l, della variante tipologica, da quadriposto ad esaposto con prolungamento della linea, relativa all’intervento di costruzione della seggiovia ad agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”, in sostituzione della preesistente sciovia “Fontefredda”;

    è stata modificata l’intestazione riportata al primo posto della graduatoria definitiva- interventi di Tipologia A – B-, ammessi a finanziamento ed approvata con la D.D. n°DE4/058 del 26.07.2005, da “Costruzione della seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo” in “Costruzione della seggiovia esaposto ad agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”;

    è stato volturato il contributo concesso ex L. 140/1999, di € 1.834.635,00, a favore della seggiovia “Fontefredda – Montefreddo” per la nuova tipologia esaposto (in luogo della quadriposto) e con prolungamento della linea e confermate integralmente le condizioni fissate nel Disciplinare di Concessione sopra richiamato;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n°DE9/048 del 06.07.2011 con la quale è stata approvata ai sensi della L.R. 24/2005 ed in linea tecnico-amministrativa ai soli fini trasportistici, il progetto esecutivo della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata “Fontefredda – Monte Freddo (1439 – 1945 ml slm ), progetto redatto dall’ing. Stephan Mayer, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano (BZ), per conto della ditta costruttrice Doppelmayr Italia S.p.A. di Lana (BZ), da realizzare in Comune di Ovindoli (AQ) da parte della società Monte Magnola Impianti S.r.l., in sostituzione con prolungamento della sciovia “Fontefredda”, con vita tecnica scaduta;

Vista la nota in data 07.07.2011 con la quale la società Monte Magnola Impianti S.r.l. ha richiesto una terza proroga di 24 mesi per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di che trattasi (Allegato n°1);

Considerato che:

    a seguito della notifica della soprarichiamata D.D. n°DE9/048 del 06.07.2011, avvenuta a mezzo fax in pari data, i lavori di realizzazione dell’impianto in argomento risultano iniziati in data 07.07.2011, così come risulta dal certificato del Direttore dei Lavori, ing. Dino Pignatelli, sottoscritto anche dal Direttore della società Monte Magnola Impianti S.r.l.- sig. Bartolotti Massimiliano- (Allegato n°2);

    risulta palesemente evidente che il termine di ultimazione dei lavori, precedentemente fissato con la D.D. DE4/114 del 29/12/2008 al 31.07.2011, non è da ritenersi congruo per la completa realizzazione dell’opera;

Ritenuto pertanto di poter concedere alla Società Monte Magnola Impianti S.r.l. l’ulteriore proroga di mesi 24 per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto e per la presentazione della documentazione mancante, in attuazione del punto 9) del Disciplinare di concessione;

Vista la L.R.77/1999, art. 5 “Autonomia della funzione Dirigenziale”;

determina

1.   di prorogare di mesi 24 il termine per l’ultimazione e la presentazione della documentazione prevista dal Disciplinare di Concessione relativo all’intervento di “Costruzione della seggiovia esaposto ad agganciamento automatico denominata “Fontefredda – Montefreddo”, in sostituzione della preesistente sciovia “Fontefredda”, da parte della Società Monte Magnola Impianti S.r.l, avente sede ad Ovindoli, Piazzale Magnola n.69;

2.   di stabilire che entro il 31.07.2013:

-    i lavori riguardanti gli interventi di che trattasi dovranno essere ultimati;

-    dovrà essere presentata al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a fune e Filo” la documentazione richiesta ai punti 4), 5) e 6) dei Disciplinari di concessione;

3.   di confermare in € 1.834.635,00 il contributo ex L. 140/99 concesso per l’intervento di che trattasi;

4.   di confermare tutte le condizioni contenute nel Disciplinare di Concessione notificato il 29.07.2005, nota n.5253/DE4 e sottoscritto per accettazione dalla Monte Magnola Impianti S.r.l.;

Il Dirigente del Servizio

Ing. Luciano  Di Biase