Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   DI RINNOVARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell’art. 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i. e  della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., alla Ditta DEL CORSO PIERO la Determinazione Dirigenziale DF3/60 del 24.06.2005 per l’esercizio di:

1.   centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso;

2.   smaltimento (D15) e recupero (R3, R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi;

      presso l’impianto ubicato nel Comune di Fallo (CH) alla Via Cancello, n. 14 ed identificato in catasto terreni  al foglio n. 9 del Comune di Fallo , part. n° 155 – 157 – 160 – 161 – 532 – 545 – 546 – 547 – 553 – 554 – 559 – 562 – 571 – 573 – 574 – 575 – 576 – 577 – 578  e 579, per una superficie complessiva di 9.200 mq, come da planimetria (Layout stabilimento scale 1:50 e 1:200 datata 09/2010) prodotta dalla Ditta con nota del 13/09/2010, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti potenzialità e codici CER in ingresso ed in uscita:

CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

Nella Tabella che segue sono indicati i codici che potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione per le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i

 

C.E.R.

POTENZIALITA’

(Tonn./anno )

 

16 01 04* , 16 01 06

 

1000 veicoli/anno corrispondenti a ca.900 tonn/anno

 

 

Da detta attività di autodemolizione si produrranno i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, riportati nella  seguente tabella che potranno essere gestiti per le fasi di recupero e/o smaltimento di seguito riportate:

 

C.E.R

DESCRIZIONE RIFIUTO

ATTIVITA’

DI

RECUPERO

E/O

SMALTIMENTO

 13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.

R13 – D15

13 01 10*

Oli per circuiti idraulici, non clorurati.

R13 – D15

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

R13 – D15

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.

R13 – D15

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici.

R13 – D15

13 02 04* 

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e

lubrificazione, clorurati.

R13 – D15

 13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori,ingranaggi e lubrificazione,

non clorurati.

R13 – D15

 13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori,ingranaggi e lubrificazione.

R13 – D15

 13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente

biodegradabile.

R13 – D15

13 02 08*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.

R13 – D15

 13 05 06*

Oli prodotti della separazione olio acqua.

R13 – D15

 13 05 07*

Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.

R13 – D15

 13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel.

R13

 13 07 02*

Petrolio.

R13

 13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele).

R13

 13 08 02*

Altre emulsioni.

R13 – D15

 15 02 02*

Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 

specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

R13–D15

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

R13 – D15

  16 01 07*

Filtri dell’olio.

R4 - R13

 16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

D15

 16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”).

R13 – D15

 16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto.

D15

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

R4 - R13 – D15

 16 01 13*

Liquidi per freni.

D15

 16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

D15

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce

16 01 14.

D15

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

R4 - R13 – D15

16 01 17

Metalli ferrosi.

R4 - R13 – D15

16 01 18

Metalli non ferrosi.

R4 - R13 – D15

16 01 19

Plastica.

R13 – D15

16 01 20

Vetro.

R13 – D15

 16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

D15

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

R4 - R13 – D15

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

R13 – D15

  16 02 10*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09.

R13 – D15

 16 02 11*

Apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC,HFC.

R13– D15

 16 02 13*

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.

R13 – D15

16 02 14

Apparecchiature fuori uso,diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09  a 16 02 13.

R4 - R13 – D15

  16 02 15*

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

R13 – D15

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

R4 - R13 – D15

  16 03 03*

Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose.

D15

16 03 04

Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03.

R13 – D15

  16 05 04*

Gas in contenitori a pressione compresi gli halon contenenti sostanze pericolose.

R13 – D15

16 05 05

Gas in contenitori a pressione compresi gli halon diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.

R13 – D15

  16 06 01*

Batterie al piombo.

R13 – D15

16 06 02

Batterie al nichel cadmio.

R13 – D15

 16 06 03*

Batterie contenenti mercurio.

R13 - D15

16 06 04

Batterie alcaline tranne 16 06 03.

R13 – D15

16 06 05

Altre batterie ed accumulatori.

R13 – D15

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

R13 – D15

  16 08 02*

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.

R13 – D15

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

R13 – D15

16 08 04

Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido tranne 16 08 07.

R13 – D15

  16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.

D15

  16 08 06*

Liquidi esauriti usati come catalizzatori.

D15

  16 08 07*

Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose.

D15

16 10 02

Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01.

D15

16 10 04

Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03.

D15

  19 10 03*

Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.

