IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la Società Eredi D’Amico Ettore s.n.c. con sede legale in Isola del Gran Sasso (TE), è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 19.947,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Dato atto che detta società ha presentato, in data 1.2.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 26591, nota in cui comunica l’impossibilità di ottemperare a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale», in quanto titolare di n.2 linee con in totale n.3 coppia di corse in orario scolastico;

Dato atto che la Società Eredi D’Amico Ettore s.n.c. non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all’art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla Società Eredi D’Amico Ettore s.n.c. con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 19.947,000 oggetto di contribuzione regionale;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1.   DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale), il programma di esercizio dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla Società Eredi D’Amico Ettore s.n.c. con sede legale in Isola del Gran Sasso (TE);

2.   DI DARE ATTO CHE come da nota in data 1.2.2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 26591 (allegato n.1), detta società, in quanto titolare di n.2 linee con in totale n.3 coppia di corse in orario scolastico per una percorrenza annua di km. 19.947,000, non può procedere ad una riduzione dei servizi in quanto le linee e le corse attualmente assentite rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all’art.61, comma 3 della L.R. 1/2011, e sono pertanto escluse dalla ristrutturazione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

3.   DI DARE ATTO CHE nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) si è preso atto di quanto indicato nel punto n.2;

4.   DI APPROVARE il programma di esercizio delle linee in concessione regionale assentite alla ditta Società Eredi D’Amico Ettore s.n.c. con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 19.947,000 oggetto di contribuzione regionale (allegato n.3);

5.   DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO:

a)   alla Società Eredi D’Amico Ettore s.n.c.;

b)  al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici;

c)   al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d)  al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nel programma di esercizio ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

7.   DI PUBBLICARE il presente atto sul BURA.

8.   DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti