IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che “ stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione  e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio “ relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Preso atto dell’Accordo n. 253 del 17/12/2009 nella Conferenza Permanente Stato- Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti origine animale e dell’Accordo n. 59/CSR del 29/04/2010 nella Conferenza Permanente Stato Regioni relativo a “linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

Vista la deliberazione della G.R. d’Abruzzo del 21/08/06,n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Visto il precedente provvedimento regionale prot. 25069/5/IZ.12 del 5 dicembre 1997 con il quale all’impresa alimentare della Ditta “Caseificio Valentini” è stato assegnato il numero di riconoscimento condizionato (provvisorio) n. 13/002 per l’attività di stabilimento di produzione e trasformazione di prodotti a base di latte;

Visto la nota della ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila n. 66765/11 del 8 luglio 2011 che esprime parere favorevole alla trasformazione del riconoscimento condizionato dello stabilimento della ditta “Caseificio Valentini” in riconoscimento definitivo in quanto l’impianto possiede i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalle normative in vigore;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 5 della L.R.  14/09/99, n. 77 recante “norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1)   di aggiornare l’atto di riconoscimento dell’impresa alimentare della ditta “Caseificio Valentini”  sede legale e stabilimento in C.da Cesarisaccio, Zona Industriale – Comune di Magliano de’ Marsi (AQ);

2)   di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento prot. 25069/5/IZ.12 del 5 dicembre 1997;

3)   assegnare all’impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

Ovale: IT
13 2
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti precedentemente elencati e cioè:

 

- Impianto: stabilimento di trasformazione, Categoria 9, latte crudo e derivati.

Il Sig. Valentini Giovanni, C.F. VLNGNN30B02D560L, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell’impianto e di ogni altro requisito di legge;

4)   di provvedere all’aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

5)   di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell’Az. A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L’Aquila che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;

6)   di comunicare l’adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;

8)   di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli