il direttore regionale

Visto il Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008, con la quale la Giunta ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, nella versione ufficiale approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2008)701 del 15 febbraio 2008;

Vista la D.G.R. n.787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta ha preso atto della Decisione della Commissione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Visto il Reg. (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure e dei controlli per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l’attuazione delle procedure e dei controlli per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale che abroga il Reg.(CE) 1975/2006;

Visto il “Manuale delle Procedure e dei Controlli AGEA - Reg. (CE) n. 1698/05 P.S.R. 2007/2013” – Edizione 1.1;

Visti il bando pubblico, relativo alla misura 1.1.3. del suddetto Programma di Sviluppo Rurale, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 754 del 7 agosto 2008, e la Determinazione DH 17/40 del 13/10/2010 con la quale è stata approvata, tra l’altro, la graduatoria generale e definitiva dei beneficiari;

Ritenuto di dover procedere ad individuare le modalità da seguire, ai fini della definizione del procedimento di liquidazione delle domande di pagamento, inoltrate ai sensi della mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 ed in particolare delle competenze in merito alla esecuzione dei controlli in loco;

Considerato che per la mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 sono esaustivi i controlli amministrativi, nell’ambito dei quali si reputa di non procedere alla verifica del possesso dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (“condizionalità”) non essendo previsto dalla regolamentazione comunitaria e dalla misura del PSR, e che per i medesimi controlli amministrativi aventi per oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti fondamentali per accedere all’aiuto non è risultato possibile individuare elementi di verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità che siano rilevabili esclusivamente attraverso una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata e non anche tramite controllo amministrativo;

Ritenuto, pertanto, che per la mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 si possano omettere le visite in situ in sede di controllo amministrativo ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del Reg. CE 1975/2006;

Ritenuto, inoltre, che per la mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 si possa rinunciare all’esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno ritenendo esaustivi anche in questo caso i controlli amministrativi ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del Reg. CE 1975/2006;

Rilevato che tutte le procedure istruttorie e quelle connesse alla liquidazione delle domande afferenti la misura di cui trattasi vengono svolte direttamente dal Servizio Credito Sviluppo locale Diversificazione e Ricerca della Direzione Politiche Agricole di Sviluppo Rurale;

Dato atto che è necessario individuare una Struttura diversa dal Servizio di cui al precedente “Rilevato” cui affidare il compito di eseguire i “controlli in loco” allo scopo di garantire la separazione delle funzioni fra soggetti che svolgono l’istruttoria e soggetti che eseguono i controlli;

Ritenuto di individuare nei Servizi Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura le Strutture cui affidare l’esecuzione dei controlli in loco della mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013, ciascuno in relazione ai beneficiari che abbiano sede aziendale nel territorio di rispettiva competenza;

Considerato che il Servizio Credito Sviluppo locale Diversificazione e Ricerca predispone lo schema di verbale necessario alla registrazione delle operazioni di controllo sulle domande di pagamento in relazione alla misura di cui trattasi;

Reputato, inoltre, che in sede di “controllo in loco” si debba provvedere, oltre che alle verifiche previste dai controlli amministrativi, alla verifica :

-    delle autocertificazioni o dichiarazioni;

-    del raggiungimento e del mantenimento degli impegni assunti;

Rilevato che non risulta necessario graduare la violazione degli impegni, in quanto il mancato rispetto degli stessi comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso come disposto con Determina Direttoriale n. DH/163/2010 datata 13/09/2010;

Dato atto che nell’effettuare i controlli di cui trattasi i Servizi Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura devono attenersi a tutto quanto disposto dal “Manuale delle Procedure e dei Controlli AGEA - Reg. (CE) n. 1698/05 P.S.R. 2007/2013” vigente al momento della conduzione della verifica medesima;

Vista la Legge Regionale 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1)   di disporre che per la mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 non si proceda alla verifica del possesso dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (“condizionalità”) né alle “visite in situ” in sede di controlli amministrativi;

2)   di disporre che i Servizi Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura eseguano i “controlli in loco” della mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013, ciascuno in relazione ai beneficiari con sede aziendale nel territorio di rispettiva competenza;

3)   di disporre che per la mis. 1.1.3. del PSR Abruzzo 2007/2013 si rinunci all’esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno;

4)   di disporre che il Servizio Credito Sviluppo locale Diversificazione e Ricerca predisponga lo schema di verbale necessario alla registrazione delle operazioni di controllo sulle domande di pagamento in relazione alla misura di cui trattasi;

5)   di disporre che in sede di “controllo in loco” si debba provvedere, oltre che alle verifiche previste dai controlli amministrativi, alla verifica :

-    delle autocertificazioni o dichiarazioni;

-    del raggiungimento e del mantenimento degli impegni assunti;

6)   di dare atto che nell’effettuare i controlli di cui trattasi i Servizi Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura devono attenersi a tutto quanto disposto dal “Manuale delle Procedure e dei Controlli AGEA - Reg. (CE) n. 1698/05 P.S.R. 2007/2013” vigente al momento della conduzione della verifica medesima;

7)   di dare atto, infine, che non risulta necessario graduare la violazione degli impegni, in quanto il mancato rispetto degli stessi comporta in ogni caso la decadenza totale dal beneficio concesso;

8)   di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Luigi De Collibus.