IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l’art. 16;
Considerato che con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito “PO”);
Vista
Visto l’Accordo Multiregionale, di seguito “A.M.”, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all’attuazione coordinata tra l’Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P.;
Vista
Viste le Determinazioni DH8/32 del 29/10/2009, concernente approvazione delle “Linee guida operative per l’attuazione degli interventi”, e DH 21/48 del 29/11/2010, concernente “Approvazione del Manuale Operativo dell’Organismo Intermedio Regione Abruzzo”;
Rilevato che il predetto A.M. ha approvato i Piani Finanziari dell’AdG e degli O.I., destinando alla Regione Abruzzo il contributo pubblico complessivo di € 13.805.704,00, articolandolo tra i cinque Assi prioritari d’intervento ;
Considerato che con Deliberazione n 697 del
26/11/2009
Considerato altresì che con Deliberazione n 637
del 23/8/2010
Ravvisata l’esigenza di avviare l’attuazione della predetta Misura;
Considerato che, in ragione dell’esiguità dello stanziamento, la predetta DGR ha sottolineato l’opportunità di concentrare le risorse disponibili nella Misura 3.2 su un numero limitato di azioni ed interventi, raccomandando, però, di distribuirli lungo l’intero spazio acquatico antistante il litorale abruzzese al fine di valorizzare lo sforzo di investimento nella protezione della flora e della fauna marine già realizzato con lo SFOP nel precedente periodo di programmazione;
Ritenuto che, per i fini esposti, gli interventi della Misura 3.2 vanno articolati in tre fasi:
1. analisi dello stato delle barriere artificiali già installate con finanziamenti a valere sul Docup-Pesca 2000/2006 e valutazione dei costi da sostenere per il recupero della funzionalità delle stesse, ove compromessa, assumendo a riferimento la più efficiente delle tecniche già utilizzate, o nuove tecniche, se altrettanto efficienti e non più onerose;
2. all’esito dell’analisi e delle verifiche di cui alla fase 1., progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino delle barriere;
3. nell’ambito della residua capienza del budget di Misura e subordinatamente ad essa, analisi tecnica, ambientale e giuridica in ordine alla fattibilità di una ulteriore barriera, da realizzare mediante affondamento di pescherecci bonificati, e progettazione ed attuazione dell’ inter -vento in sito idoneo e al momento privo di barriere.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1198/06, le azioni in questione possono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute, o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro;
Valutate attentamente le possibili soluzioni procedurali, ed in particolare quella consistente nell’affidamento in house all’Agenzia regionale per l’ambiente (ARTA) dell’esecuzione degli interventi di cui alla fase 1 del punto precedente;
Considerato, in particolare, che nella fattispecie l’affidamento in house trova la propria giustificazione in una pluralità di motivazioni: in primis, nella circostanza per cui gli interventi da realizzare presentano profili di organicità tali da renderne inopportuno il frazionamento e rispondono in via esclusiva al perseguimento di finalità di interesse generale, rilevabili su scala regionale, incompatibili con modalità di attuazione non pubblicistiche; inoltre, il ricorso alternativo a procedure concorsuali esporrebbe al rischio, da un lato, della moltiplicazione delle stazioni appaltanti, con il consequenziale aumento delle spese generali, mentre l’inammissibilità a finanziamento dell’IVA, dall’altro, potrebbe scoraggiare la partecipazione degli Enti locali all’eventuale bando;
Rilevato che l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, istituita dalla L.R. dell’Abruzzo 29 luglio 1998 n. 64, recentemente modificata dalla L.R. n. 27 del 14 luglio 2010 , è l’Ente strumentale della Regione Abruzzo che svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico per le valutazioni di impatto e di compatibilità ambientali, nonché per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
Dato atto che si è provveduto a verificare la sussistenza, in capo all’A.R.T.A., dei requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all’affidamento in house, riscontrando la sussistenza delle note condizioni del “controllo analogo” da parte della Regione e della “destinazione prevalente dell’attività” in favore del medesimo ente, in conformità alla normativa comunitaria e al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale;
Viste, al riguardo, la propria nota n°247391 del 21/12/2010 e la risposta dell’ARTA n° 391 del 12/1/2011, con particolare riferimento alla documentazione trasmessa con essa;
Considerato che su tale modalità di affidamento si è provveduto, con specifica relazione tecnica inviata a mezzo mail in data 11/3/2011, ad acquisire l’avviso dell’AdG nazionale del Programma , che si è espressa favorevolmente con nota n° 17707 del 27/4/2011.;
Visto altresì il parere tecnico giuridico favorevolmente reso, al riguardo, dalla struttura di assistenza tecnica al P.O. FEP Abruzzo;
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare in house all’ARTA l’attuazione della fase 1 precedentemente descritta degli interventi della Misura 3.2, assegnando a tale obiettivo un budget di 30.000,00 Euro, con riserva di verificare la ripetibilità della medesima procedura anche per l’attuazione delle fasi sub 2. e 3;
Ritenuto di regolare i rapporti con il predetto Ente strumentale sottoscrivendo, per i fini in parola, una Convenzione conforme all’allegato A);
Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti, l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme a tal fine necessarie;
Vista la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;
DISPONE
1) di affidare in house all’Agenzia regionale per l’ambiente (ARTA), che ha manifestato al riguardo la propria disponibilità, gli interventi ascrivibili alla misura 3.2 (Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche- art. 38 Reg. CE 1198/2006) del P.O. FEP 2007/2013 descritti in narrativa - fase 1-, per un importo complessivo di euro 30.000,00, a valere sulle risorse del PO FEP Abruzzo 2007/2013;
2) di
approvare a tal fine
3) di stabilire che alla sottoscrizione del predetto documento si proceda in data 27/6/2011;
4) di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione per estratto sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ ;
5) di procedere alla pubblicazione di essa, a fini meramente notiziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
6) di rinviare a successivi atti, l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme necessarie;
7) di riservarsi ogni ulteriore decisione ed intervento utile al buon esito delle attività affidate.
8) di rimettere copia del presente provvedimento al M.I.P.A.A.F.- D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura e all’Autorità di Certificazione.
Allegati: allegato A) “ Convenzione”
Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Di Paolo
Segue Allegato