GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, e s.m.e i., indicata come legge regionale, che nella Parte prima “Finalita’, destinatari, funzioni della regione e degli enti locali, definizione di impresa artigiana”, Titolo II “ Funzioni della Regione e degli Enti locali” prevede nell’art. 5, comma 3, lett. e) che sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 43 e seguenti della stessa legge, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione;

Richiamata altresì la Parte terza della legge regionale “Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative” ed in particolare il Titolo II della stessa ”Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione”;

Atteso che l’art. 43, comma 1, della medesima L.R.23/2009 prevede che la Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l’espansione dei livelli occupazionali e l’ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici dalla stessa adottati, agevola l’accesso al credito alle imprese artigiane;

Atteso che gli strumenti di intervento della Regione all’uopo disciplinati nell’art. 43, comma 2, della L.R. 23/2009, prevedono, in particolare, alla lettera b) la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai Confidi;

Atteso che l’art. 44 stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l’applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a)   termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b)   misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);

c)   modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

d)   tipologie di spese ammissibili;

e)   casi di revoca e decurtazione dei contributi;

f)    obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. a);

Richiamata la propria deliberazione n. 685 del 23/11/2009 con la quale, ai sensi del citato art. 44 della L.R. 23/2009, sono state dettate le disposizioni di attuazione del Titolo II “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione” della Parte terza della medesima L.R. 23/2009, di cui quelle dettate all’Allegato 3 della stessa deliberazione hanno riguardo ai contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. b), così come segue:

-    “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi” - Allegato n. 3 in parte integrante e sostanziale;

Richiamata la successiva propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010 con cui sono state approvate modifiche ed integrazioni alle Disposizioni di Attuazione dettate con la propria precedente deliberazione n. 685 del 23/11/2009 anche, in particolare, in relazione all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, così come segue:

-    all’Allegato 3 concernente “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi”, nei punti in cui era riportato il riferimento ad iscrizione nel Registro delle imprese, è stato riportato il corretto riferimento ad iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 18/12/2009, n. 31, il cui art. 6 ha apportato modifiche alla L.R. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato), ed in particolare, tra gli altri, agli artt. 2 (Destinatari), 14 (Iscrizione delle imprese artigiane) e 15 (Natura costitutiva delle iscrizioni), nel senso di ripristinare l’albo provinciale delle imprese artigiane presso ciascuna Camera di Commercio, che, ai sensi della L.R. 23/2009, era stato avvicendato con il registro delle imprese;

-    allo stesso Allegato 3 si è ristabilita la numerazione degli articoli in modo corretto ed è stata inserita la disposizione concernenti l’applicazione della clausola “de minimis”;

Atteso che con la suddetta deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010 è stata, pertanto, approvata la nuova stesura delle disposizioni di attuazione degli artt. 43 e 44 del Titolo II della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009,, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, anche, in particolare, con riguardo all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della citata propria deliberazione n. 685 del 23 agosto 2010, così come segue:

-    art. 43, comma 2, lett. b) “Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi” - Allegato n. 3 in parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno modificare il citato Allegato 3, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010, nella parte in cui stabilisce all’art. 2 - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi. Clausola “de minimis”- , comma 1. che “ l’erogazione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. b) è disposta in favore dell’impresa artigiana per il tramite della banca mutuante”, in ragione dell’esigenza di semplificare le modalità di pagamento in favore delle imprese, che attualmente, essendo a carico degli Istituti di credito mutuanti, che possono essere più di uno anche per le richieste di contributo presentate per il tramite di un solo Confidi, sono farraginose, soggette ad errori e tempi di attuazione lunghi;

Atteso che, nel caso di specie, si appaleserebbe più rispondente ad un’ottica di semplificazione modificare il comma 1 del citato art. 2 nel senso di prevedere che “l’erogazione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. b) è disposta in favore dell’impresa artigiana per il tramite del Confidi di appartenenza, che effettua immediatamente il trasferimento del contributo all’impresa beneficiaria ” ed aggiungere un comma 1 bis, così come segue” Il Confidi rendiconta al Servizio Sviluppo dell’Artigianato sull’avvenuto pagamento dei contributi in favore delle imprese aventi titolo, secondo modalità operative specificate dal medesimo Servizio”;

Atteso, pertanto, dover procedere ad approvare le seguenti modifiche ed integrazioni dell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010, con oggetto “Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3, e 4”, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 concernente “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 – Disposizioni di attuazione” così come segue:

1)   All’Allegato 3, concernente “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi”, il comma 1 dell’art. 2 è modificato nel senso di prevedere che “l’erogazione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. b) è disposta in favore dell’impresa artigiana per il tramite del Confidi di appartenenza, che effettua immediatamente il trasferimento del contributo all’impresa beneficiaria ” ed è aggiunto un comma 1 bis, che recita” Il Confidi rendiconta al Servizio Sviluppo dell’Artigianato sull’avvenuto pagamento dei contributi in favore delle imprese aventi titolo, secondo modalità operative specificate dal medesimo Servizio”;

Dato atto che la documentazione richiamata è agli atti del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;

Ritenuto legittimo il presente provvedimento;

Sentito il Relatore;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto sopra esposto,

1.   procedere ad approvare le seguenti modifiche ed integrazioni dell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010, con oggetto ““Modifiche ed integrazioni degli Allegati 1, 2, 3, e 4), parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 685 del 23/11/2009 concernente “L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 Parte terza Titolo II Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione Artt. 43 e 44 – Disposizioni di attuazione” così come segue:

-    all’Allegato 3 sopra citato, concernente “Art. 43, comma 2, lett. b) Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi”, il comma 1 dell’art. 2 è modificato nel senso di prevedere che “l’erogazione dei contributi di cui all’art. 43, comma 2, lett. b) è disposta in favore dell’impresa artigiana per il tramite del Confidi di appartenenza, che effettua immediatamente il trasferimento del contributo all’impresa beneficiaria ” ed è aggiunto un comma 1 bis, che recita” Il Confidi rendiconta al Servizio Sviluppo dell’Artigianato sull’avvenuto pagamento dei contributi in favore delle imprese aventi titolo, secondo modalità operative specificate dal medesimo Servizio”;

2.   di approvare la nuova stesura delle disposizioni di attuazione dell’art. 43, comma 2, lett. b) del Titolo II “Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell’occupazione” della Parte terza della legge regionale 30 ottobre 2009,, n. 23 “Nuova legge organica in materia di artigianato”, indicata come “legge regionale”, così come segue:

-    art. 43, comma 2, lett. b) “Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio temine garantiti dai confidi” - Allegato n. 3 in parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della precedente propria deliberazione n. 635 del 23 agosto 2010;

3.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.

Segue allegato