IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni all’art. 25 della L.R. n. 40/2010)

1.   Dopo il comma 2 dell’art. 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti:

      “2 bis. La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell’assegno s/ia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.

      2 ter. Il titolare dell’assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all’indennità connessa all’incarico assunto”.

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

1.   La presente legge non comporta oneri per la Regione Abruzzo.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 19 luglio 2011

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40
(Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA N. 20 DEL 19 LUGLIO  2011 (pubblicata in questo stesso Bollettino).


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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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Art. 25

Sospensione dell'assegno vitalizio

1.   Qualora il Consigliere cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Abruzzo o sia nominato componente della Giunta regionale dell'Abruzzo, la corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa per la durata del nuovo mandato alla cui cessazione l'assegno vitalizio è ripristinato tenendo conto del periodo di contribuzione relativo al nuovo mandato.

2.   La corresponsione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, al Consiglio regionale di altra Regione o sia nominato componente della Giunta di altra Regione.

2    bis. La corresponsione  dell’assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell’assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore  legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali.

2    ter. Il titolare dell’assegno vitalizio  può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all’indennità connessa all’incarico assunto.