Giunta regionale

Omissis

La giunta regionale

Omissis

delibera

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1.   che fino alla delimitazione di cui all’art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, da parte della Regione su proposta degli Enti d’Ambito, il provvedimento di cui al comma 6 dell’art. 19 del Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13.8.2007 è da intendersi la perimetrazione di legge, ovvero:

a.   la zona di tutela assoluta ha un estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee e, ove possibile, dal punto di derivazione di acque superficiali;

b.   la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali;

      nonché con le precisazioni di cui all’art. 21, comma 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 614 in data 9 agosto 2010 che, per le derivazioni da corsi d’acqua superficiali, specifica che la zona di rispetto, a valle ha un’estensione di 100 metri dal punto di derivazione”;

2.   di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A., in estratto, del presente provvedimento.