D15

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

R13 – D15

 

Prescrizioni:

-    per le batterie al piombo (CER 16 06 01*) non possono essere ammesse operazioni diverse dalle operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15)

-    per il CER 16 01 07* è concessa l’attività di  recupero delle parti metalliche (R4) dei filtri dell’olio e/o dell’involucro esterno a condizione  che la ditta effettui un lavaggio delle parti metalliche contaminate da oli minerali;

-    le acque di lavaggio residuali, in quanto rifiuti liquidi, dovranno essere recuperate/smaltite in impianti autorizzati seguendo le procedure previste dalle norme vigenti in materia.

-    il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003 e D.Lgs. n. 149/2006;

-    per la gestione dei codici di rifiuti con il finale  99  “rifiuti non specificati altrimenti”, la ditta dovrà provvedere ed attribuire a ciascun codice “in entrata”, una dettagliata descrizione della/e tipologia/e di rifiuti prodotte.;

-    tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate (MPS), derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore, dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non dovranno procurare danni  all’ambiente;

-    tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti (comprese le MPS), e le aree di deposito  dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto;

-    le batterie, gli oli minerali e gli altri rifiuti pericolosi, dovranno essere custoditi in idonei contenitori, separati per tipologia, etichettati e costantemente al riparo da agenti atmosferici;

-    lo spillaggio dei fluidi di cui alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dovranno essere effettuati con apposita apparecchiatura “isola di bonifica” corredato di adeguate cisterne di stoccaggio liquidi estratti dalla vettura;

-    le aree a servizio dell’attività di autodemolizione dovranno essere distinte  da quella adibita alle attività di stoccaggio.

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ANCHE PRODOTTI DA TERZI  - METALLI E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

I metalli ed i materiali contenenti metalli di qualsiasi tipo che possono essere sottoposti alle attività di stoccaggio, cernita, selezione, eventuale adeguamento volumetrico e triturazione, recupero, sono elencati nella tabella seguente per le potenzialità e le fasi di recupero e/o smaltimento seguenti:

 

 C.E.R.

 

 

DESCRIZIONE RIFIUTO

Attività di recupero

 e/o

di smaltimen

to

 

(R e/o D)

Poten

zialità

 

istantanea

 

 

(tonn.)

Poten

zialità

 

annua

 

 

 

(tonn.)

Modali

tà di stoccaggio (casson containers e/o cumuli)

Area

 

di

 

stoccaggio

02 01 10

Rifiuti metallici.

R4 – R13

2

2

cas-cum

9

10 02 10

Scaglie di laminazione.

R4 – R13

1

1

cas-cum

9

10 03 02

Frammenti di anodi.

R4 – R13

1

1

cas-cum

9

12 01 01

Limature e trucioli di materiali ferrosi.

R4 - R13 – D15

8

40

cas-cum

9

12 01 02

Polveri e particolato di materiali ferrosi.

R4 - R13 – D15

8

40

cas-cum

9

12 01 03

Limature e trucioli di materiali non ferrosi.

R4 - R13 – D15

8

40

cas-cum

8

12 01 04

Polveri e particolato di materiali non ferrosi.

R4 - R13 – D15

8

40

cas-cum

8

12 01 13

Rifiuti di saldatura.

R4 - R13 – D15

2

2

cas-cum

9

12 01 15

Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14.

 R4 - R13 – D15

2

2

cas-cum

9

12 01 17

Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16.

R4 - R13 – D15

2

2

cas-cum

9

12 01 21

Corpi d’utensili e materiali di rettifica esauriti diversi da quello di cui alla voce 12 01 20.

R4 - R13 – D15

2

2

cas-cum

9

15 01 04

Imballaggi metallici.

R4 - R13 – D15

20

100

cas-       cont. cum.

9

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi.

R3* - R4-R13–D15

2

10

cas-       cont. cum.

12

15 01 06

Imballaggi in materiali misti.

R3* - R4-R13–D15

4

20

cas-       cont. cum.

12

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

 R3* - R4-

 R13 – D15

   100

  1.000

 cumuli

     3

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

R4 - R13 – D15

2

2

cont. o fusti

9

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

R4 - R13 –

 D15

10

10

cumuli

9

16 01 17

Metalli ferrosi.

R4 - R13 – D15

20

100

cas-       cont. cum.

9

16 01 18

Metalli non ferrosi.

R4 - R13 – D15

20

100

cas-       cont. cum.

