All’art. 2 FINALITA’ – tit. I – del vigente Statuto Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2010, è stato aggiunto, dopo il comma 7, il seguente comma 8:

-    Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche e quant’altro riconoscerà il consiglio comunale di preminente interesse generale, privi di rilevanza economica.

      Riconosce il diritto umano all’ acqua, ossia l’ accesso all’ acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile, e lo status dell’ acqua come bene comune pubblico.

      Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i..

      Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e senza fini di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’ acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini. 

IL SINDACO

Andrea Scarnecchia