IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. con sede legale in Teramo, è concessionaria delle linee automobilistiche di trasporto pubblico locale per un monte complessivo di chilometri pari 44.164,000 (km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) e che esercita linee di trasporto pubblico extraurbano regionale;

Visto il capo VI «Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale» della Legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale);

Visto, in particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 61 e 63 della medesima citata L.R. 1/2011;

Visto il documento contenente il piano di ristrutturazione delle linee già assentite alla società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c., presentato dalla stessa in data 24.1.2011, acquisito al protocollo regionale in data 26.1.2011 con il n.18261, poi integrato da ultimo in data 31.3.2011, (allegato alla presente Determinazione sotto il n. 1);

Atteso

      che la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto delle priorità connesse alla salvaguardia del pendolarismo lavorativo e scolastico, dei servizi a domanda debole e della tutela delle zone montane ed interne maggiormente disagiate, ai sensi del terzo comma dell'art. 61 della L.R.1/2011;

      che la ristrutturazione dei servizi è stata altresì formulata, a norma del quarto comma del citato art. 61, tenendo conto dei seguenti criteri:

1)  eliminazione delle sovrapposizioni, ove per tali si intendono le linee con relazioni di traffico coincidenti o similari;

2)  riduzione delle corse nei giorni festivi o nelle fasce orarie di «morbida»;

3)  coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e urbane;

Evidenziato che nel rispetto dei sopra richiamati criteri il piano presentato dalla società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 1.464,000 che determina una percorrenza annuale di km. 42.700,000 con una riduzione percentuale pari al 3,31%;

      che a norma del secondo comma dell'art. 61 della L.R. 1/2011, la razionalizzazione dei servizi di trasporto dovrebbe consentire una riduzione dell'ammontare complessivo annuo della contribuzione nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 60, pari cioè al 10 per cento;

Dato atto, tuttavia, che la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. non può procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all’art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Ritenuto di approvare il programma di esercizio con una percorrenza chilometrica complessiva annua di km. 42.700,000 (pari alla riduzione del 3,31% dei km. contribuiti 2010 – corse ordinarie) oggetto di contribuzione regionale;

      che, in ragione di tale analisi, la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c., nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 42.700,000 (pari alla riduzione del 3,31% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie;

Ritenuto pertanto di poter approvare ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2011 il piano di ristrutturazione dei servizi presentato dalla società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c con sede legale in Teramo;

Evidenziato che l'approvazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 1/2011, a seguito dell'approvazione dei piani di ristrutturazione la Giunta, approva i nuovi programmi di esercizio oggetto delle ristrutturazioni medesime e che, altresì, il Servizio competente sottoscrive successivamente gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di autorizzare la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento previa adeguata comunicazione all’utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

Visto l'art. 23 lett. f) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento

1.   DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CAPO VI della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale) il piano di ristrutturazione dei servizi di linea oggetto delle concessioni rilasciate alla società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. con sede legale in Teramo così come presentato dalla stessa in data 24.1.2011, acquisito al protocollo regionale in data 26.1.2011 con il n.18261, poi integrato da ultimo in data 31.3.2011, (allegato n. 1);

2.   DI DARE ATTO CHE la nuova offerta di trasporto contenuta nel piano di ristrutturazione è stata elaborata nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'art. 61 della L.R. 1/2011;

3.   DI PRENDERE ATTO CHE il piano presentato dalla società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. concretizza una razionalizzazione dei servizi da essa eserciti che prevede una riduzione di km. 1.464,000 che determina una percorrenza annuale di km. 42.700,000 con una riduzione percentuale pari al 3,31% e che la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. non può procedere ad una ulteriore riduzione in quanto il programma dei servizi assentiti, a seguito della presente ristrutturazione, rientrano integralmente nelle ipotesi di cui all’art.61, comma 3, e sono pertanto esclusi dalla riduzione dei servizi in quanto garantiscono il pendolarismo scolastico e lavorativo;

4.   DI PRENDERE ATTO CHE la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c., nella riunione del 31.3.2011 (allegato n.2) ha preso atto e accettato che la percorrenza annua (corse ordinarie) ammessa a contribuzione a seguito della approvazione della ristrutturazione proposta ammonta a km. 42.700,000 (pari alla riduzione del 3,31% dei km. contribuiti 2010– corse ordinarie;

4.   DI STABILIRE CHE l'approvazione del piano di ristrutturazione comporta la modifica del contenuto delle concessioni già assentite alla società e prorogate ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

5.   di autorizzare la società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c. ad effettuare i nuovi servizi ristrutturati di cui al presente provvedimento (allegato n.3) previa adeguata comunicazione all’utenza e che a partire dal 1 aprile p.v. la contribuzione regionale verrà adeguata al nuovo monte chilometrico ammesso a contribuzione;

6.   DI TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO:

a)   alla società Ciarrocchi Elia & Figli s.n.c.;

b)  al Dirigente del Servizio Affari economici e giuridici perché provveda in relazione alla riduzione della contribuzione come disposta in questa sede con il presente provvedimento;

c)   al Dirigente del Servizio Trasporti su Ferro e Gomma perché provveda alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti;

d)  al Dirigente del Servizio Programmazione perché provveda alla costituzione della banca dati relativamente ai programmi di esercizio contenuti nei piani di ristrutturazione ai fini della definizione della nuova rete dei servizi minimi.

7.   DI PUBBLICARE il presente atto sul BURA.

8.   DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti