IL DIRETTORE REGIONALE

 

Premesso che la Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 24.346.898,800 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», ha presentato in data 22.12.2010, acquisito al protocollo regionale in pari data con il n.248794, primo documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee regionali già assentite, poi integrato, con nota del 27.1.2011, acquisita al protocollo regionale in data 31.1.2011 con il n. 24407;

Dato atto che dall’esame congiunto della ristrutturazione proposta si è evidenziata la necessità di ripresentare detta documentazione al fine di razionalizzare i servizi in maniera ottimale limitando al minimo i disagi per l’utenza. Pertanto con nota in data 12 aprile 2011, acquisita al protocollo regionale con il n.82631 è stata presentata una prima proposta di ristrutturazione in sostituzione di quella presentata in data 22.1.2010;   

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

1)   eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

2)   riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;

3)   coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una prima razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 587.417,000 mentre ulteriori servizi per km. 321.783,000 verranno esercitati da A.R.P.A. s.p.a. senza contribuzione a carico del bilancio regionale. Si determina pertanto una prima riduzione di km. 909.200,000 contribuiti con una riduzione percentuale pari al 3,73%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto che l’A.R.P.A. s.p.a. è tenuta presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione in sostituzione di quella presentata il 27.1.2011 al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Dato atto che nella riunione del 26.4.2011 le parti hanno convenuto che una volta approvati i nuovi programmi di esercizio, gli stessi inizieranno previa adeguata comunicazione all’utenza e che comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.912.209,100 (pari al 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie di km. 24.346.898,800);

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti, in attesa della riproposizione di una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni regionali rilasciate alla Società A.R.P.A. s.p.a. con sede legale in Chieti così come presentato in data 12 aprile 2011, acquisita al protocollo regionale con il n.82631 (allegato n. 1);

2.   di dare atto che l’A.R.P.A. s.p.a. è tenuta presentare una ulteriore proposta di ristrutturazione al fine del raggiungimento di una percentuale di riduzione percentuale del 10% prevista dalla legge;

3.   di dare atto che  la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

4.   di prendere atto che il piano presentato dalla società A.R.P.A. s.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una prima riduzione per km. 587.417,000 mentre ulteriori servizi per km. 321.783,000 verranno esercitati da A.R.P.A. s.p.a. senza contribuzione a carico del bilancio regionale. Si determina pertanto una riduzione di km. 909.200,000 contribuiti con una riduzione percentuale pari al 3,73%;

5.   di prendere atto che nella riunione del 26.4.2011 le parti hanno convenuto che una volta approvati i nuovi programmi di esercizio, gli stessi inizieranno previa adeguata comunicazione all’utenza e che comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione di Km. 21.567.428,100 (pari alla riduzione del  10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie - km. 24.346.898,800);

6.   di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

7.   di autorizzare la società Società A.R.P.A. s.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all’utenza e comunque a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

8.   di trasmettere il presente atto:

a)   alla società Società A.R.P.A. s.p.a.;

b)  al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

c)   al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d)  al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

9.   di pubblicare il presente atto sul BURA.

10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti