Visti:

-    il D. Lgs. 23/05/2000 n. 164 “Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della L. 17 maggio 1999 n. 144”;

-    il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

-    la Legge Regione Abruzzo 03/03/2010 n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

-    la Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-    il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Considerato che la Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Bari – Via Amendola, 162/1 ha depositato istanza presso la Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, con nota prot. 1433 del 24/11/2008, per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i., per la realizzazione del metanodotto denominato “Nuova Derivazione per Casalbordino – Paglieta – Atessa” DN 250 (10”) – 70 bar” che interessa il territorio dei Comuni di Torino di Sangro e Paglieta, ricadenti nel territorio della Provincia di Chieti;

Considerati gli avvenuti adempimenti in merito alle comunicazioni ed alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in ordine all’avvio del procedimento;

Viste le positive risultanze delle Conferenze dei Servizi del 25/03/2009 e del 27/10/2009;

Vista la Determinazione della Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, n. DC6Espr.DA13/33 del 08/03/2010 con la quale è stato approvato il progetto in questione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché riconosciuto il carattere di particolare urgenza delle opere di cui trattasi in relazione alla loro finalità;

Considerati gli avvenuti adempimenti in merito alle comunicazioni ed alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in ordine alla conclusione del procedimento;

Dato atto che la Determinazione della Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, n. DC6Espr.DA13/33 del 08/03/2010 ha posto, ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR 327/2001 e s.m.i., in capo ai Comuni interessati, l’adozione degli ulteriori atti amministrativi necessari e conseguenti per la prosecuzione e conclusione del procedimento di asservimento, ivi compresa l’emissione dei provvedimenti di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Visto che la Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Bari – Via Amendola, 162/1 ha depositato  presso Codesta Amministrazione (prot. comunale n. 4008 in data 21.04.2011,  istanza (nota SNAM  Rete Gas S.p.a. prot. n. DI-Sor/nuz/prot. n. 463 del 20.04.2011) corredata del piano particolareggiato d’esecuzione allo scopo di ottenere l’emissione del Decreto di Occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento, con procedura ex artt. 22-bis e 52-quinquies del DPR 327/2001 e s.m.i., delle aree necessarie per eseguire i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio del metanodotto denominato “Nuova Derivazione per Casalbordino – Paglieta – Atessa” DN 250 (10”) – 70 bar”;

Considerati gli avvenuti adempimenti in merito alle comunicazioni ed alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in ordine all’avvio del procedimento;

Dato atto che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza anche in relazione alla particolare natura delle opere, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Visto inoltre che il Decreto che dispone l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i., può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione in via provvisoria delle relative indennità;

DECRETA

Art. 1: In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Bari – Via Amendola, 162/1, è disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili siti nel Comune di Torino di Sangro, meglio individuati negli stralci planimetrici e nel piano particellare allegati al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 2: L’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento di cui al precedente art. 1 viene imposta sulla parte delle aree richiamate nell’elenco su citato, individuata negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata nello stesso elenco alla voce “Superficie da occupare temp. per l’esecuzione dei lavori (mq.);

Art. 3: La Snam Rete Gas S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, è autorizzata ad occupare le aree come meglio individuate negli elaborati allegati per un periodo di mesi 12 a far data dall’esecuzione del presente Decreto, che dovrà avvenire, a norma dell’art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001 e s.m.i., entro il termine perentorio di tre mesi dall’emissione del Decreto medesimo, con le modalità di cui all’art. 24  del DPR 327/2001 e s.m.i.;

Art. 4: Le indennità di asservimento, occupazione e danni da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento e l’occupazione degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via d’urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i., in quanto l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 della medesima normativa. Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo, i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli artt. 32 e 38 del DPR 327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l’indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso la Sezione Provinciale della tesoreria Provinciale – servizio CDP – e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 5: Le ditte proprietarie interessate sono invitate a comunicare per iscritto alla Snam Rete Gas S.p.A. (Distretto Sud Orientale – Via G. Amendola 162/1 – 70126 Bari) e, per conoscenza, al Comune di Torino di Sangro – Piazza Donato Iezzi n° 15, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni da parte del beneficiario dell’occupazione, se intendano accettare le indennità offerte a norma dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i., con avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. In caso di accettazione, l’indennità verrà corrisposta con le modalità dell’art. 22-bis comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i.. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma.

Le ditte proprietarie che non condividano la valutazione dell’indennità provvisoria indicata nel presente Decreto possono presentare all’Autorità Espropriante, entro il medesimo termine sopra indicato (30 gg.), eventuali osservazioni scritte e presentare documenti. In tale ultimo caso ed in caso di silenzio della ditta proprietaria, l’autorità espropriante chiederà ai sensi dell’art. 52-nonies del DPR 327/2001 e s.m.i., la determinazione definitiva dell’indennità alla Commissione Provinciale Espropri.

Il soggetto terzo che potesse vantare diritti sulle indennità, potrà proporre, nei modi di legge, opposizioni contro le stesse entro i 30 gg. successivi alla pubblicazione dell’estratto del Decreto che avverrà nelle forme di cui al successivo art. 7.

Art. 6: La Snam Rete Gas S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari interessati dal provvedimento, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del Decreto medesimo; ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. g) del DPR 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 gg. prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni sui quali viene disposta l’occupazione.

Il beneficiario darà atto dell’esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001 e s.m.i..

La notizia dell’avvenuta esecuzione del presente Decreto dovrà essere inoltre riportata in calce al Decreto di Asservimento, prima dell’adempimento delle formalità relative alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e della trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II..

Art. 7: Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001 e s.m.i. nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 8: Ai sensi dell’art. 13 del DPR 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della Determinazione della Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio, n. DC6Espr.DA13/33 del 08/03/2010, il Decreto di Asservimento dovrà essere emanato entro il termine di 5 anni, decorrenti dalla data in cui è divenuto efficace l’atto dichiarativo della pubblica utilità.

Art. 9: Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso stragiudiziale al TAR competente o per via straordinaria al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul BUR della Regione Abruzzo.

Torino di Sangro, 29/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Antonino Romagnoli

Segue allegato