IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Integrazioni all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)
1. Dopo il comma 2 dell’art. 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. La corresponsione dell’assegno
vitalizio è sospesa qualora il titolare dell’assegno s/ia stato nominato
Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o
Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di
Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.
2 ter. Il titolare dell’assegno vitalizio
può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all’indennità
connessa all’incarico assunto”.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. La
presente legge non comporta oneri per
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 19 luglio 2011
IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI
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TESTO DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40
(Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai
Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi
consiliari)
COORDINATO CON
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti
dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della
normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili
nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Art. 25
Sospensione dell'assegno vitalizio
1. Qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato.
2. La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.
2 bis. La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa qualora il
titolare dell’assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o
componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o
Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende
regionali.
2 ter. Il titolare dell’assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del
vitalizio rinunciando all’indennità connessa all’incarico assunto.