12

16 02 14

Apparecchiature fuori uso,diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09  a 16 02 13.

R4 - R13 – D15

2

2

cas-       cont. cum.

12

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

R4 - R13 – D15

2

2

cas-       cont. cum.

12

16 03 04

Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03.

R13 – D15

2

2

cas-       cont. cum.

12

16 05 05

Gas in contenitori a pressione compresi gli halon diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.

R4 - R13 – D15

2

2

cas-       cont. cum.

12

16 06 04

Batterie alcaline tranne 16 06 03.

R13 – D15

1

1

Box hdpe

14

16 06 05

Altre batterie ed accumulatori.

R13 – D15

1

1

Box hdpe

14

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

R4 - R13 – D15

1

1

cas-       cont.

12

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

R4 - R13 – D15

1

1

cas-       cont.

12

17 04 01

Rame, bronzo, ottone.

R4 – R13

2

10

cas-       cont.

8

17 04 02

Alluminio.

R4 – R13

4

20

cas-       cont.

7

17 04 03

Piombo.

R4 – R13

2

5

cas-       cont.

8

17 04 04

Zinco.

R4 – R13

2

5

cas-       cont.

8

17 04 05

Ferro e acciaio.

R4 – R13

20

100

cas-       cont. cum.

9

17 04 06

Stagno.

R4 – R13

2

5

cas-       cont.

12

17 04 07

Metalli misti.

R4 – R13

4

20

cas-       cont. cum.

12

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.

R4 – R13

4

20

cas-       cont. cum.

12

19 10 01

Rifiuti di ferro e acciaio.

R4 - R13 – D15

4

20

cas-       cont.

9

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi.

R4 - R13 – D15

4

20

cas-       cont.

12

19 12 02

Metalli  ferrosi.

R4 - R13 – D15

4

20

cas-       cont. cum.

9

19 12 03

Metalli  non ferrosi.

R4 - R13 – D15

4

20

cas-       cont. cum.

8

20 01 34

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33.

R4 - R13 – D15

2

2

Box hpde

14

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.

R4 - R13

2

10

cas-       cont.

12

20 01 40

Metallo.

R4 - R13 – D15

10

50

cas-       cont. cum.

12

20 03 07

Rifiuti ingombranti.

R3* - R4 -R13 – D15

15

100

cas-       cont. cum.

5

----

Totale non ferrosi (tonn.)

----

84

357

----

----

----

Totale ferrosi

(tonn.)

---

135

1.596

----

----

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ANCHE PRODOTTI DA TERZI  - LEGNO E MATERIALI COLLEGATI

Nella seguente tabella sono elencati i codici di rifiuto relativi ai legno e materiali collegati, conto terzi e/o conto proprio, che possono essere sottoposti alle attività di stoccaggio, cernita, selezione, eventuale adeguamento volumetrico e triturazione, recupero per le potenzialità e le fasi di smaltimento/recupero seguenti:

 

C.E.R.

DESCRIZIONE RIFIUTO

ATTIVITA’

DI

RECUPERO

E/O

SMALTIMENTO

Potenzialità istantanea

 

(tonn.)

Quanti

tà annua

 

 

(tonn.)

Modali

tà di stoccaggio (casson containers e/o cumuli)

Area

 

di

 

stoccaggio

02 01 07

Rifiuti della silvicoltura.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

03 01 01

Scarti di corteccia e di sughero.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.

 R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

03 03 01

Scarti di corteccia e legno.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

15 01 03

Imballaggi in legno.

D13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi.

R4 - R13 –D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 06

Imballaggi in materiali misti.

R4 - R13 –D15

4

20

Cas-       cont.

cum.

12

17 02 01

Legno.

 R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

19 12 07

Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

20 03 07

Rifiuti ingombranti.

R3* - R4 -R13 – D15

25

150

Cas-       cont.

cum.

5

----

Totale istantaneo e annuo  (tonn)

----

38

215

----

----

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ANCHE PRODOTTI DA TERZI  - PLASTICA, RESINE, GOMME ED ALTRE SOSTANZE SINTETICHE E NATURALI COMPRESI TESSILI E CONCIARI

Nella seguente tabella  sono elencati i codici di rifiuto relativi a plastica, resine, gomme ed altre sostanze sintetiche e naturali, compresi tessili e conciari, conto terzi e/o conto proprio, che possono essere sottoposti alle attività di stoccaggio, cernita, selezione, eventuale adeguamento volumetrico e triturazione, recupero, per le potenzialità e le fasi di smaltimento/recupero seguenti

 

C.E.R.

DESCRIZIONE RIFIUTO

ATTIVITA’

DI

RECUPERO

E/O

SMALTIMENTO

Potenzialità istantanea

 

(tonn.)

Quanti

tà annua

 

 

(tonn.)

Modali

tà di stoccaggio (casson containers e/o cumuli)

Area

 

di

 

stoccaggio

04 02 09

Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri).

R13 – D15

1

1

Cas-       cont.

21

04 02 21

Rifiuti da fibre tessili grezze.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

04 02 22

Rifiuti da fibre tessili lavorate.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

07 02 13

Rifiuti plastici.

R3*- R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

12 01 05

Limatura e trucioli di materiali plastici.

R3* - R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 02

Imballaggi in plastica.

R3* - R13 -    D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi.

R3* - R4 -R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 06

Imballaggi in materiali misti.

R3* - R4-R13–D15

25

160

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 09

Imballaggi in materia tessile.

R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

R3* – R4 -

R13–D15

2

5

Big-bag

21

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

 R13 – D15

20

100

Cas-       cont.

cum.

12

16 01 19

Plastica.

R3* - R13 – D15

4

20

Cas-       cont.

12

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

R3* - R13–D15

4

20

Cas-       cont.

12

17 02 03

Plastica.

R3*- R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

19 12 04

Plastica e gomma.

R3* - R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

19 12 08

Prodotti tessili.

R3* -  R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

20 01 10

Abbigliamento.

R3* - R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

20 01 11

Prodotti tessili.

R3* - R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

21

20 01 39

Plastica.

R3* - R13 – D15

2

10

Cas-       cont.

cum.

12

20 03 07

Rifiuti ingombranti.

R3*-R4-R13–D15

15

100

Cas-       cont.

cum.

5

----

Totale istantaneo e annuo  (tonn)

----

85

476

----

----

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ANCHE PRODOTTI DA TERZI  - CARTA E COLLEGATI

Nella seguente tabella  sono elencati i codici di rifiuto relativi a carta e collegati, conto terzi e/o conto proprio, che possono essere sottoposti alle attività di stoccaggio, cernita, selezione, eventuale adeguamento volumetrico e triturazione, recupero, per le potenzialità e le fasi di smaltimento/recupero seguenti

 

C.E.R.

DESCRIZIONE RIFIUTO

ATTIVITA’

DI

RECUPERO

E/O

SMALTIMENTO

Potenzialità istantanea

 

(tonn.)

Quanti

tà annua

 

 

(tonn.)

Modali

tà di stoccaggio (casson containers e/o cumuli)

Area

 

di

 

stoccaggio

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone.

R3*- R13-D13– D15

2

10

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi.

R3*- R4-R13–D15

1

5

Cas-       cont.

cum.

12

15 01 06

Imballaggi in materiali misti.

R3* - R4-R13–D15

3

18

Cas-       cont.

cum.

12

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

R3* - R4 -R13 – D15

2

10

Big-bag

21

19 12 01

Carta e cartone.

R3* - R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

12

20 01 01

Carta e cartone.

R3* - R13 – D15

8

50

Cas-       cont.

12

----

Totale istantaneo e annuo  (tonn)

----

17

98

----

----

 

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ANCHE PRODOTTI DA TERZI  - ALTRI RIFIUTI

Nella seguente tabella  sono elencati i codici di rifiuto relativi ad altri rifiuti, conto terzi e/o conto proprio, che possono essere sottoposti alle attività di stoccaggio, cernita, selezione, eventuale adeguamento volumetrico e triturazione, recupero,  per le potenzialità e le fasi di smaltimento/recupero seguenti

 

C.E.R.

DESCRIZIONE RIFIUTO

ATTIVITA’

DI

RECUPERO

E/O

SMALTIMENTO

Potenzialità istantanea

 

(tonn.)

Quanti

tà annua

 

 

(tonn.)

Modali

tà di stoccaggio (casson containers e/o cumuli)

Area

 

di

 

stoccaggio

15 01 07

Imballaggi in vetro.

R13 – D15

2

10

Cas-       cont.

cum.

12

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

R4- R13 – D15

1

1

Cont.  o fusti

12

16 01 15

Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

D15

0,5

0,5

Serbatoio con vasca di raccolta

13

16 01 20

Vetro.

R13 – D15

10

40

Cas-       cont.

12

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

R3 - R13–D15

5

10

Cas-       cont.

cum.

12

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

R4 - R13 – D15

0,5

2

Cas-       cont.

cum.

12

17 02 02

Vetro.

 R5* - R13 – D15

1

5

Cas-       cont.

12

19 12 05

Vetro.

R5* -  R13 – D15

1

1

Cas-       cont.

12

20 01 02

Vetro.

R5* -  R13 – D15

4

20

Cas-       cont.

12

----

Totale istantaneo e annuo  (tonn)

----

25

89,5

----

----

 

Prescrizioni:

1)   Attività di recupero del legno e affini (R3):

considerando che in base a quanto disposto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i., per  la tipologia 9, cui appartengono legno ed affini, le attività di recupero che la ditta può svolgere sono quelle previste al punto 9.1.3 del D.M. 5/2/98 e cioè messa in riserva  R13, con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico per essere sottoposte successivamente alle seguenti operazioni di recupero R3:

a)   recupero nell’industria della falegnameria (R3);

b)   recupero nell’industria cartaria (R3);

c)   recupero nell’industria del pannello (R3);

si precisa che le attività R3 non possono essere eseguite direttamente dalla ditta Del Corso Piero, ma che i materiali ottenuti possono essere conferiti alle industrie di cui ai punti  a), b) e c) per il successivo trattamento R3, precisando che i materiali ottenuti dalla lavorazione devono essere considerati rifiuti e non MPS. 

2)   Attività del recupero del vetro (R5):

L’attività di recupero del vetro è dettata dalla tipologia 2 del D.M.5/2/98. Tale Decreto prevede:

a)   il recupero nell’industria vetraria;

b)  messa in riserva (R13).

Il caso a) non ricorre per l’attività svolta dalla ditta Del Corso Piero in quanto trattasi di un impianto di stoccaggio e non industria del vetro.

Per il caso b) l’attività  di recupero richiesta dalla ditta (R5) è ammessa solamente se presso l’impianto vengono effettuate le seguenti operazioni: vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione dei metalli tramite magnete, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica corpi opachi, separazione metalli non magnetici.

Pertanto l’operazione di recupero (R5) viene concessa solo a condizione che la ditta operi sul materiale ottenuto nelle operazioni R13 con le modalità previste al punto 2 , lettera B del D.M. 5/2/98 e DM Ambiente 5/4/2006 n° 186 di modifica.

3)   Attività di recupero della plastica (R3):

L’attività di recupero della plastica è dettata dalla tipologia 6 del D.M.5/2/98. Tale Decreto prevede la messa in riserva (R13).

L’attività  di recupero richiesta dalla ditta (R3) è ammessa solamente se presso l’impianto vengono effettuate le operazioni di:

-    asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento  per l’ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UniPlast-Uni 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;

-    triturazione e flottazione per la separazione degli inquinanti per sottoporre la frazione plastica all’operazione di recupero nell’industria delle materie plastiche;

-    taglio e separazione schiuma da fodera; macinazione e /o estrusione in granuli per sottoporre la frazione plastica all’operazione di recupero nell’industria delle materie plastiche.

Pertanto, l’operazione di recupero (R3) viene autorizzata solo a condizione che la ditta operi sul materiale ottenuto nelle operazioni R13 con le modalità previste al punto 6, del D.M. 5/2/98 e DM Ambiente 5/4/2006 n° 186 di modifica.

4)   Attività di recupero dei rifiuti tessili e conciari (R3):

L’attività di recupero dei rifiuti tessili e conciari è dettata dalla tipologia 8 del D.M.5/2/98. Tale Decreto prevede la messa in riserva (R13).

L’attività  di recupero richiesta dalla ditta (R3) è ammessa solamente se presso l’impianto vengono effettuate le operazioni di selezione, separazione ed igienizzazione per la produzione di MPS per l’industria tessile.

Pertanto, l’operazione di recupero (R3) viene concessa solo a condizione che la ditta operi sul materiale ottenuto nelle operazioni R13 con le modalità previste al punto 8, del D.M. 5/2/98 e DM Ambiente 5/4/2006 n° 186 di modifica.

5)   Attività del recupero della carta e collegati (R3):

L’attività di recupero del vetro è dettata dalla tipologia 1 del D.M.5/2/98. Tale Decreto prevede:

a)   il recupero nell’industria cartaria (R3);

b)   messa in riserva (R13).

Il caso a) non ricorre per l’attività svolta dalla ditta Del Corso Piero in quanto trattasi di un impianto di stoccaggio e non industria della carta.

Per il caso b) l’attività  di recupero richiesta dalla ditta (R3) è ammessa solamente se presso l’impianto vengono effettuate le seguenti operazioni: selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle specifiche dettate al punto 1.1.3 lettera b) del punto 1 del Dm sopra citato;

Pertanto, l’operazione di recupero (R3) viene autorizzata solo a condizione che la ditta operi sul materiale ottenuto nelle operazioni R13 con le modalità previste al punto 1 , lettera B del D.M. 5/2/98 e DM Ambiente 5/4/2006 n° 186 di modifica.

1)   Prescrizioni generali

    i codici che risultano congrui con tale attività, corredati con le operazioni di recupero e/o smaltimento (R e/o D) e che possono essere autorizzati/rinnovati, dovranno essere quelli di cui alle suddette tabelle della presente relazione.

In particolare:

    prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la Ditta dovrà verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità venisse effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;

    i rifiuti conferiti all’impianto dovranno  essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all’interno dei cassoni/contenitori posti in zone distinte dell’ insediamento;

    le aree destinate a contenere rifiuti di diversa tipologia, dovranno essere dotati di appositi separatori mobili (tipo new jersi) e muniti di idonea cartellonistica

    tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti e le aree di deposito  dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto. Le MPS devono essere raccolti e separati per tipologia;

    il deposito preliminare dovrà essere inteso e gestito come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, per il successivo invio alle altre fasi di smaltimento, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l’impianto venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta comunque salva la possibilità di accumulo per la formazione di carichi omogenei, purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l’attribuzione di un diverso CER.

Di questo accorpamento dovrà essere, comunque,  sempre  garantita   la tracciabilità dei singoli incrementi che formano il carico in uscita;

    i tempi di giacenza dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) dovranno essere adeguati al dettato della normativa  vigente in materia;

    i registri dei rifiuti, di manutenzione dell’impianto dovranno essere tenuti sempre in sede in maniera tale da poterli esibire ad eventuali Enti di controllo;

    qualora la Ditta provveda al deposito di materiali provenienti dall’attività di autodemolizione nelle aree individuate nella Determinazione n° DF3/60 del 24/6/2005 come area di stoccaggio, i relativi passaggi devono essere documentati in uscita dall’attività dell’autodemolizione e in entrata nelle aree di stoccaggio;

    per la gestione dei codici di rifiuti di cui alla tabelle sopra riportati ed in particolare quelli con il finale  99  “rifiuti non specificati altrimenti”, la ditta dovrà provvedere ed attribuire a ciascun codice “in entrata/uscita”, una dettagliata descrizione della/e tipologia/e di rifiuti prodotte.

    demolire, è stata intesa dai vari calcoli riportati in questa relazione come area parcheggio dipendenti/clienti.

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

3)   di prescrivere che il rinnovo di cui al punto 1) è condizionato al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate;

4)   di stabilire, inoltre, che possono essere conferiti presso l’impianto anche i rifiuti costituiti da parti di autoveicoli provenienti da attività artigianali operanti nel campo della manutenzione e riparazione dei veicoli, ex art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i.;

5)   di stabilire che al fine della gestione dei veicoli fuori uso non rientranti nelle disposizioni indicate all’art. 231 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. la ditta interessata, al fine di dar luogo al rilascio della relativa autorizzazione, provveda ad  inoltrare  istanza in tal senso;

6)   di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 151/05 e s.m.i. in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;

7)   di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

10) di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n. 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministro Giustizia 17 dicembre 2008 che aggiorna gli importi delle sanzioni;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

11) di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti all’esito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi,  di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

12) di obbligare la Ditta DEL CORSO PIERO ad adeguare, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le garanzie finanziarie già prestate secondo le potenzialità dell’impianto individuate nel presente provvedimento, in linea con le disposizioni di cui alla DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

13) di dare atto che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

14) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

 

16) di fare salvi eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

17) di richiamare la Ditta DEL CORSO PIERO autorizzata, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

18) di richiamare la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal DM n. 52 del 18.02.2011 recante: “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”;

19) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fallo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Polizia Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

20) di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta DEL CORSO PIERO – Via Cancello, n. 14 – 66040 Fallo (CH)

21) di disporre la pubblicazione  del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini