IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. con sede legale in Lanciano (CH),  è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 2.078.329,500 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., presentate dalla stessa in data 29.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 31.01.2011 con il n. 23955, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

1)   eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

2)   riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;

3)   coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 203.960,000 che determina una percorrenza annuale di km. 1.874.369,500 con una riduzione percentuale pari al 9,81%;

che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Evidenziato che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall’azienda (9,81%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 1.874.369,500  di cui Km. 1.870.496,550 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

che, in ragione di tale analisi, la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., nella riunione (allegato n.2)  ha preso atto e accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a.  con sede legale in Lanciano (CH);

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione e comunque con attivazione non oltre il 1 aprile 2011;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a.. con sede legale in Lanciano (CH) così come presentate dalla stessa in data 29.01.2011, acquisito al protocollo regionale in data 31.01.2011 con il n. 23955, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

2.   di dare atto che  la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

3.   di prendere atto che il piano presentato dalla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa esercitati che prevede una riduzione di km. 203.960,000  che determina una percorrenza annuale di km. 1.874.369,500 con una riduzione percentuale pari al 9,81% e  che vista la differenza tra la percentuale di riduzione dei servizi proposta dall’azienda (9,81%) e quella prevista per legge (10%), si rende necessario, per ottemperare al disposto normativo, approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di  km. 1.874.369,000  di cui 1.870.496,550 (pari alla riduzione del 10% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

4.   di prendere atto che la Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a.  nella riunione (allegato n.2)  ha accettato che la riduzione della contribuzione venga operata anche per quella quota percentuale che costituisce la differenza fra la percentuale di riduzione dei servizi operata nel piano di ristrutturazione presentato e quella stabilita dalla legge regionale

5.   di stabilire che l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

6.   di autorizzare la società Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento con relativo programma di esercizio e sviluppo chilometrico (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all’utenza, con una tempistica decisa dalla Società tesa alimitare al massimo i disagi anche in relazione alla prossima chiusura dell’anno scolastico e checomunque a partire dal 1 aprile p.v, la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

7.   di trasmettere il presente atto:

a) alla Società Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a.;

b) al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

c) al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d) al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

8.   di pubblicare il presente atto sul BURA.

9.   di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti