IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’articolo 63 della l.r. n. 1/2011)
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011) le parole «fino al 30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «fino al 30 settembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis».
2. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della l.r. n. 1/2011 è aggiunto il seguente comma:
"1
bis. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell'esito del referendum abrogativo relativo all'articolo 23 bis del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con
le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
Art. 2
(Regime speciale trasporto urbano città di L'Aquila)
1. Al fine di superare i problemi di viabilità della città di L'Aquila, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 61, commi 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2011 il Comune di L'Aquila è autorizzato a stabilire al 1° gennaio 2012 la decorrenza degli effetti dei piani di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico gestiti dalla società Azienda Mobilità Aquilana (AMA) s.p.a., fermo restando quanto previsto dall'articolo 64 della l.r. n. 1/2011.
2. Il presente articolo non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Modifica all’art. 56 della l.r. n. 1/2011)
1. All’art. 56 della l.r. n. 1/2011, comma 1, dopo le parole “per le proprie finalità istituzionali” è inserita la seguente frase:
“, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale”.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 19 luglio 2011
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
****************
TESTO DEGLI ARTICOLI 56 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2011, N. 1
"Disposizioni finanziarie per
COORDINATO CON
(pubblicato in questo stesso Bollettino).
****************
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
Art. 56
Proroga dell'art. 25 della L.R. 9.1.2010, n. 1
1. Si autorizza l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, ad utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione per le proprie finalità istituzionali, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale. Si autorizzano, altresì, le ADSU Chieti-Pescara e Teramo ad utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, per l'erogazione delle borse di studio, comunque, in aggiunta alle risorse già destinate a tale scopo.
2. L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila è autorizzata ad erogare le borse di studio per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 anche agli aventi diritto titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di durata inferiore a 10 mesi.
3. Nell'ambito del riparto delle risorse finalizzate al diritto allo studio per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 si utilizzano gli stessi parametri e dati utilizzati per l'anno accademico 2008/2009 per tutte e tre le Aziende dell'Abruzzo (L'Aquila, Teramo, Chieti e Pescara).
4. In considerazione delle gravi difficoltà in termini di residenzialità universitaria determinatesi a seguito del terremoto nel Comuni del cratere, l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, sentita l'Università dell'Aquila, presenta entro il 30 marzo 2011, un piano operativo con l'indicazione del fabbisogno di residenzialità universitaria e delle possibili soluzioni.
Art. 63
Proroga delle concessioni
1. Le
concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge sono prorogate alle condizioni previste dal presente capo fino al 30 settembre 2011, fermo restando
quanto previsto dal comma 1 bis.
1 bis. A seguito della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito del referendum
abrogativo relativo all'articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successivamente modificato e integrato con le disposizioni di cui all'articolo
15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte
di Giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166,
2. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione, il Servizio competente della Direzione regionale procede alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari ed alla costituzione di una banca dati dei servizi di trasporto pubblico.
3. I termini del 31 dicembre 2010 e del 31 luglio 2010, previsti dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), così come modificati dall'art. 1, comma 58 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili), sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2011 e 31 luglio 2011. Parimenti, i termini 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 previsti dal secondo comma dell'art. 10 della L.R. 11/2007 e successive modificazioni sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 1° gennaio 2012.
****************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 61 della legge regionale n. 1
del 2011, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 61
Interventi sul sistema della contribuzione
1. Le aziende concessionarie di servizi di
trasporto pubblico regionale e locale presentano rispettivamente alla Regione e
ai Comuni di competenza un proprio piano di ristrutturazione dei servizi di
trasporto pubblico entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. I nuovi piani contengono la
razionalizzazione dei servizi di trasporto in modo da consentire la riduzione
dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale
stabilita al comma 2 dell'art. 60.
3. I piani di ristrutturazione dei servizi
sono formulati prendendo in considerazione le priorità connesse alla
salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda
debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate.
4. Il Direttore regionale competente per
materia, ai sensi dell'art. 23, lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, ovvero,
per i Comuni l'organo competente, approvano i piani di ristrutturazione tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle sovrapposizioni, ove per
tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;
b) riduzione delle corse nei giorni festivi o
nelle fasce orarie "di morbida";
c) coordinamento fra i servizi ferroviari, le
autolinee regionali e urbane.
5. Allo stesso modo provvedono i Comuni che
hanno la gestione diretta dei servizi di trasporto urbani.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione
regionale Trasporti i nuovi programmi di esercizio con il totale dei chilometri
assentiti.
7. Qualora, per causa addebitabile al Comune,
i piani di ristrutturazione dei servizi urbani non siano operativi a partire
dal 1° febbraio 2011,