IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 21 settembre 1999 n. 86 “Norme sul controllo del randagismo anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Visto in particolare l’art. 4 della suddetta legge “Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti”;

Considerato che il comma 3 dell’art. 4 prevede l’istituzione presso il Servizio Veterinario del Settore Sanità della Regione Abruzzo dell’Albo Regionale delle strutture di ricovero;

Vista la legge  del 14 agosto 1991 n.281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

Visto il D.Lgs. del 27 gennaio 1992 n. 116 “Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

Vista la legge del 20 luglio 2004 n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.;

Viste le Ordinanze Ministeriali del 03/07/2009 e del 16/07/2009;

Vista la Delibera di G.R. n. 213 del 28/03/2011 “Approvazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013.”;

Visto l’art. 5 del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

determina

- per le ragioni riportate in premessa -

1)   di istituire l’Albo Regionale delle strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 86/99, come da modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2)   di dare atto che, così come disposto dall’art. 4, comma 3 della su citata Legge, il proprietario della struttura di ricovero è tenuto ad iscrivere la stessa nel predetto Albo;

3)   di stabilire che l’iscrizione al suddetto Albo di asili e rifugi, che risultino conformi ai requisiti strutturali e gestionali di cui all’Allegato A della L.R. n.86/99, avvenga su istanza del rappresentante legale della proprietà.

Alla domanda dell’interessato deve essere allegata la seguente documentazione:

a)   copia dell’autorizzazione sanitaria del Sindaco, rilasciata previo parere favorevole del competente Servizio Veterinario della ASL di appartenenza

b)   copia della lettera di accettazione dell’incarico di responsabile sanitario della struttura da parte di un medico veterinario, regolarmente iscritto all’Albo Professionale;

c)   dichiarazione del proprietario della struttura relativa alla capacità massima della stessa e all’orario di apertura al pubblico;

d)   dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R  del 28 dicembre 2000 n.445, che la struttura è stata realizzata conformemente ai requisiti strutturali e gestionali di cui all’Allegato A della L.R. n.86/99;

e)   copia degli elaborati grafici della struttura di ricovero indicanti anche la distanza della struttura dai centri abitati più vicini, intendendosi per centro abitato anche le case sparse;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto B) della L.R. n.86/99, la gestione dei rifugi può essere affidata ad Enti o Associazioni iscritte all’Albo Regionale, in tal caso è inoltre necessario che la documentazione di cui sopra sia integrata da:

1.   dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R  del 28 dicembre 2000 n.445, che la gestione del rifugio è stata affidata a terzi, con indicazione degli estremi e del tipo dell’atto di affidamento e delle generalità dell’affidatario;

2.   dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia dell’affidatario, ai sensi dell’art. 10 della legge n.575/1965, resa nelle forme previste dall’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Qualora la gestione degli asili sia affidata ad altri soggetti è parimenti necessario che sia prodotta la stessa documentazione prevista per i rifugi.

4)   di impegnare il proprietario della struttura a comunicare al Servizio Veterinario Regionale ogni variazione inerente la struttura, il Legale Rappresentante e il Veterinario Responsabile, entro 90 gg. dall’avvenuta variazione, a pena di cancellazione dall’Albo;

5)   di procede all’iscrizione d’ufficio nell’Albo Regionale dei Canili Sanitari realizzati e gestiti dalle ASL regionali;

6)   di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori Generali e ai Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL territoriali;

7)   di dare atto che, ai sensi della L.R. n.86/99 e della Delibera di G. R. n. 213/2011, i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL territoriali sono tenuti ad effettuare il controllo e la vigilanza sulle strutture di ricovero;

8)   di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 maggio 2002, n.7;

9)   di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato